Cassazione, sentenza n. 26825 del 19/09/2023

Rimborsi - Annullamento Regolamento europeo - Decadenza

Tipologia
Sentenza
Numero
26825
Data
19/09/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il diniego di rimborso di dazi antidumping versati sulle importazioni di acido ossalico, dopo l’annullamento giudiziale del regolamento europeo che li aveva istituiti. La Cassazione afferma che tale annullamento non costituisce forza maggiore e non sposta il termine triennale di decadenza: il termine decorre dal versamento, anche quando l’incompatibilità con il diritto unionale sia dichiarata successivamente. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria perché decaduta, compensando le spese.

Massima

L'annullamento di un regolamento istitutivo di dazi antidumping [nella fattispecie Regolamento di esecuzione (UE) 325/2012, in virtù della sentenza resa dal Tribunale dell'UE il 20.5.2015, causa T-310/12] non determina lo spostamento del termine triennale di decadenza ai fini del rimborso, che resta ancorato alla data del versamento stesso. Pertanto, il termine di decadenza per il diritto al rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva al versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, decorre dalla data del versamento stesso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe che – in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di diniego di rimborso di un dazio antidumping su importazioni di acido ossalico dalla Repubblica Popolare Cinese – ha rigettato l'appello proposto in via principale dalla medesima Agenzia e l'appello proposto in via incidentale dalla Toscolapi s.r.l. avverso la sentenza della C.T.P. di Livorno n. 1/02/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La C.T.R. ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il diritto al rimborso scaturisce dall'annullamento giudiziale di un regolamento europeo e soggiace al termine triennale di decadenza a partire dalla pronunzia del relativo provvedimento. La Toscolapi s.r.l. è rimasta intimata. La causa, dapprima trattata dalla Sez. VI-T, è stata rimessa alla trattazione in pubblica udienza, dinanzi a questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 9747/2022. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l'unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 374/1990, dell'art. 236 del Regolamento emanato dal Consiglio delle Comunità Europee n. 2913/1992 e dell'art. 121 del Regolamento emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea n. 952/2013, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il termine triennale di decadenza per proporre la domanda di rimborso del dazio indebitamente versato decorresse dalla pubblicazione della sentenza di annullamento del regolamento istitutivo.

1.2 – Il ricorso è fondato.

Invero, riguardo all'interpretazione dell'art. 236, par. 2, comma 3, del Regolamento n. 2913/1992 (C.D.C.), la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è consolidata nel senso che l'illegittimità di un regolamento non costituisce un caso di forza maggiore, che consenta di prorogare il termine di tre anni entro il quale un importatore può chiedere il rimborso dei dazi all'importazione versati in applicazione di detto regolamento; pertanto, la citata disposizione sovranazionale deve essere interpretata nel senso che non consente alle autorità doganali nazionali di procedere d'ufficio al rimborso di dazi antidumping, riscossi in applicazione di un regolamento dell'Unione Europea poi annullato (Corte Giust. UE, 14 giugno 2012, causa C-533/10; Corte Giust. UE, 4 febbraio 2016, cause riunite C-659/13 e C-34/14).

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, peraltro, è altrettanto consolidata nel senso che il termine di decadenza per il diritto al rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva al versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, decorre dalla data del versamento stesso (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 13676/2014; Cass., n. 22345/2018; Cass. n. 21979/2020).

1.3 – Da quanto precede consegue, pertanto, che l'annullamento del regolamento istitutivo dei dazi antidumping per cui è processo [regolamento di esecuzione (UE) 325/2012, in virtù della sentenza resa dal Tribunale dell'UE il 20.5.2015, causa T-310/12] non determina lo spostamento del termine triennale di decadenza ai fini del rimborso, che resta ancorato alla data del versamento stesso.

Ha dunque errato la C.T.R. nell'individuare il dies a quo ai fini dell'utile presentazione dell'istanza di rimborso nella data di annullamento del detto regolamento.

2.1 – In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., col rigetto dell'originario ricorso della società contribuente, per essere maturato il termine di decadenza di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 374/1990. Le spese di lite dell'intero giudizio possono integralmente compensarsi.

P. Q. M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno

Domande frequenti

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