Cassazione, sentenza n. 25067 del 23/08/2023

Sentenza n. 25067 del 23/08/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
25067
Data
23/08/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società estera chiedeva il rimborso dell’imposta sostitutiva applicata agli interessi obbligazionari, sostenendo di esserne il beneficiario effettivo; i giudici di merito avevano accolto la domanda. La Cassazione rileva che la decisione d’appello si limita ad affermazioni apodittiche, senza indicare le prove utilizzate né confrontarsi con le specifiche contestazioni dell’Agenzia, integrando una motivazione meramente apparente. Accoglie il primo motivo, assorbe quello sull’onere probatorio, cassa la sentenza e rinvia al giudice tributario regionale in diversa composizione.

Testo della pronuncia

La Power Transmission Finance s.a., con sede in (Omissis), chiedeva il rimborso dell'imposta sostitutiva D.Lgs. n. 239 del 1996 , ex art. 6, applicata agli interessi su obbligazioni corrisposti da soggetto residente in (Omissis) per l'anno (Omissis).

Contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara che lo accoglieva.

Avverso la decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate deducendo che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente e difettava, comunque, la prova che la società (Omissis) fosse il beneficiario effettivo delle somme da rimborsare.

La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Esclusa la nullità della sentenza appellata per motivazione apparente, in relazione alla contestata qualifica di beneficiario effettivo della società lussemburghese, la CTR affermava: "non è veritiera l'affermazione in ordine alla quale la Power Transmission SA non fosse beneficiario effettivo degli investimenti obbligazionari effettuati e dei redditi ivi derivanti. La tesi dell'Ufficio è una evidente mistificazione non rispondente al vero. La società ha provato la circostanza di essere beneficiaria effettiva. (…) il Collegio osserva che non si sono verificate le due condizioni fissate dall'OCSE per non considerare beneficiario effettivo la Power Transmission Finance SA".

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 36 , comma 1, n. 4. Sostiene che la sentenza era affetta da motivazione meramente apparente, posto che, a fronte delle contrapposte deduzioni delle parti, si risolveva in affermazioni del tutto apodittiche, insufficienti a far comprendere le ragioni per le quali la società lussemburghese è stata ritenuta beneficiario effettivo delle somme chieste a rimborso.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "Errata interpretazione ed applicazione del D.Lgs. n. 239 del 1996 , artt. 6 e 7 , in combinato disposto con l' art. 2696 c.c.. Mancato assolvimento della prova della qualità di beneficiario effettivo".

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , art. 54 , conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall' art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" ( Cass., Sez. U., n. 8053/2014 ).

Con specifico riferimento alla nullità della sentenza per motivazione apparente, si è precisato che ricorre tale anomalia motivazionale allorquando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( Cass., Sez. U., n. 22232/2016 ;

Cass. n. 13977/2019 ); sussiste il vizio in parola ove il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( Cass. n. 9097/2017 ).

3.2. L'Agenzia delle Entrate, con l'atto di appello, trascritto nel ricorso per cassazione e riassunto nella parte espositiva della sentenza impugnata, ha censurato la decisione di primo grado in merito al riconoscimento in capo alla società lussemburghese della qualità di beneficiario effettivo, rilevando la mancanza delle certificazioni bancarie necessarie ai fini della prova degli accrediti e sviluppando ampie argomentazioni, suffragate da richiami giurisprudenziali, in ordine alla nozione di beneficiario effettivo e agli elementi che consentono di individuare tale figura. La sentenza impugnata non affronta le questioni dedotte dall'Ufficio, limitandosi a respingere la tesi difensiva dell'Amministrazione appellante affermando, in modo del tutto apodittico, senza alcun riferimento ad emergenze probatorie, che la società contribuente "ha provato la circostanza di essere beneficiaria effettiva" e che "non si sono verificate le due condizioni fissate dall'OCSE per non considerare beneficiario effettivo la Power Transmission SA".

3.3. La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, ponendosi pertanto al di sotto del "minimo costituzionale".

4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Domande frequenti

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