Cassazione, sentenza n. 28532 del 12/10/2023

Sentenza n. 28532 del 12/10/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
28532
Data
12/10/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione doganale aveva applicato dazi antidumping e sanzioni a transpallet provenienti dalla Cina, mentre i giudici di merito avevano rilevato che i prodotti disponevano anche di un sistema di pesatura. La Cassazione ha affermato che, secondo il regolamento europeo vigente all’epoca, i carrelli muniti di tale dispositivo, anche rimovibile, non erano concepiti soltanto per sollevare carichi e restavano fuori dalla misura antidumping; l’estensione ai sistemi non integrati è intervenuta solo con un regolamento successivo, non applicabile. Ha pertanto rigettato il ricorso dell’Agenzia e regolato le spese secondo soccombenza.

Testo della pronuncia

A seguito di revisione a posteriori l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva contestato alla Levante Srl l'importazione dalla Repubblica popolare cinese di transpallet manuali, dichiarati come "altri carrelli elevatori", con conseguente applicazione della normativa antidumping, mediante avviso di accertamento e atto di irrogazione sanzioni.

2. Avverso questi atti aveva proposto ricorso la contribuente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di La Spezia che accoglieva parzialmente la domanda, annullando l'accertamento in relazione ad una delle dichiarazioni doganali (n. 503B del 25.2.2014) e dichiarando dovuto il dazio nella misura del 4% con riguardo all'altra dichiarazione (n. 17634 del 9.7.2014).

3. L'Agenzia aveva proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Liguria rigettava, osservando che non potevano trovare applicazione i dazi antidumping previsti dal regolamento CE n. 684/2008 del 17 luglio 2008 e riguardanti le importazioni di transpallet manuali, quelli cioè concepiti soltanto per sollevare un carico e privi di altre funzioni, perchè il prodotto oggetto di importazione era munito anche di un dispositivo di pesatura.

4. Avverso questa sentenza l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro mezzi.

5. Ha resistito con controricorso la società, che ha depositato memoria.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo l'Agenzia deduce, ai sensi dell' art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. e omessa pronunzia, in quanto la CTR non si era pronunziata in merito all'applicazione del regolamento UE n. 1346/2016.

1.1. Il motivo è infondato. La CTR ha esplicitamente preso in considerazione quest'ultimo regolamento e ne ha escluso l'applicazione al caso in esame, ritenendo che la fattispecie dovesse essere regolata dal precedente regolamento CE n. 684/2008 : "Solo successivamente il 4 novembre 2015 la Commissione aveva ricevuto una domanda con la quale le era stato chiesto di aprire un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure in vigore; in conseguenza di questo riesame il regolamento di esecuzione 1346/2016 della Commissione, dell'8 agosto 2016, estendeva il dazio alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, applicabile alla fattispecie, precisava l'ambito d'applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese. Mentre i transpallet manuali erano assoggettati alla misura antidumping, i carrelli pesatori ne erano esenti".

2. Con il secondo motivo l'Agenzia deduce, ai sensi dell' art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell' art. 132 c.p.c. in quanto la CTR aveva escluso la violazione della normativa antidumping solo perchè il prodotto oggetto di importazione era dotato di un dispositivo (oltretutto rimovibile) di pesatura, accogliendo la prospettazione della contribuente e omettendo qualunque valutazione delle opposte ragioni e verifica della sussistenza degli elementi caratterizzanti il transpallet manuale.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. E' noto che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi omessa o apparente quando non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dalla Cost., art. 111 comma 6 ( Cass. sez. un. 8053 del 2014 ; Cass. n. 13248 del 2020 ), il che accade allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( Cass. n. 9105 del 2017 ).

2.3. Nel caso in esame, come si desume anche dalla superiore espositiva, la motivazione esiste e, sebbene sinteticamente formulata, raggiunge il minimo costituzionale, consentendo la comprensione del percorso seguito dal giudice d'appello: la CTR ha escluso trattarsi di transpallet manuale in quanto il bene disponeva di un congegno di pesatura che consentiva all'attrezzo di svolgere altre funzioni, oltre al sollevamento delle merci.

2.4. Quanto all'omessa considerazione delle deduzioni dell'Agenzia, la questione è priva di pregio, atteso che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, nè gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto ( Cass. n. 29730 del 2020 ; Cass. n. 22801 del 2009 ).

