Cassazione, sentenza n. 28501 del 12/10/2023

Sentenza n. 28501 del 12/10/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
28501
Data
12/10/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione doganale contestava la decisione regionale che aveva annullato un avviso di pagamento rivolto all’erede, limitandosi a richiamare l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. La Corte ravvisa una motivazione apparente, poiché il giudice d’appello non aveva spiegato l’incidenza del beneficio sulla pretesa né esaminato le questioni sulla sua trascrizione, sul compimento dell’inventario e sulla responsabilità per i debiti tributari ereditari. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio.

Testo della pronuncia

. A.A. ha impugnato l'avviso di pagamento per Euro 10.003.732,53 spiccato nei suoi confronti sulla base di ingiunzione di pagamento del (Omissis) nei confronti del coniuge deceduto B.B..

2. La ricorrente ha eccepito l'accettazione con beneficio di inventario e l'avvenuta prescrizione della pretesa per decorso del termine trentennale, atteso che la notifica originaria dell'ingiunzione di pagamento del (Omissis) non si era perfezionata in quanto la relata riportava "omessa notifica perchè da informazioni assunte in luogo il notificando è traslocato senza lasciare l'indirizzo".

3. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano ha respinto il ricorso, ritenuta insussistente la prescrizione e non provata l'accettazione con beneficio di inventario.

4. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia ha accolto l'appello della contribuente, osservando che la presentazione della dichiarazione di successione non equivale ad accettazione dell'eredità e che, nel caso di specie, era dimostrata l'accettazione con beneficio di inventario effettuata con nota di trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate a seguito di atto redatto da notaio.

5. L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro mezzi.

6. Resta intimata la contribuente.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo l'Agenzia deduce, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., lamentando l'inesistenza o l'apparenza della motivazione, che si era limitata a dar conto dell'accettazione con beneficio di inventario, accogliendo così l'appello senza motivare sull'incidenza di questa sull'atto emesso dall'Ufficio, rendendo così impossibile qualunque valutazione sul percorso logico – argomentativo della decisione.

2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 7 , comma 1, nonchè del D.L. n. 334 del 1939, art. 19, e dell'art. 15, comma 3 TUA, in quanto il termine di prescrizione della pretesa erariale per accise petrolifere è di anni trenta e resta sospeso in pendenza di procedimento penale, definito in questo caso con sentenza del 6.6.1994.

3. Con il terzo motivo deduce, sempre in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 470 , 484 e 490 c.c., in quanto l'accettazione con beneficio di inventario era stata trascritta presso l'Agenzia delle entrate successivamente alla notifica dell'atto impugnato e non risultava il perfezionamento della procedura di accettazione con beneficio di inventario.

4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell' art. 60 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell' art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia, non avendo la CTR deciso sulle domande proposte, quella principale di decadenza dal beneficio di inventario e quella subordinata di inefficacia dell'accettazione con beneficio di inventario con riguardo all'atto impugnato, sul presupposto che i limiti di responsabilità derivanti dal beneficio di inventario valgono in sede di riscossione e resta in capo all'erede il potere di rappresentanza del patrimonio beneficiato.

5. Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.

6. L'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo nei limiti del c.d. "minimo costituzionale", quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa, o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. ( Cass., sez. un. 8053 del 2014 ; Cass. n. 7090 del 2022 ).

7. Questa Corte ha, altresì, precisato che "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" ( Cass., sez. un., n. 22232 del 2016 ; conf. Cass. n. 1756 del 2006 , n. 16736 del 2007 , v. anche Cass. n. 9105 del 2017 , secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). Al di fuori di queste ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia ( Cass. n. 23940 del 2017 ), mentre, di contro, non è consentito in Cassazione l'esame del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v. Cass. sez. un., n. 8053 del 2014 ).

8. Nel caso in esame la CTR, affermato che la dichiarazione di successione non equivale ad accettazione dell'eredità, si è limitata ad osservare che era stata trascritta, in data 5.5.2016, l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di B.B. da parte di A.A. e "pertanto" la Commissione non poteva che accogliere l'appello della contribuente. Il percorso argomentativo resta effettivamente lacunoso e non restituisce un ragionamento logico-giuridico suscettibile di verifica. La CTR si affida al valore conclusivo della congiunzione, che non basta a dar conto delle precise ragioni giuridiche della decisione, omettendo anche di considerare le questioni sollevate dall'Ufficio: l'accettazione con beneficio di inventario era stata trascritta successivamente alla notifica dell'atto oggetto di impugnazione, non risultava effettuato l'inventario nè definita la relativa procedura, nulla si era detto sulla posizione dell'erede con beneficio di inventario riguardo ai debiti tributari compresi nell'eredità beneficiata.

9. La sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Domande frequenti

Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?

L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.

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