Cassazione, sentenza n. 28740 del 16/10/2023
Sentenza n. 28740 del 16/10/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28740
- Data
- 16/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio concerneva una cartella relativa a maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale derivanti da un precedente avviso non impugnato; la contribuente ne contestava, tra l’altro, notifica, sottoscrizione e motivazione. Durante il giudizio, una coobbligata solidale aderiva alla definizione agevolata del medesimo carico e pagava integralmente quanto dovuto. Ritenendo tali effetti estesi anche alla ricorrente, la Corte dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere, compensa le spese ed esclude il raddoppio del contributo unificato.
Testo della pronuncia
A.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 22 luglio 2015, n. 4339/09/2015, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per l'importo di Euro 28.637,57 (ivi compresi i relativi accessori) in dipendenza di avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (non impugnato) su compravendita immobiliare, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'"(Omissis) S.p.A.", nella veste di agente della riscossione per la Provincia di Roma, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 10 aprile 2014, n. 7861/53/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente, sul rilievo che: a) l'agente della riscossione ben poteva avvalersi del servizio postale per la notifica della cartella di pagamento; b) il difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento in calce alla cartella di pagamento non comportava alcuna invalidità, non essendo previsto tale requisito dal modello ministeriale; c) la motivazione della cartella di pagamento era integrata dal richiamo testuale all'avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.
3. L'Agenzia delle Entrate e l'"(Omissis) S.p.A." hanno resistito con autonomi controricorsi.
4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.
5. La ricorrente ha depositato memoria, chiedendo la dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese giudiziali, sul presupposto che la coobbligata solidale per il medesimo titolo – che non era parte del presente procedimento – aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , art. 6 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , ed aveva ottemperato all'integrale pagamento del debito rateizzato secondo i modi e i tempi comunicati dall'agente della riscossione.
Motivi della decisione 1. Il ricorso è affidato a sei motivi.
1.1 Con il primo motivo (contraddistinto con la lettera "A"), si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 , 118 disp. att. c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente o apparente mediante un'acritica adesione alle ragioni giustificative della decisione di prime cure.
1.2 Con il secondo motivo (contraddistinto con la lettera "B"), si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, nel testo modificato, da ultimo, dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , art. 38 , comma 4, lett. b, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'agente della riscossione non era abilitato a notificare la cartella di pagamento con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale.
1.3 Con il terzo motivo (contraddistinto con la lettera "C"), si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , artt. 36 , comma 4-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 , 15, comma 7, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la carenza di sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento in calce alla cartella di pagamento fosse inidonea a determinarne la nullità.
1.4 Con il quarto motivo (contraddistinto con la lettera "D"), si denunciano, al contempo, nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241 , artt. 3 , e 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, con motivazione inesistente, che la conformità al modello ministeriale soddisfacesse i requisiti di validità della cartella di pagamento.
1.5 Con il quinto motivo (contraddistinto con la lettera "E"), si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212 , art. 12 , comma 7, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che eventuali vizi dell'avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale non potessero essere sindacati dal giudice tributario in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento.
1.6 Con il sesto motivo (contraddistinto con la lettera "F"), si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212 , artt. 7 , della L. 7 agosto 1990, n. 241 , 3, del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, 20, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la cartella di pagamento non dovesse contenere l'indicazione analitica del saggio e del calcolo degli interessi moratori a tutela del diritto di difesa del contribuente.
2. In corso di causa, C.C., della quale A.A. era coobbligata solidale in dipendenza del medesimo atto impositivo, ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata il 10 aprile 2017, in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , art. 6 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , impegnandosi a rinunciare ai procedimenti pendenti.
Con nota trasmessa il 15 giugno 2017, l'"(Omissis) S.p.A." ha comunicato l'accoglimento dell'istanza ed ha determinato la somma dovuta nella misura complessiva di Euro 15.623, 63. Tale somma è stata interamente corrisposta, come si evince dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria della ricorrente.
A tale proposito, si segnala che, pur in difetto di specifica previsione sul punto, il medesimo agente della riscossione – in risposta a specifico quesito – ha precisato che: "In caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione da parte di uno solo dei coobbligati, la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione delle attività esecutive e cautelari previsti dal comma 5 dell' art. 6 del DL n. 193/2016 si devono produrre in capo a tutti i coobbligati".
Si valuta, pertanto, anche nei confronti della ricorrente, la sussistenza dei presupposti previsti dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , art. 6 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , per dichiarare l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ritenendosi che la produzione dell'attestazione di ammissione alla definizione agevolata con la documentazione relativa al pagamento del dovuto ed il deposito dell'istanza di estinzione del procedimento – ancorchè relativi alla coobbligata solidale – costituiscono manifestazioni di un'inequivoca rinunzia al ricorso (tra le tante: Cass., Sez. 5", 22 settembre 2017, nn. 22118; Cass., Sez. 5", 4 ottobre 2017, n. 23173; Cass., Sez. 6 5, 7 dicembre 2017, n. 29394; Cass., Sez. 6"-5, 23 marzo 2018, nn. 7344, 7345 e 7346; Cass., Sez. 5", 27 ottobre 2020, n. 23544; Cass., Sez. 5", 30 novembre 2019, n. 31021; Cass., Sez. 5", 17 novembre 2021, n. 34936; Cass., Sez. 5", 7 dicembre 2022, n. 36040; Cass., Sez. 5", 6 marzo 2023, n. 6681).
3. Le spese giudiziali devono essere compensate, considerando la finalità della definizione agevolata di non imporre ai contribuenti ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5", 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2020, n. 29914; Cass., Sez. 5", 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5", 5 settembre 2022, n. 26026);
4. Stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata con l'integrale pagamento del dovuto, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater, (Cass., Sez. 5", 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5", 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5", 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5", 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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