Cassazione, sentenza n. 25161 del 23/08/2023
Sentenza n. 25161 del 23/08/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25161
- Data
- 23/08/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La cartella riguardava una sanzione amministrativa conseguente alla depenalizzazione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri; il giudice regionale aveva riconosciuto la propria giurisdizione e dichiarato decaduta l’Amministrazione dalla riscossione. La Cassazione respinge il motivo sulla giurisdizione, distinguendo le sanzioni meramente irrogate da uffici finanziari da quelle inerenti a rapporti tributari e riconducendo la fattispecie alla seconda categoria. Il testo disponibile non riporta, invece, la decisione sul motivo relativo all’alternativa tra decadenza biennale della riscossione e prescrizione quinquennale della sanzione, né l’esito conclusivo del ricorso.
Testo della pronuncia
. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, e l'Agenzia delle entrate-riscossione – ADER – in persona del legale rappresentante pro tempore, propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna aveva accolto l'appello proposto da A.A. avverso la sentenza n. 29/02/2015 della Commissione tributaria provinciale di Piacenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. (Omissis) con la quale era stato iscritta a ruolo la somma di Euro 1.638.567,00 scaturita dalla ingiunzione di pagamento n. (Omissis) notificata il 26.5.2005, non impugnata, con la quale l'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato aveva irrogato al contribuente la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.565.509,97 per un fatto di reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, poi depenalizzato.
2. In punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) a seguito della intervenuta depenalizzazione del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri per il quale A.A. era stato condannato dal Tribunale di Piacenza al pagamento di una multa, l'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato aveva emesso, in data 8.4.2005, ingiunzione di pagamento della somma di Euro 1.565.509,97 a titolo di sanzioni amministrative; 2) in relazione a tale intimazione il A.A. aveva presentato istanza di rateizzazione, ma a fronte di inadeguati versamenti, l'Ufficio lo aveva dichiarato decaduto dal beneficio provvedendo alla emissione della cartella di pagamento n. (Omissis) con la quale erano state iscritte a ruolo le somme ancora dovute a tale titolo; 3) avverso la cartella esattoriale A.A. aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Piacenza deducendo vizi di notifica della cartella e l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal diritto alla riscossione del D.P.R. n. 602 del 1973 , ex art. 25; 4) avevano controdedotto il Concessionario della Riscossione e l'Agenzia delle Dogane, quest'ultima eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario per essere competente quello ordinario, e chiedendo entrambi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; 5) con la sentenza n. 2/29/2015 la CTP di Piacenza aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività atteso che la cartella sarebbe stata notificata il 13.04.2012 e il ricorso spedito il 18.6.2012 oltre i termini di legge; 6) avverso la sentenza di prime cure, aveva proposto appello il contribuente eccependo la tempestività del ricorso di primo grado e, nel merito, la decadenza dal diritto alla riscossione; 7) avevano controdedotto l'Agenzia delle dogane e il Concessionario della Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello.
3. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) andava ribadita la già affermata sussistenza della giurisdizione del giudice tributario atteso che la controversia aveva per oggetto l'irrogazione di sanzioni per violazione di norme tributarie; 2) il ricorso originario era tempestivo in quanto proposto il 18.6.2012 nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notifica – a mezzo ufficiale di riscossione – della cartella avvenuto, nell'ipotesi di cui all'art. 140 c.p.c. (di irreperibilità relativa del destinatario), secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 26 , comma 3, nel testo risultante della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 (avente efficacia retroattiva salvo il limite dei rapporti esauriti, nella specie non configurabile), con la ricezione, in data 19.4.2012, da parte di A.A. della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale; 3) era fondata l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 25 (nella parte in cui è previsto il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo) essendo stata la cartella di pagamento notificata al contribuente in data 19.4.2012 a fronte della ingiunzione di pagamento presupposta notificata il 26.5.2005 e divenuta definitiva nel 2005 a seguito di mancata impugnazione.
4. Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 2 e della L. n. 689 del 1981 , per avere la CTR affermato "la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario atteso che la controversia in esame aveva per oggetto l'irrogazione di sanzioni per violazione di norme tributarie" sebbene l'intimazione di pagamento del 2005 da cui era scaturita l'emissione della cartella impugnata non contenesse l'irrogazione di sanzioni per violazione di norme tributarie ma di una sanzione pecuniaria amministrativa, ai sensi della L. n. 689 del 1991, per il fatto-reato (di contrabbando di tabacchi lavorati esteri) depenalizzato con conseguente giurisdizione in capo al giudice ordinario; in particolare, ad avviso delle ricorrenti, il credito iscritto a ruolo originava dalla irrogazione di una sanzione amministrativa per un fatto di reato successivamente depenalizzato essendo emerso dagli incontestati fatti di causa che 1) con sentenza n. 61/92 del GIP presso il Tribunale penale di Piacenza, era stato condannato A.A., ai sensi dell' art. 444 c.p.c., al pagamento di una multa per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri; 2) l'azione di recupero della multa era stata avviata dall'allora Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato con emissione di un'ingiunzione di pagamento in data 18.11.92; 3) la sentenza n. 61/92 del Tribunale di Piacenza era stata revocata con sentenza dello stesso Tribunale del 20.5.98 in quanto il fatto, per intervenuta depenalizzazione, non costituiva più reato ma illecito amministrativo punibile con l'irrogazione di una sanzione amministrativa; 4) l'Amministrazione aveva emesso, in data 23.4.1999, ingiunzione a carico di A.A. avente ad oggetto la somma di Euro 3.031.250.000 "per sanzione amministrativa comminata ai sensi della L. n. 562 del 1993 , art. 2 , per violazione del D.P.R. n. 43 del 1973 , artt. 282 e segg."; 5) avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna che con sentenza n. 115 del 14.1.2004 (passata in giudicato per omessa impugnazione) lo aveva rigettato dichiarando A.A. tenuto al versamento della sanzione amministrativa comminata della L. n. 593 del 1992, ex art. 2 (che modificava la L. n. 689 del 1981 , art. 39 ); 6) a seguito di tale sentenza, veniva emessa intimazione di pagamento n. (Omissis) recante la somma di Euro 1.566.509,97 "per violazione del D.P.R. n. 43 del 1973 , artt. 36 e 338 , dalla cui iscrizione a ruolo era scaturita la cartella di pagamento impugnata nella quale, con riferimento alla descrizione degli importi dovuti, si dava atto trattarsi di "Sanzione amministrativa L. 24 novembre 1981, n. 689 , Amm. Autonoma Monopoli di Stato".
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 25 e della L. n. 689 del 1981 , art. 28 , avendo la CTR ritenuto decaduta l'Amministrazione dal diritto alla riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 25 (nella parte in cui è previsto il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo) per essere stata notificata la cartella di pagamento in data 19.4.2012 a fronte di una intimazione di pagamento divenuta definitiva nel 2005 sebbene, ad avviso delle ricorrenti, il termine di decadenza biennale di cui all'art. 25 cit. si applicasse soltanto con riferimento alla materia tributaria e non già – come nella specie – in materia di sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689 del 1981 , per fatto-reato depenalizzato, in ordine alle quali avrebbe dovuto trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 688 del 1981, art. 28, con conseguente tempestività (in considerazione degli atti interruttivi della prescrizione rappresentati dalla richiesta di rateizzazione del 25.5.2005, dai pagamenti trimestrali effettuati fino al febbraio 2011 e dalla notifica della comunicazione nota n. 961/C dell'8.9.2011 da parte dell'Amministrazione di decadenza dalla rateizzazione con avvio della riscossione coattiva) della notifica della cartella avvenuta in data 19.4.2012.
3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dal contribuente di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per difetto di autosufficienza, non avendo le ricorrenti trascritto o allegato al ricorso gli atti processuali e i documenti, in esso pur richiamati, sui quali si fondano i prospettati motivi di censura; invero, il ricorso si palesa autosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dell'intera vicenda processuale e mette in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con espressa menzione degli atti processuali su cui si fonda, senza che, ai fini della verifica degli esatti termini della questione, sia necessaria la trascrizione/allegazione degli stessi trattandosi di circostanze documentali incontestate.
4. Il primo motivo è infondato.
5. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 2 , comma 1, parte prima, lett., quale modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448 , art. 12 , comma 2, prevede che: "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio".
5.1. La giurisprudenza di legittimità aveva originariamente interpretato tale disposizione nel senso di attribuire alla giurisdizione tributaria non solo le controversie concernenti i tributi, ma anche, in via residuale, le controversie concernenti le sanzioni irrogate in relazione ad infrazioni connesse alla violazione di norme le quali non necessariamente attengono a tributi, ritenendo sufficiente a radicare la giurisdizione tributaria, in forza dell'esplicito disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 2 , comma 1, la natura finanziaria dell'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa (così: Cass., Sez. Un., 10 agosto 2005, n. 16776 ; Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2006, n. 2888 ; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2008, n. 3144 ).
5.2. Prendendo atto della lettura datane dal c.d. "diritto vivente", la Corte Costituzionale (Corte Cost., 14 maggio 2008, n. 130 ) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 2 , comma 1, "nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria".
