Cassazione, sentenza n. 27917 del 04/10/2023

Sentenza n. 27917 del 04/10/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
27917
Data
04/10/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un contribuente contestava un accertamento ICI fondato sui valori di riferimento comunali per aree edificabili, deducendo anche difetto di motivazione, mancata acquisizione documentale e giudicato esterno relativo ad altre annualità. La Cassazione ha ribadito che le delibere comunali, conoscibili per pubblicità legale, costituiscono presunzioni semplici e che spetta al contribuente provare un minor valore; l’esercizio dei poteri istruttori officiosi resta discrezionale. Ha inoltre escluso l’efficacia del giudicato non documentato e non riferito a presupposti permanenti, rilevando la variabilità annuale del valore venale, e ha respinto il ricorso.

Testo della pronuncia

Con l'avviso di accertamento n. (Omissis) il Comune di Mendicino chiedeva ad A.A. il versamento della somma di 2.738,000 Euro, a titolo di Ici per l'anno di imposta (Omissis).

2. La Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, ritenendo, per quanto occupa in relazione ai motivi di impugnazione, che:

a. la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , art. 52 ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili è legittima e, "pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili quale indice di valutazione (Cass. n. 16620 del 05/07/20107; Cass. n. 15555 del 30/06/2010 )" (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

b. correttamente il primo Giudice avesse ritenuto l'avviso di accertamento adeguatamente motivato attraverso il richiamo ad un atto di contenuto generale (la Delib. Giunta comunale 21 marzo 2005, n. 35 con cui l'amministrazione aveva determinato il valore venale delle aree fabbricabili per zone omogenee) ed avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, "spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio" (così nella sentenza impugnata);

c. "E altrettanto correttamente il primo Giudice non ha ritenuto congrue a tal fine le perizie di parte prodotte dal ricorrente, non essendovi certezza circa la identità degli immobili rispetto a quelli indicati nell'avviso di accertamento.

Nè l'appellante ha prodotto gli ulteriori documenti cui ha fatto cenno nell'atto di appello"(così nella sentenza impugnata).

3. Con atto notificato al Comune di Mendicino tramite servizio postale in data 29 ottobre/12 novembre 2018 A.A. proponeva ricorso per cassazione, formulando otto motivi di censura.

4. Il Comune di Mendicino è restato intimato.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all' art. 360 c.p.c. c.p.c., comma 1, n. 3, la "illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992 , art. 5 , comma 5, e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , art. 59 , comma 1, lett. g) " (così alle pagine nn. 1 e poi 7 del ricorso).

2. Con la seconda censura l'istante ha eccepito, con riferimento all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la "illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000 , art. 7 , comma 1, della L. n. 296 del 2006 , art. 1 , comma 162 e ss. in relazione alla mancata allegazione dei documenti richiamati negli avvisi di accertamento originariamente impugnato" (v. pagine nn. e 2 e poi 10/11 del ricorso).

3. con la terza doglianza, il contribuente ha dedotto, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la "illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 7 " (così alle pagine nn. 2 e 14 del ricorso).

4. Con la quarta ragione di impugnazione A.A. ha lamentato, con riguardo all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la "nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in relazione alla esistenza di un giudicato esterno relativo ad altra annualità. Violazione dell' art. 112 c.p.c." (cfr. pagine nn. 2 e 16 del ricorso).

5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente si è doluto, in relazione al paradigma censorio di cui all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della "illegittimità della sentenza per omesso esame "circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Mancato esame della circostanza che nel caso di specie sussisteva in giudicato esterno formatosi in relazione ad avvisi di accertamento emessi in relazione agli stessi immobili" (cfr. pagina nn. 2 e 17 del ricorso).

6. Con la sesta doglianza l'istante ha censurato la sentenza impugnata, con riferimento all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "per violazione e falsa applicazione dell' art. 2909 c.c." (cfr. pagine nn. 2 e 19 del ricorso).

7. Con il settimo motivo di impugnazione il contribuente ha denunciato, con riferimento all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la "illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame "circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Mancato esame della circostanza che, nel caso di specie, in relazione alla successiva annualità 2008 e sempre con riferimento agli stessi immobili, l'Ufficio e i contribuenti, in sede di accertamento con adesione, avevano concordato in contraddittorio valori decisamente inferiori a quelli accertati" (cfr. pagine nn. 2 e 20 del ricorso).

