Cassazione, sentenza n. 29091 del 19/10/2023

Sentenza n. 29091 del 19/10/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
29091
Data
19/10/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società aveva chiesto il rimborso dell’IRES versata senza fruire della detassazione “Tremonti Ambiente” per un impianto fotovoltaico, inizialmente omessa a causa dell’incertezza sulla cumulabilità con la tariffa incentivante; il giudice regionale aveva riconosciuto il beneficio. La Cassazione ha escluso che l’omessa indicazione originaria costituisse una scelta irreversibile, ammettendo la richiesta mediante istanza di rimborso in coerenza con l’emendabilità della dichiarazione. Ha dichiarato inammissibile la censura sull’accatastamento, perché riferita a un documento e ad argomentazioni difensive anziché a un fatto storico decisivo, e ha rigettato il ricorso dell’Agenzia.

Testo della pronuncia

La SIFAR Placcati Srl (di seguito SIFAR o società), avendo realizzato, nell'anno (Omissis), un investimento per l'installazione di un impianto fotovoltaico del costo complessivo di Euro 2.549.549,00, che le avrebbe consentito di beneficiare della tariffa incentivante prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 (c.d. Il conto energia), presentò, in data 3 maggio 2016, al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate istanza di rimborso per l'IRES assunta come indebitamente versata per gli anni dal (Omissis), precisando di non avere evidenziato l'investimento ambientale nell'anno di realizzazione, stante l'assoluta incertezza circa la possibilità di cumulare la deduzione fiscale di cui alla L. n. 388 del 2000 , art. 6 , commi 13 e ss. (c.d. Tremonti Ambiente) con la tariffa incentivante prevista dal c.d. "Il conto energia".

Formatosi sull'istanza il silenzio – rifiuto, lo stesso fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Perugia che – rigettata l'eccezione dell'Ufficio relativa alla dedotta tardività dell'istanza – respinse nel merito l'impugnazione, sostenendo che la società non potesse beneficiare dell'agevolazione, trattandosi non di immobilizzazione materiale, di cui all' art. 2424 c.c., comma 1, lett. B), n. II, ma di immobilizzazione immateriale di cui all' art. 2424 c.c., comma 1, lett. B), n. 1.

Avverso detta pronuncia, la società propose appello principale dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell'Umbria.

L'Ufficio si costituì spiegando appello incidentale relativamente alla statuizione per la quale era stato soccombente riguardo all'affermata, da parte del giudice di primo grado, tempestività dell'istanza.

Con sentenza n. 525/02/2018, depositata il 24 dicembre 2018, non notificata, la CTR dell'Umbria respinse l'appello incidentale dell'Ufficio e, in accoglimento dell'appello principale della società, accolse l'originario ricorso di quest'ultima.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione in forza di due motivi.

La società resiste con controricorso.

In prossimità della pubblica udienza fissata per la discussione, il Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., concludendo così come riportato in epigrafe.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 38 in una con la L. 23 dicembre 2000, n. 388 , art. 6 , commi da 13 a 19, presa nel testo anteriore all'abrogazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134 , con il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 , art. 2 , comma 8 -bis, preso nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto la spettanza dei rimborsi richiesti dalla società sebbene la stessa dovesse ritenersi decaduta dal beneficio fiscale in oggetto in conseguenza della mancata opzione nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta durante il quale era stato effettuato l'investimento, o in atti a questa strettamente connessi, come la dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 , art. 8 , comma 2 – bis ovvero ad istanza di rimborso specificamente riferita all'anno di realizzazione dell'investimento.

2. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dall'accatastamento dell'impianto fotovoltaico ad opera della società titolare dell'immobile sul quale lo stesso è stato realizzato.

3. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha già, in relazione alla questione oggetto della censura in esame, più volte osservato che la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno d'imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, ma all'incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante del conto energia e dalla detassazione degli investimenti previsti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388 , art. 6 , commi da 13 a 19, c.d. "Tremonti ambiente"; incertezza interpretativa poi risolta solo a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 5 luglio 2012 , art. 19 cui hanno fatto seguito gli stessi documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate 20 luglio 2016, n. 58/E , nel solco di quanto già espresso dalla Risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010), in ordine alla possibilità di beneficiare "ora per allora" dell'agevolazione c.d. Tremonti ambiente), anche con domanda di rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 38 laddove non fosse stata presentata nei termini dichiarazione integrativa ai sensi del D.P.R. n. 392 del 1998 , art. 2 , comma 8 – bis (cfr., ex multis, più di recente, Cass. sez. trib., 25 settembre 2023, n. 27308 ; Cass. sez. 6-5, ord. 31 gennaio 2023, n. 2931 ; Cass. sez. trib., ord. 15 novembre 2022, n. 33660 ).

Ciò, d'altronde, in conformità al principio generale dell'emendabilità della dichiarazione dei redditi quale dichiarazione di scienza, che consente la deduzione della sussistenza del diritto al godimento dell'agevolazione anche in sede di giudizio, quale ormai consolidato a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 giugno 2016, n. 13378.

A tale indirizzo va dunque assicurata ulteriore continuità.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

Di là anche dal rilievo riguardante il fatto che la società, altra, che avrebbe eseguito l'accatastamento è indicata come "locataria" (cioè conduttrice) dell'immobile sottostante, ciò che sembra intrinsecamente contraddire la stessa impostazione di fondo della censura, la stessa si rivela inammissibile in quanto, sub specie del parametro del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tende ad evidenziare l'omesso esame di documento, che di per sè, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU, 7 aprile 2014, n. 8053 ), non integra detto vizio, dovendo peraltro il vizio specifico, denunciabile in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo all'omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, essere riferito ad un preciso accadimento o fatto inteso in senso storico – naturalistico, così da non ricomprendere questioni o argomentazioni difensive (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22937; Cass. sez. 6-1, ord. 18 ottobre 2018, n. 26305 ), sulle quali è viceversa, nella fattispecie in esame, essenzialmente articolata la censura.

5. In conclusione, il ricorso va pertanto rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater.

P.Q.M. Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori di legge.

Domande frequenti

Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?

L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.

Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?

Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.

Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?

Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.

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