Cassazione, sentenza n. 29254 del 20/10/2023
Sentenza n. 29254 del 20/10/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29254
- Data
- 20/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società sportiva dilettantistica costituita in forma di società di capitali chiedeva il rimborso dell’IRAP, sostenendo l’applicabilità del criterio previsto per gli enti non commerciali; il giudice regionale aveva parzialmente accolto la domanda. La Cassazione ha stabilito che il rinvio alle norme fiscali proprie delle associazioni sportive dilettantistiche non comprende la disciplina IRAP generale degli enti non commerciali: per tali società opera il regime delle società di capitali. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza è stata cassata e la domanda originaria rigettata nel merito.
Testo della pronuncia
La società coop. sportiva dilettantistica Firenze Marathon, in data 30 dicembre 2014, presentava all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Firenze 2, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 38 istanza di rimborso con la quale chiedeva la restituzione dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2010-2011-2012-2013 per complessivi Euro 15.224,23, sulla base dell'applicabilità del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , art. 10 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive), relativo agli enti non commerciali, anzichè del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 5 relativo alle società di capitali.
2. Formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza in questione, la soc. Firenze Marathon proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze la quale, con sentenza n. 165/2017, depositata il 13 febbraio 2017, lo rigettava, compensando le spese di lite.
3. Interposto gravame dalla contribuente, nonchè appello incidentale da parte dell'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 141/2019, pronunciata in data 19 novembre 2018 e depositata in segreteria il 29 gennaio 2019, accoglieva l'appello incidentale, dichiarando tardiva l'istanza di rimborso con riferimento all'IRAP per l'anno 2010; accoglieva altresì parzialmente l'appello principale, riconoscendo il rimborso dell'IRAP di Euro 3.687,26 per l'anno 2011, di Euro 7.406,62 per l'anno 2012 e di Euro 1.444.47 per l'anno 2013, con compensazione integrale delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.
Non si è costituita in giudizio la Firenze Marathon soc. coop. sportiva dilettantistica, rimasta intimata.
5. Per la discussione del ricorso è stata fissata l'udienza pubblica del 15 giugno 2023.
Non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato quindi trattato in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, in base alla disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , art. 23 , comma 8-bis, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 .
In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997 , artt. 5 e 10 nonchè della L. 27 dicembre 2002, n. 289 , art. 90 , comma 1, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , art. 73 , comma 1, lett. a), (testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Sostiene, in particolare, l'Ufficio che il rinvio operato, dalla L. n. 289 del 2002 , citato art. 90, comma 1, alle "altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche" non possa ricomprendere il D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 10 in quanto questo non riguarda peculiarmente le associazioni sportive dilettantistiche, ma tutti gli enti non commerciali in genere.
2. Il motivo è fondato.
La L. n. 289 del 2002 , art. 90 , comma 1, dispone che "Le disposizioni della L. 16 dicembre 1991, n. 398 , e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro".
La norma suddetta, pertanto, rende applicabile alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (come la società contribuente) non solo la L. n. 398 del 1991 , ma anche le altre disposizioni disciplinanti il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non opera la L. n. 398 del 1991 , in quanto disciplinante il regime forfettario a cui detta società non poteva optare, in virtù del superamento del limite annuo degli introiti di Euro 250.000,00 vigente ratione temporis (circostanza pacifica).
Le altre disposizioni tributarie espressamente richiamate dalla L. n. 289 del 2002 , art. 90 , comma 1, per le associazioni (e società) dilettantistiche restano, quindi, il D.P.R. n. 917 del 1986 , art. 148 , comma 3, secondo cui "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonchè per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati", e dello stesso D.P.R. n. 917 del 1986 , l'art. 149 disciplinante le condizioni per la perdita della qualifica di ente non commerciale, che non si applicano, per espressa previsione della norma, alle associazioni sportive dilettantistiche.
Ne consegue, pertanto, che l'inciso "…e le altre disposizioni tributarie riguardate la associazioni sportive dilettantistiche…" indicato nella L. n. 289 del 2002 , citato art. 90, comma 1, si riferisce solo ed esclusivamente alle norme fiscali peculiarmente disciplinanti il regime fiscale di tali associazioni sportive dilettantistiche, e non anche di tutti gli enti non commerciali. L'art. 90, comma 1, cit., dunque, non rinvia al D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 10 che regolamenta in generale il calcolo della base imponibile dell'IRAP di tutti gli enti non commerciali, senza indicare un particolare regime giuridico per le associazioni sportive dilettantistiche. Tale norma, pertanto, si applica solo alle associazioni sportive dilettantistiche che rientrano nel novero degli enti non commerciali D.Lgs. n. 446 del 1997 , ex art. 3, comma 1, lett. e), ma giammai alle società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali che soggiacciono, invece, alle disposizioni tributarie previste per gli enti commerciali e società di capitali, tra cui del D.Lgs. n. 446 del 1997 , l'art. 5.
In conclusione, pertanto, in base alla L. n. 289 del 2002 , art. 90 , comma 1, si può così ricostruire il regime fiscale applicabile alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro: a) si applica il regime fiscale degli enti commerciali di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 , art. 73 , comma 1, lett. a), in tutti i casi in cui non è previsto un peculiare regime fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche, come dello stesso D.P.R. n. 917 del 1986 , gli artt. 148 e 149 a cui rinvia la L. n. 289 del 2002 , art. 90, comma 1, che rende applicabili anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali le norme tributarie peculiari delle associazioni sportive dilettantistiche; b) si applica, se vi è l'opzione ed i requisiti oggettivi, il regime fiscale di cui alla L. n. 398 del 1991 ; c) non si applicano le norme regolatrici del regime fiscale previsto per gli enti non commerciali in generale, come il D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 10 .
3. Il ricorso in esame deve quindi essere accolto, con l'affermazione del seguente principio di diritto: "La L. n. 289 del 2002 , art. 90 , comma 1, nel richiamare le disposizioni della L. 16 dicembre 1991, n. 398 , e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, non richiama anche il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , art. 10 in materia di IRAP, il quale riguarda tutti gli enti non commerciali, senza indicare un particolare regime giuridico per le associazioni sportive dilettantistiche. Quest'ultima norma, pertanto, si applica solo alle associazioni sportive dilettantistiche che rientrano nel novero degli enti non commerciali in base al D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 3 , comma 1, lett. e), ma giammai alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, che soggiacciono alle disposizioni tributarie previste per gli enti commerciali e società di capitali tra cui del suddetto D.Lgs. n. 446 del 1997 , l'art. 5".
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario proposto in primo grado dalla società contribuente.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della Firenze Marathon soc. coop. sportiva dilettantistica, secondo la liquidazioni di cui al dispositivo.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto in primo grado dalla Firenze Marathon soc. coop. sportiva dilettantistica.
Condanna la Firenze Marathon soc. coop. sportiva dilettantistica alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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