8. Con l'ottava ed ultima ragione di contestazioni il A.A. ha dedotto, con riferimento all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la "nullità della sentenza per violazione dell' art. 132 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 36 e dell' art. 111 Cost." (cfr. pagine nn. 2 e 3 e poi 22 del ricorso).

9. I motivi di ricorso non hanno fondamento e vanno, quindi, respinti per le seguenti ragioni.

10. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha, nello specifico, lamentato le predette violazioni di legge (segnatamente del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , art. 5 , comma 5, e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , art. 59 , comma 1, lett. g)), assumendo che il valore minimo individuato con la delibera comunale non coincide affatto con quello venale in comune commercio di cui al menzionato art. 5, comma 1, lett. g), in quanto quello deliberato rappresenta un indice meramente presuntivo determinato dal Comune al solo fine di autolimitare il proprio potere di accertamento, con la conseguenza che in sede di accertamento detta misura minima deve necessariamente compararsi con il valore venale dell'area fabbricabile secondo i criteri indicati dalla citata disposizione.

10.1. Tale ordine di idee non può essere condiviso.

Con consolidato orientamento interpretativo questa Corte ha stabilito che:

– "le delibere adottate ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 59 , con le quali il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. n. 69 del 1989 , convertito in L. n. 154 del 1989 , ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti ( Cass., 3 maggio 2019, n. 11643 ; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572 ; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312 ; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068 ; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661 ; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555 ; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702 ; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137 );

– in ragione, pertanto, della loro natura non imperativa, e funzione probatoria, dette delibere possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione ( Cass., 12 giugno 2018, n. 15312 ; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068 ; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171 ; Cass., 3 maggio 2005, n. 9135 )" (così, Cass., Sez. T, 15 febbraio 2023, n, 4814 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 1 dicembre 2022, n. 35452 , Cass. Sez. T, 25 novembre 2022, n. 34879 e Cass., 4 agosto 2022, n. 24297 ).

In tale contesto, è stato, quindi, chiarito che spetta al contribuente "l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16620 del 05/07/2017)" (così, Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16681 ).

10.2. Il Giudice del gravame si è attenuto a tale principio, espressamente richiamandolo, precisando che spetta al contribuente "l'onere di fornire elementi oggettivi sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio" (così nella sentenza impugnata), dando conto – con valutazione di merito non sindacabile nella sede che occupa – dell'inadeguatezza dei valori allegati dai contribuenti a superare le menzionata presunzione relativa, "non essendovi certezza circa l'identità degli immobili rispetto a quelli indicati nell'avviso di accertamento" (così nella sentenza impugnata) e dando conto della mancata produzione degli ulteriori documenti citati nell'atto di appello (il riferimento è all'accertamento con adesione relativo all'anno 2008 ed alla sentenza n. 495/9/2012 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza).

11. Anche la seconda censura, concernente il difetto di motivazione dell'avviso impugnato, in ragione della mancata allegazione o trascrizione del contenuto dei documenti ivi richiamati (doglianza in parte trattata anche nel primo motivo di censura), non ha fondamento, giacchè la valutazione del Giudice regionale si è conformata al consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte – che le argomentazioni poste a base dell'impugnazione non inducono a rimeditare – secondo cui l'obbligo di allegazione all'avviso d'accertamento, ai sensi della L. n. 212 del 2000 , art. 7 , degli atti oggetto di rinvio per relationem riguarda gli atti non conosciuti, e non altrimenti conoscibili, da parte del contribuente, laddove le delibere di consiglio comunale, che costituiscono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale, non sono soggette all'obbligo di allegazione perchè la loro conoscibilità è presunta (cfr., ex plurimis, Cass., 21 novembre 2018, n. 30052 ; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254 ; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601 ; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755 )" (così Cass. Sez. T, 25 novembre 2022, n. 34879 ed anche Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16681 citate).

12. Non merita seguito neppure la terza doglianza, volta a sostenere la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 7 , per aver il Giudice regionale disatteso la richiesta di esibizione "di tutti gli atti relativi al procedimento di determinazione del valore delle aree edificabili nonchè del verbale relativo al citato "accertamento con adesione" per l'anno di imposta 2008, con riserva per quest'ultimo di produrlo a cura dei ricorrenti nei termini di legge" (così a pagina n. 15 del ricorso).

