Cassazione, sentenza n. 29707 del 26/10/2023
Processo tributario - Sentenza passata in giudicato - Condebitore solidale.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29707
- Data
- 26/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un avviso di liquidazione proporzionale dell’imposta di registro, relativo a una cessione di crediti con funzione di garanzia, era stato confermato nei confronti di un coobbligato, mentre un altro condebitore ne aveva ottenuto l’annullamento con sentenza definitiva per ragioni oggettive. La Cassazione riconosce l’estensione del giudicato favorevole al condebitore estraneo, purché non esista un giudicato contrario, l’eccezione sia tempestiva e la decisione non dipenda da ragioni personali. Ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza e, decidendo nel merito, accolto il ricorso originario, con compensazione delle spese.
Massima
In deroga all'art. 2909 cod. civ., ai sensi del quale la sentenza fa stato solo tra le parti e i rispettivi eredi o aventi causa, l'art. 1036, comma 2, consente ai debitori che non hanno partecipato al processo promosso da condebitore di opporre la sentenza favorevole a quest'ultimo al creditore, salvo che la sentenza sia fondata su ragioni personali del condebitore. Pertanto, l'art. 1306 c.c. è applicabile nel giudizio tributario, facendo prevalere l'effetto del giudicato esterno (riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento, alle seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DELLA CAUSA
1. Il 27 luglio 2009, la società AV Il Ronco e la allora Banca Nazionale del Lavoro Spa poi incorporata dalla BNP Paribas S.A., conclusero due contratti: un contratto di mutuo dalla BNL alla società e un contratto di cessione di crediti dalla società alla BNL. La cessione è avvenuta con funzione di garanzia della restituzione della somma mutuata. Il contratto di cessione di crediti fu registrato con applicazione dell'imposta fissa. L'Agenzia delle Entrate liquidò l'imposta in misura proporzionale in applicazione dell'art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 26 ottobre 1986, n. 131. La BNP, in qualità di incorporante della BNL, impugnò l'avviso di liquidazione ottenendo ragione dalla adita commissione tributaria provinciale. Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha ritenuto legittima la pretesa dell'Agenzia e reputato non potersi applicare il principio di alternatività tra IVA e registro stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 atteso che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, al comma 3, lett. a) esclude dal novero delle cessioni imponibili ai fini IVA quelle aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro, con funzione non di finanziamento. L'avviso di liquidazione venne impugnato anche dalla AV Il Ronco. Il ricorso venne accolto dalla commissione provinciale e la decisione venne confermata dalla CTR della Lombardia con sentenza 10 dicembre 2013, n. 190. Questa sentenza è fondata sulla considerazione per cui il contratto di cessione di crediti, essendo legato in base a specifiche clausole a quello di mutuo in una operazione complessiva di natura finanziaria, era una prestazione di servizi inclusa in ambito IVA ai sensi attribuire del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. a), ancorchè esente, ai sensi del successivo art. 10 medesimo D.P.R. ed era pertanto soggetta a imposta fissa di registro ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40. Questa sentenza è passata in giudicato il 10 giugno 2014.
2. Ricorrono la Banca Nazionale del Lavoro, in qualità di conferitaria del ramo d'azienda bancaria di Banca Nazionale del Lavoro Spa e la BNP per ottenere la cassazione della decisione impugnata, affidando il ricorso a quattro motivi.
3.l'Agenzia è rimasta intimata.
4. La Procura Generale, in persona della Dottor Stanislao De Matteis, ha chiesto accogliersi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. 2. Il motivo è fondato.
2.1. Va premesso che, in deroga all'art. 2909 c.c., ai sensi del quale la sentenza fa stato solo tra le parti e i rispettivi eredi o aventi causa, l'art. 1036, comma 2, consente ai debitori che non hanno partecipato al processo promosso da condebitore di opporre la sentenza favorevole a quest'ultimo al creditore, salvo che la sentenza sia fondata su ragioni personali del condebitore. La giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 26008/2013 ed innumerevoli altre) ritiene applicabile l'art. 1306 c.c. nel giudizio tributario, facendo prevalere l'effetto del giudicato esterno (riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento, alle seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (tra molte, Cass. n. 18154 del 05/07/2019).
Con la decisione n. 190/2013, resa dalla CTR di Milano su ricorso della condebitrice AV IL Ronco, passata in giudicato il 10 giugno 2014 e quindi dopo la pronuncia della sentenza qui impugnata, è stato annullato l'avviso di liquidazione al quale è riferita anche questa ultima sentenza. La decisione ha effetto anche rispetto alla BNL e quindi alle odierne ricorrenti ai sensi del citato art. 1306 c.c. La decisione è fondata non su ragioni processuali nè relative specificamente alla condebitrice ma su ragioni oggettive consistenti nella accertata natura del contratto di cessione di crediti in rapporto al contratto di mutuo, come contratto integrante i presupposti applicativi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. a) (con conseguente soggezione D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 40, all'imposta in misura fissa).
3. Il primo motivo di ricorso deve essere quindi accolto e, restando gli ulteriori motivi assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. è possibile decidere la causa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso.
4. Le spese dell'intero processo sono compensate dato la sopravvenienza del decisivo giudicato.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario;
compensa le spese del processo.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2023
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

