Cassazione, sentenza n. 29728 del 26/10/2023
Sentenza n. 29728 del 26/10/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29728
- Data
- 26/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava il rimborso dei dazi antidumping pagati per importazioni da un esportatore rispetto al quale il regolamento istitutivo era stato annullato e i dazi successivamente reintrodotti. La Cassazione esclude la retroattività del nuovo regolamento, ma precisa che il termine triennale per il rimborso decorre dalla notifica dei dazi, senza essere differito dalla sentenza europea di annullamento, che non costituisce forza maggiore. Accolto il solo motivo sulla decadenza, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario, compensando le spese.
Testo della pronuncia
Con la sentenza n. 2498/23/14 del 23/12/2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana – Sezione staccata di Livorno (di seguito CTR) respingeva l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 249/02/13 della Commissione tributaria provinciale di Livorno (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Coop Italia Consorzio Nazionale Non Alimentare Società cooperativa (di seguito CNNA) avverso il diniego di rimborso dei maggiori dazi doganali antidumping corrisposti a seguito dell'importazione di assi da stiro dalla Cina.
1.1. Come emerge dagli atti di parte, il contenzioso nasce dal parziale annullamento, da parte della Corte di giustizia (CGUE 1 ottobre 2009, in causa C-141/08), del Regolamento CE n. 452 del 2007 , istitutivo di dazi antidumping sull'importazione degli assi da stiro da Cina ed Ucraina, nei confronti di Foshan Shunde, uno degli esportatori che aveva impugnato il menzionato regolamento, e dalla reistituzione del dazio ad opera del Regolamento CE n. 805 del 2010 .
1.2. La CTR respingeva l'appello di ADM evidenziando che il termine triennale per richiedere il rimborso decorreva dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia (18/12/2009) e, conseguentemente, non si sarebbe maturata alcuna decadenza ai fini del rimborso dei dazi.
2. ADM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
3. CNNA resisteva con controricorso.
Motivi della decisione 1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del Reg. CE n. 452 del 2007 e del Reg. CE n. 805 del 2010 , nonchè la violazione e la falsa applicazione di quest'ultimo regolamento e dei principi contenuti in Corte giust. 1 ottobre 2009, in causa C-141/08, evidenziando la retroattività dei dazi antidumping reintrodotti anche nei confronti dell'esportatore cinese.
1.1. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, sono infondati.
1.2. Giova evidenziare in punto di fatto che il Reg. CE n. 452 del 2007 ha istituito dei dazi antidumping definitivi sugli assi da stiro provenienti da Cina e Ucraina. Detto regolamento è stato, quindi, impugnato davanti alla Corte di giustizia da Foshan Shunde, l'esportatore che ha provveduto a cedere gli assi da stiro a CNNA e per i quali v'è contestazione di mancato assolvimento dei dazi.
1.2.1. Con sentenza del 01/10/2009 resa in causa C-141/08 la Corte di giustizia ha annullato il predetto regolamento limitatamente al menzionato esportatore, in quanto non gli è stata consentita la partecipazione al procedimento amministrativo, sicchè i dazi antidumping sono restati in vigore unicamente nei confronti degli altri esportatori non impugnanti.
1.2.2. A seguito della menzionata sentenza della Corte di giustizia, la Commissione della CE ha aperto una nuova istruttoria, così sanando il difetto di partecipazione che ha condotto all'annullamento del primo regolamento; conseguentemente, con il Reg. CE n. 805 del 2010 , gli originari dazi antidumping sono stati ripristinati anche nei confronti di Foshan Shunde.
1.3. Ciò premesso, secondo ADM i dazi antidumping istituiti con il primo regolamento sono diventati legittimi, a seguito della emanazione del secondo regolamento, anche nei confronti dell'esportatore cinese originariamente pretermesso, sicchè tale ultimo regolamento avrebbe efficacia retroattiva.
1.4. La questione non è stata specificamente esaminata dalla CTR, la quale, peraltro, in qualche modo la presuppone: affermando che il termine triennale di decadenza decorre dalla data della sentenza della Corte di giustizia sopra menzionata, il giudice di appello implicitamente esclude la valenza retroattiva del nuovo regolamento che ha re-istituito i dazi anche nei confronti di Foshan Shunde, dazi che divengono, pertanto, dovuti solo a seguito dell'entrata in vigore di tale ultimo atto.