Difatti, come chiarito da questa Corte:

a. "solo la richiesta di informazioni e, più in generale, i poteri di indagine del giudice tributario sono riconducibili all'art. 7 comma 1, mentre per l'acquisizione di un documento sufficientemente individuato, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 7 , comma 3, con il D.Lgs. n. 203 del 2005, art. 3 bis, è consentito il potere il potere di ordinarne l'esibizione, ai sensi dell' art. 210 c.p.c. ( Cass. n. 33506 del 2018 )";

b. "Il potere di indagine può essere esercitato, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, qualora non si ritengano sufficienti gli elementi di giudizio risultanti dagli atti o già acquisiti ( Cass. n. 4161 del 2014 , l'esibizione di un documento ai sensi dell' art. 210 c.p.c. rimane subordinata, invece, alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonchè all' art. 94 disp. att. c.p.c. ( Cass. n. 38062 del 2021 )";

c. si tratta di un potere officioso, che costituisce "una deroga al principio dispositivo ( Cass. n. 34393 del 2019 ; Cass. n. 27827 del 2018 )", rappresentando "una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, che non è obbligato ad esercitare ex officio i poteri istruttori di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 7 (Cass. n. 14244 del 2015)";

d. "proprio con riguardo all' art. 210 c.p.c., si è affermato che egli non è tenuto ad indicare le ragioni per cui non ritiene di avvalersi di quel potere, il cui mancato esercizio non può essere oggetto di ricorso per cassazione neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ( Cass. n. 22196 del 2010 ; Cass. n. 31251 del 2021 )" (così, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T., 27 marzo 2023, n. 8596).

13. La quarta, la quinta e la quinta sesta doglianza possono essere esaminate congiuntamente, siccome incentrate, sotto vari paradigmi censori, sulla sussistenza del giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 495/9/2012 della Commissione provinciale tributaria di Cosenza, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti in relazione agli anni di imposta 2002, 2003 e 2004.

Dette censure non possono essere accolte.

13.1. Non vi è stata, infatti, omessa pronuncia, avendo il Giudice regionale ricapitolato i motivi di appello, dando conto che della contestazione secondo cui "per gli anni 2002-2003 e 2004 era intervenuta sentenza favorevole della cpt, passata in giudicato" (così nella sentenza impugnata), ma subito precisando che "Di tali affermazioni non veniva tuttavia fornita prova documentale" (così nella sentenza impugnata), come ribadito nella parte finale della sentenza, assumendo che "Nè l'appellante ha prodotto gli ulteriori documenti cui ha fatto cenno nell'atto di appello".

Vero è piuttosto che, alla luce di tali precisazioni operate dal Giudice regionale, il motivo in questione sconta, a monte, un deficit di specificità, non correlandosi a tali statuizioni con la necessaria contestazione volta a rappresentare prima ed a provare poi che la predetta sentenza n. 495/9/2012 era stata, in realtà, depositata nel corso del giudizio di appello.

Il quarto ed il quinto motivo di impugnazione sono, quindi, inammissibili oltre che infondati.

13.2. Il sesto motivo difetta, invece, in primo luogo, di autosufficienza, non essendo stato nemmeno riassunto nel ricorso il contenuto della decisione di cui si invoca il giudicato, laddove questa Corte ha più volte chiarito che "nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Sez. 2, n. 15737, 23/6/2017, Rv. 644674; conf., ex multis, Cass. n. 13988/2018 )" (così Cass., Sez. II; 19 agosto 2020, n. 17310 ed anche, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 6 giugno 2023, n. 15846 ).

13.3. In ogni caso, mancando ogni riferimento nel motivo di ricorso alla circostanza che gli accertamenti relativi agli anni di imposta 2002, 2003 e 2004 e decisi con la sentenza n. 495/9/2012 della Commissione provinciale tributaria di Cosenza si siano fondati sulla stessa Delib. 21 marzo 2005, n. 35 posta a base dell'atto qui in contestazione, va dato seguito all'"orientamento di legittimità in base al quale, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d'imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando "vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata" (cfr. Cass. 07/09/2018, n. 21824 ; Cass. 11/3/2015, n. 4832 )" e che "l'espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosi presuppone dunque – in contesto di invarianza normativa – che tra le diverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo, con conseguente permanenza degli effetti dell'accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità" (così Cass., Sez. T., 28 febbraio 2023, n. 6040).

Allo stesso modo, va ribadito che:

– "la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè, siano coinvolti tratti storici comuni";

– "il giudicato relativo ad un singolo periodo d'imposta non è idoneo a "fare stato" per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, bensì soltanto in relazione a quelle statuizioni che siano relative ad accertamenti di fatto rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo; con la conseguenza che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per determinato anno d'imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta assumano carattere tendenzialmente permanente" (così, Cass., Sez. T, 27 marzo 2023, n. 8568 , che richiama Cass. 3 marzo 2021, n. 5766 ; Cass. 29 gennaio 2014, n. 1837 , Cass. Cass. n. 5478 del 2013 e Cass., Sez. U civ. n. 13916 del 2006; nello stesso senso, Cass. Sez. T. 30 marzo 2023, n. 8990).

