Cassazione, sentenza n. 29576 del 25/10/2023
Sentenza n. 29576 del 25/10/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29576
- Data
- 25/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una concessionaria di stabilimento balneare contestava l’aumento dei canoni demaniali per due annualità e i criteri utilizzati per valorizzare le pertinenze commerciali; i giudici di merito avevano respinto le sue domande. Nel corso del giudizio di legittimità, il Comune aveva determinato gli importi necessari per la definizione prevista per il contenzioso sui canoni demaniali marittimi, poi integralmente versati dalla concessionaria. La Cassazione ha pertanto dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso, e ha compensato le spese processuali.
Testo della pronuncia
Con atto notificato al Comune di (Omissis), (Omissis) Srl , titolare di licenza per il mantenimento di uno stabilimento balneare, chiedeva al Tribunale di Genova di accertare e dichiara l'illegittimità dell'aumento del canone demaniale, per gli anni 2007 e 2008, comunicato dal Comune, deducendo che l'incremento non doveva essere applicato alle concessioni demaniali già in essere e prima della scadenza naturale del rapporto, in ogni caso, l'erroneità dei valori di calcolo, avuto riguardo all'inclusione delle pertinenze ad uso commerciale.
il Comune resisteva e chiamava in causa l'Agenzia del Demanio.
L'adito Tribunale respingeva la domanda, con sentenza appellata dalla società (Omissis); resistevano al gravame il Comune di (Omissis) e l'Agenzia del Demanio.
La Corte di Appello di Genova, con la sopra indicata sentenza, dopo aver escluso il perfezionamento della definizione della controversia, ai sensi dell' art. 1 , commi 732-733, l. n. 147 del 2013 , risultando corrisposto solo 1 Euro per ciascun anno e non l'intera somma dovuta, come previsto, respingeva l'appello evidenziando la piena legittimità dell'incremento del canone in costanza di rapporto concessorio, ai sensi dell' art. 1 , comma 251, l. n. 296 del 2006 (Legge di stabilità del 2006), che ha portato all'incremento dei canoni di concessione di aree demaniali ad uso degli stabilimenti balneari e previsto detto incremento anche per i rapporti in corso, ossia alle concessioni non ancora scadute e contemplanti un iniziale minore aggio, a decorrere dal 1 gennaio 2007, rendendo irrilevante il momento del rilascio della concessione, e che la norma è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (sent. n. 302/2020).
Quanto alle modalità di calcolo del canone, il Giudice del gravame ha ritenuto corretto il riferimento ai criteri OMI relativi alle attività commerciali, sebbene nessuno di essi facesse esplicito riferimento agli stabilimenti balneari, perchè la ratio della legge è quella di rapportare i canoni di concessione demaniale ai corrispettivi di mercato delle locazioni, a nulla rilevando la classificazione catastale degli immobili, secondo i dati rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, essendo generalmente gli stabilimenti balneari "collocati sui lungomari, che costituiscono zone di alto valore locativo, (e) offrono al pubblico opportunità di svago, servizi di ristorazione e bar", trattandosi, quindi, di "attività in senso lato commerciali, alle quali può essere attribuito un carattere di omogeneità sotto il profilo locativo dei beni ad esse destinati".
E' stata depositata memoria, con allegata documentazione.
Motivi della decisione Con il primo motivo lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell' art. 1 , commi 732 e 733, l. n. 147 del 2013 , nullità della sentenza di secondo grado per motivazione apparente, ovvero perplessa ed obiettivamente incomprensibile, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perchè la Corte di Appello non ha rilevato l'intervenuta definizione della controversia mediante la procedura di cui alle richiamate disposizioni, a seguito dell'istanza ricevuta il 27/2/2024 dal Comune di (Omissis) e dall'Agenzia del Demanio, nonchè del pagamento il 24/4/2014 di 1 Euro per ciascuno degli anni in contestazione, non avendo gli enti fornito indicazioni contrarie sul metodo di calcolo utilizzato "(canone richiesto dal Comune) x 30 – (canone già pagato) ed essendosi l'appellante società dichiarata "disposta a versare la maggior somma da accertarsi giudizialmente".
Con il secondo motivo, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamenta violazione e/o falsa applicazione dell' art. 1 , comma 251, l. n 296 del 2006 , nullità della sentenza per motivazione apparente ovvero perplessa ed obiettivamente incomprensibile, per non avere la Corte di Appello ritenuto che l'incremento si applicasse unicamente alle concessioni rilasciate o rinnovate successivamente all'entrata in vigore della norma, tale essendone l'interpretazione corretta, ove sia sorto affidamento del concessionario sull'ammontare del canone da pagare.
Con il terzo motivo, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 251, punto 2.1, l. n. 296 del 2006 , nullità della sentenza per motivazione apparente ovvero perplessa ed obiettivamente incomprensibile, per non avere la Corte di Appello ritenuto di applicare, sui calcoli effettuati dal Comune ante 2007, il solo aumento ISTAT o quantomeno i valori OMI relativi agli edifici adibiti alla produzione di beni e servizi (i capannoni tipici) in luogo dei valori OMI relativi ai negozi, come pure in via del tutto subordinata aveva proposto dall'appellante società. Deduce, altresì, che la concessione non include negozi ma un'attività complessiva di stabilimento balneare con attività accessorie non scorporabili, che i ristoranti non sono assimilabili ai negozi comportando un'attività di trasformazione di materie prime in prodotti e servizi che è più vicina a quella di produzione di beni e servizi (i capannoni tipici) che a quella di mera vendita di beni nei negozi e richiama giurisprudenza che ha qualificato l'attività dello stabilimento balneare come terziario, e non come commerciale, per cui i valori OMI da applicare alle pertinenze utilizzate come bar-ristorante o altro, all'interno di uno stabilimento balneare, sono quelli riferiti al terziario.
Preliminarmente, va dichiarata l'estinzione del giudizio, alla stregua di quanto previsto dall' art. 100 , comma 7, D.L. n. 104 del 2020 , convertito in l.n. 126 del 2020 , secondo il quale: "Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-logge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494 , nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo." Il Comune di (Omissis), nella comunicazione del 24/9/2021, indicava, a seguito della istanza di definizione, gli importi da versare, con riferimento alle annualità 2007 (Euro 14.053,29) e 2008 (Euro 12.777,39) e tali importi risultano oggetto di versamento, da parte della società (Omissis), a mezzo modelli di pagamento F24.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali.
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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