1.5. Ciò premesso, ritiene questa Corte che le conclusioni cui è giunto il giudice di appello siano condivisibili. Valgano le seguenti considerazioni.
1.5.1. La sentenza della Corte di giustizia in causa C-141/2008 ha annullato il regolamento istitutivo dei dazi antidumping nei confronti delle esportazioni operate da Foshan Shunde, sicchè, a seguito dell'annullamento, non è dubbio che i dazi non siano dovuti dagli importatori che abbiano acquistato da tale operatore commerciale e, quindi, anche da CNNA, con ciò fondandosi il diritto al rimborso per i dazi indebitamente versati.
1.5.2. Il Reg. CE n. 805 del 2010 non ha alcuna efficacia retroattiva in quanto: a) detta efficacia non è esplicitamente prevista dal regolamento medesimo; b) l'art. 10 del regolamento daziario di base (Reg. CE n. 1225/2009 del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri della Comunità Europea), che regola l'eventuale retroattività delle misure antidumping adottate, non contempla l'ipotesi oggetto del presente giudizio.
1.5.3. La Commissione CE ha disposto, con Avviso C 308 del 18 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE, la non applicabilità del dazio antidumping alle importazioni di assi da stiro fabbricate dalla società esportatrice cinese e ha, altresì, previsto lo sgravio e il rimborso dei dazi già corrisposti.
1.6. Da quanto sopra consegue la chiara infondatezza del motivo proposto e la superfluità della richiesta di rinvio pregiudiziale, essendo ben chiare le intenzioni del legislatore comunitario – per come emergono dagli atti normativi esaminati – di non attribuire efficacia retroattiva al Reg. CE n. 805 del 2010 .
2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990 , art. 11 e dell'art. 244 CDC, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente determinato la decorrenza del termine di decadenza del diritto al rimborso.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Il diritto al rimborso dei dazi indebitamente pagati è previsto dall' art. 236 del Regolamento 92/2913/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1992 (cd. Codice doganale comunitario – CDC), applicabile ratione temporis, il quale, al p. 2, comma 3, prevede un termine di decadenza triennale decorrente dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi, salva l'impossibilità di presentare la domanda entro il predetto termine per caso fortuito o forza maggiore (cfr. Cass. n. 14004 del 23/05/2019 ; Cass. n. 19825 del 15/09/2009 ).
2.3. Con riferimento all'interpretazione della menzionata norma, la giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE è consolidata nel senso che l'illegittimità di un regolamento non costituisce un caso di forza maggiore, che consenta di prorogare il termine di tre anni entro il quale un importatore può chiedere il rimborso dei dazi all'importazione versati in applicazione di detto regolamento; pertanto, deve ritenersi che la citata disposizione sovranazionale non consente alle autorità doganali nazionali di procedere d'ufficio al rimborso dei dazi antidumping riscossi in applicazione di un regolamento della UE poi annullato (Corte Giust. 14 giugno 2012, in causa C-533/10, CIVAD; Corte Giust. 4 febbraio 2016, in cause riunite C-659/13 e C-34/14, C & J Clark International Ltd e altri).
2.4. Detto orientamento è stato di recente recepito da questa Corte, la quale, decidendo su di una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha statuito che l'annullamento del regolamento istitutivo dei dazi antidumping in virtù di una sentenza resa dal Tribunale della UE non determina lo spostamento del termine triennale di decadenza ai fini del rimborso dei dazi indebitamente pagati, termine che resta ancorato alla data del versamento ( Cass. n. 26825 del 19/09/2023 ).
2.5. Applicando il superiore principio di diritto al caso di specie, non può che concludersi per la cassazione della sentenza impugnata, avendo la CTR erroneamente affermato che il termine di decadenza triennale decorrerebbe dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia in causa C-141/2008, indicata nel 18/12/2009, perchè solo da quella data il contribuente avrebbe potuto proporre istanza di rimborso, essendo il pagamento del dazio divenuto indebito.
2.5.1. Invero, così statuendo, il giudice di appello ha fatto rientrare l'annullamento del regolamento da parte della Corte di giustizia tra le cause di forza maggiore legittimanti lo spostamento in avanti del termine di decadenza previsto dall'art. 236 del CDC, contrariamente all'orientamento del giudice unionale più sopra menzionato, da confermarsi in questa sede.
3. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di diritto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'originario ricorso di CNNA. 3.1. La relativa novità delle questioni affrontate nella presente controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della controricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Domande frequenti
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