Posto che "(..) la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione" (sentenza n. 64 del 2008)" e che "l'oggetto di tale giurisdizione, così come la disciplina degli organi speciali, ben possano essere modificati dal legislatore ordinario, il quale, tuttavia, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel "non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite" a dette giurisdizioni speciali e nell'"assicurare la conformità a Costituzione" delle medesime giurisdizioni (ordinanza n. 144 del 1998)" il giudice delle leggi ha valutato che: "Da tale giurisprudenza si desume che il menzionato duplice limite opera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l'oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione (sia in sede di prima revisione, sia successivamente) e, altresì, che il mancato rispetto del limite di "non snaturare" le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell'istituzione di un "nuovo" giudice speciale, espressamente vietata dall'art. 102 Cost.. L'identità della "natura" delle materie oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce, cioè, una condizione essenziale perchè le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita "revisione" dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un "nuovo" giudice speciale" (ancora sentenza n. 64 del 2008)".
Da qui la coerente conclusione: "Non c'è dubbio che la lettura che del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 2 , comma 1, dà il diritto vivente, finisce per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Essa, dunque, si pone in contrasto con l'art. 102, comma 2, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale".
5.3. Sulla scia di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, questa Corte ha escluso la giurisdizione del giudice tributario ogni qual volta l'irrogazione della sanzione amministrativa da parte di un organo dell'amministrazione finanziaria non trovi fondamento in un rapporto di natura tributaria, ma sia inerente ad un rapporto di natura diversa.
In tale prospettiva, si è pronunciato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, a titolo meramente esemplificativo:
-in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'irrogazione delle sanzioni previste dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 , art. 3 , comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 2002, n. 73, per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, con la conseguente devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria ( Cass., Sez. Un., 7 luglio 2009, n. 15846 ; Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2012, n. 1986 ; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24079 ; Cass., Sez. 6-5, 23 febbraio 2016, n. 3537 );
– in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione all'ordinanza – ingiunzione emessa dall'Agenzia delle Dogane per violazione del divieto di eseguire costruzioni ed altre opere non autorizzate in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374 , art. 19 , con la conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che abbia rilievo la mera attribuzione del potere sanzionatorio ad un ufficio finanziario, vedendosi in tema di rispetto di distanze legalmente predeterminate e comportando detta violazione, in ipotesi di accertata sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, la demolizione del manufatto ( Cass., Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7936 );
– in ordine alle controversie aventi ad oggetto le sanzioni irrogate ad una banca dall'Agenzia delle Entrate per violazione dell'obbligo di tempestiva rendicontazione delle deleghe "F24", previsto dalla convenzione stipulata, ai sensi del
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , art. 19 , comma 5, tra l'amministrazione finanziaria e la banca delegata, con la quale sono stati disciplinati i diritti ed obblighi reciproci delle parti e, tra essi, i tempi della rendicontazione periodica dei dati riepilogativi, trattandosi di accordo riconducibile allo schema del contratto d'appalto di servizi, di natura civilistica e non tributaria, con la conseguenza che la relativa pretesa attiene ad un inadempimento contrattuale sorto nell'ambito di un rapporto privatistico, estraneo all'esercizio del potere impositivo ( Cass., Sez. Un., 5 maggio 2014, n. 9567 );
– in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di cartella esattoriale recante la richiesta di pagamento delle somme che la concessionaria dell'ACI ha riscosso per conto della Regione a titolo di tasse automobilistiche, e che, incorrendo in un inadempimento dell'appalto del servizio di riscossione, non ha integralmente riversato, trattandosi di un diritto esercitato nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, estraneo all'esercizio del potere impositivo, proprio del rapporto tributario (Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2017, n. 960 );
– in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione emessa dall'Agenzia delle Entrate a carico del privato che abbia conferito un incarico retribuito a un dipendente pubblico in violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , art. 53 , rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice tributario, poichè la sanzione amministrativa, anche se irrogata da un ufficio finanziario, inerisce al rapporto di pubblico impiego e non ad un rapporto tributario ( Cass., Sez. Un., 8 giugno 2016, n. 11709 ; Cass., Sez. Un., 28 settembre 2016, n. 19072 ; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2018, n. 1415 );
-in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate dall'amministrazione finanziaria ad una società concessionaria del servizio di riscossione a norma del
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , art. 54 (nella specie, per l'omissione dei riversamenti all'Erario delle somme riscosse di cui al combinato disposto del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , artt. 22 e 47 ) che esula dalla giurisdizione del giudice tributario e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo per l'inerenza con l'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, che non ha di per sè natura tributaria ( Cass., sez. 5, n. 1913 del 2023 ).