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell' art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del regolamento CE n. 684/2008 , avendo la CTR erroneamente considerato i transpallet in questione come pesatori, in quanto muniti di un apposito dispositivo rimovibile, mentre i veri e propri transpallet pesatori (esclusi dai dazi antidumping) sono dotati di dispositivo incorporato nel telaio (considerando 16 del citato regolamento); inoltre, aggiunge che vi sono differenze costruttive e tecniche notevoli tra le due tipologie, tanto che i pesatori sono dieci volte più costosi dei transpallet manuali (considerando 15), e proprio a causa delle differenze tra le due tipologie i carrelli pesatori non sono stati assimilati ai transpallet manuali (considerando 23).

4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., violazione e/o falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. in quanto non era stata data la prova della corrispondenza dei beni importati ai transpallet pesatori anzichè ai transpallet manuali, sebbene il loro prezzo (Euro 115 -120 al pezzo) fosse più prossimo a quello medio statistico di importazione dei secondi (Euro 131) che al prezzo dei primi, anche dieci volte superiore (v. considerando 15 del Reg. n. 684/2008).

5. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

5.1. Deve premettersi che il regolamento n. 684/2008 costituisce l'esito di una procedura di riesame intermedio parziale avviata dalla Commissione, essendo emerse somiglianze tra i transpallet manuali ("HPT"), per i quali già esistevano dei dazi antidumping (v. regolamento 1174/2005 ), e altri tipi di carrelli elevatori, impilatori, elevatori a forbice e carrelli pesatori ("HSSWT") "che potevano rientrare nella definizione del prodotto" soggetto a dazi antidumping (v. considerando 2).

5.2. Ad esito dell'indagine, essendo emerse una serie di significative differenze tra le due tipologie, riguardanti processi produttivi, caratteristiche tecniche e utilizzi finali, si sono tenuti distinti gli "HSSWT" dal transpallet manuale, soggetto alle misure antidumping, definito, con il regolamento n. 684/2008 che ha sostituito l' art. 1 par. 1 del regolamento n. 1174/2005 , come segue: 1. E' istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, di cui ai codici (Omissis) e ex (Omissis) (codici TARIC (Omissis) e (Omissis)), originari della Repubblica popolare cinese. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per "transpallet manuali", i carrelli a ruote munite di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente perchè possa essere trasportato e non hanno altre funzioni o utilizzi, che permettano ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi ad un'altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori), ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).".

5.3. Come chiarito anche dalla Guida pratica comune del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione Europea del 2015, i "considerando" svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo e ne integrano la concisa motivazione, ma non contengono enunciati di carattere normativo ( Cass. n. 7280 del 2022 ); secondo orientamento costante della giurisprudenza unionale, inoltre, il preambolo di un atto dell'Unione non ha alcun valore giuridico vincolante e non può essere invocato nè per derogare alle disposizioni stesse dell'atto in questione, nè per interpretare queste disposizioni in un senso manifestamente contrario al loro tenore letterale (v., in tal senso, Corte giust., 25 novembre 2020, C-303/19, INPS, punto 32; Corte giust., 19 novembre 1998, Nilsson e a., C-162/97, punto 54; Corte giust., 19 dicembre 2019, Puppinck e a./Commissione, punto 76). Il contenuto del precetto, quindi, deve essere ricercato nel dispositivo, dal quale, in questo caso, si ricava con chiarezza che non rientrano tra i prodotti oggetto della misura antidumping, di cui al medesimo regolamento n. 684/2008 , i carrelli che comunque presentano un dispositivo di pesatura, a prescindere dal fatto che sia incorporato o rimovibile, non essendo tali attrezzi "concepiti soltanto per sollevare un carico" e potendo essere utilizzati anche per pesare i carichi.

5.4. La conferma di questa interpretazione si rinviene nel successivo regolamento UE n. 1346/2016, emanato proprio per far fronte all'importazione di transpallet manuali con indicatori di peso non integrati nel telaio. Soltanto con questo regolamento – pacificamente non applicabile al caso di specie, essendo successivo alle operazioni oggetto del presente giudizio – si è disposta l'estensione del dazio antidumping allo stesso prodotto, originario della Repubblica popolare cinese, presentato all'importazione con un cosiddetto "sistema di indicazione di peso" consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio.

5.5. Quindi, sulla base della normativa vigente all'epoca delle operazioni contestate, quei transpallet, essendo dotati di apposito dispositivo di pesatura, non rientravano tra quelli oggetto dei dazi antidumping. A questa stregua, il terzo motivo è infondato mentre il quarto resta assorbito in quanto pone una questione superflua alla luce dell'interpretazione accolta ( Cass. n. 8571 del 2018 ).

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

Domande frequenti

Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?

L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.

Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?

Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.

Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?

Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.

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