Più nello specifico, poi, non va taciuto che questa Corte ha già avuto modo di rilevare che "il valore venale in comune commercio delle aree edificabili ( D.Lgs. n. 504 del 1992 , art. 5 , comma 5), quale elemento variabile con riferimento ai diversi periodi di imposta, non può ascriversi "a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente" (v. Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594 ; Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300 ; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923 ; v., altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506 )" (così Cass. Sez. T., 12 luglio 2021, n. 19811).

14. Risulta infondato anche il settimo motivo di impugnazione, con cui il contribuente ha contestato, con riferimento all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame del fatto, asseritamente decisivo, concernente l'intervenuto accertamento con adesione in relazione alla successiva annualità (2008) ed agli stessi immobili, con il quale l'Ufficio ed il contribuente avevano concordato in contraddittorio valori decisamente inferiori a quelli accertati.

Anche in tal caso, infatti, occorre ripetere quanto già osservato al p. 13.1 e cioè che non vi è stato il dedotto omesso esame, avendo il Giudice regionale, dopo aver menzionato nel riepilogo dei motivi di appello che il contribuente avevano rappresentato che "per gli stessi immobili per l'anno 2008 erano stati definiti valori inferiori a seguito di accertamento con adesione", ritenuto che "Di tali affermazioni non veniva tuttavia fornita prova documentale" (così nella sentenza impugnata), come ribadito nella parte finale della sentenza, assumendo che "Nè l'appellante ha prodotto gli ulteriori documenti cui ha fatto cenno nell'atto di appello".

Come prima, il motivo di ricorso risulta aspecifico, non confrontandosi con le statuizioni del Giudice, riconoscendo piuttosto il contribuente di non essere stato "(…) in grado di depositare il verbale di accertamento con adesione relativo al 2008, in quanto la Commissione tributaria regionale ha respinto l'istanza istruttoria proposta dai contribuenti diretta all'esibizione di un documento in possesso del Comune" (v. pagina n. 22 del ricorso), il che rende la doglianza del tutto inammissibile, senza tacere che appare poco comprensibile la censura di omesso esame di un fatto (l'accertamento con adesione per l'anno 2008) non documentato in giudizio, mentre sull'implicito rigetto della mozione istruttoria volta all'esibizione del verbale di accertamento con adesione può aggiungersi che la difesa dell'istante ha sin'anche omesso di chiarire le ragioni per le quali non ha potuto produrre un documento che doveva e/o poteva essere nella disponibilità del contribuente, tanto da riservarsi nella stessa richiesta di produrlo in giudizio.

15. Infine, va disattesa pure l'ottava ed ultima ragione di contestazione, basata sulla dedotta nullità della sentenza in ragione dell'asserita motivazione apparente o assolutamente carente.

15.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si è in presenza di una motivazione apparente allorchè la stessa "pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice…., così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 Cost., comma 6" (Vedi Cass. 13248 del 2020 )" (così, da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. V, 8 aprile 2022, n. 11473 e, nello stesso senso, Cass., Sez. VI/I, 1 marzo 2022, n. 6758).

Resta, invece, esclusa (in seguito alla riformulazione dell' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , art. 54 , comma 1, lett. b) conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 , Cass., 1 marzo 2022, n. 6626 ; Cass., Sez. T., 23 settembre 2022, che richiama Cass., Sez. U. 19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232 ; Cass. Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557 (p. 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679 ).

15.2. Ciò posto sul piano dei principi, l'illustrato resoconto dei contenuti della sentenza impugnata e delle ragioni del rigetto dell'impugnazione in rassegna, dà conto della sussistenza di una più che sufficiente motivazione del provvedimento in esame, costruita sul corretto riepilogo dei motivi di appello e su una comprensibile risposta alle ragioni del gravame, laddove il motivo di impugnazione intende far impropriamente transitare, sotto il suddetto profilo, le ragioni di non condivisione della sentenza impugnata, le quali, com'è evidente, non attengono alla sua motivazione.

16. Alla stregua delle complessive riflessioni sopra svolte l'impugnazione va respinta.

17. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune.

18. Nondimeno, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis medesimo decreto.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

Domande frequenti

Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?

L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.

Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?

Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.

Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?

Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.