6. Nel caso in esame viene in rilievo l'impugnazione di una cartella esattoriale conseguente ad "atto di intimazione di pagamento" n. (Omissis), della somma di Euro 1.566.509,97, a titolo di sanzione amministrativa per fatti che, al momento della condotta, costituivano una violazione tributaria e, al tempo stesso, integravano gli estremi di un fatto penalmente rilevante, in relazione alla fattispecie prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973 , art. 291-bis (contrabbando di tabacchi lavorati esteri) poi depenalizzata.
6.1. Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o tenta di sottrarre, vista la disposizione di cui all' art. 293 T.U.L.D .) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento ed alla riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall' art. 34 T.U.L.D . nonchè di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.
6.2. Come chiarito da questa Corte il contrabbando "consiste nella sottrazione delle merci ai diritti di confine" (Cass. pen. 39196/2015 ) e "l'interesse protetto non è il patrimonio dello Stato ma il suo diritto sovrano alla imposizione e riscossione dei tributi" (Cass., Sez. 3, pen., 39444/2014). Nello stesso senso Cass. civ., sez.1, n. 2455/1997 la quale ultima, in relazione ad una partita di tabacchi lavorati immessi al consumo mediante fatti di contrabbando dichiarati estinti per prescrizione dal giudice penale, ha ritenuto legittimo l'utilizzo da parte dell'amministrazione finanziaria dello strumento della ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 , trattandosi di obbligazione di carattere tributario -introduzione di merce con evasione dei diritti di confine e non già di obbligazione a carattere risarcitorio (v. nota n. 55383 del 24 maggio 2016 dell'Agenzia delle Dogane che definisce il contrabbando "un fenomeno esclusivamente tributario").
6.3. Alla luce di quanto sopra, l'impugnazione della cartella conseguente ad atto di intimazione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa per fatti, integranti, al momento della commissione, oltre che la fattispecie penale di contrabbando poi depenalizzata, anche una violazione di natura tributaria consistente nella "sottrazione delle merci ai diritti di confine", rientra nella giurisdizione del giudice tributario trovando l'irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell'organo dell'amministrazione finanziaria fondamento in un rapporto di natura tributaria.
6.4. Nella specie, il giudice di appello si è attenuto ai suddetti principi nel ritenere sussistente la giurisdizione del giudice tributario atteso che la controversia in esame aveva ad oggetto l'irrogazione di sanzioni per violazione di norme tributarie.
7. Il rigetto del primo motivo e, dunque, la configurazione della cartella in oggetto come conseguente ad intimazione di pagamento di sanzioni per violazione di norme tributarie comporta il rigetto anche del secondo motivo trovando, nella specie, applicazione il termine di decadenza biennale del D.P.R. n. 602 del 1972, ex art. 25, e non già quello di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981 , art. 28.
7.1. Questa Corte ha infatti chiarito che "l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benchè si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nella L. n. 689 del 1981 , art. 27 , comma 1), non è soggetta alla decadenza stabilita, dal D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 25 , per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata della citata L. n. 689 del 1981 , art. 28 , posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza che giustifica il regime di decadenza della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco" ( Cass. Sez. 3, n. 28529 del 08/11/2018 ).
Peraltro, va precisato che la depenalizzazione quale "fenomeno non di remissione ma di regressione punitiva", non fa venir meno l'interesse pubblico a mantenere in determinati settori della vita sociale la funzione deterrente propria della sanzione e dà vita ad un continuum procedimentale idoneo a trasferire nella sede amministrativa il patrimonio di conoscenze del fatto formatosi in quella penale (così, sia pure con riferimento a sanzioni per violazioni in materia di intermediazione finanziaria, Cass. 11 maggio 2016, n. 9643 , Cass. sez. 5, n. 4057 del 2019 ).
7.2. Nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi per avere ritenuto fondata l'eccezione del contribuente di decadenza, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 25 , dell'Amministrazione dal potere di riscossione in relazione alla notifica, in data 19.4.2012, di una cartella esattoriale conseguente all'emissione, in data (Omissis), di ingiunzione di pagamento (notificata il 26.5.2005 e divenuta definitiva per mancata impugnazione) di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per la violazione di norme (anche) a carattere tributario.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
10. Con riguardo all'Agenzia delle dogane, rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).
11. Ugualmente l'art. 13, comma 1-quater cit., non si applica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione atteso che il D.L. n. 34 del 2023 , art. 22 , ha modificato il D.L. n. 16 del 2012 , art. 12 , comma 5, aggiungendo l'Agenzia delle entrate-Riscossione alle agenzie fiscali ammesse alla prenotazione a debito, tra l'altro, del contributo unificato.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 13.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
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