Cassazione, sentenza n. 32019 del 17/11/2023
Sentenza n. 32019 del 17/11/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32019
- Data
- 17/11/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava accise su oli minerali ceduti a un deposito fiscale sloveno: la CTR aveva ritenuto provata la consegna mediante il documento DAA 3 restituito dal destinatario, attribuendogli prevalenza sulle successive informazioni dell’autorità doganale slovena. La Cassazione ha confermato che, negli scambi tra depositi fiscali di Stati membri, la restituzione del DAA 3 appura la consegna ed esclude la responsabilità fiscale dello speditore; eventuali irregolarità successive rilevano per la riscossione nello Stato in cui sono commesse. Ritenuta adeguata anche la valutazione probatoria della CTR, ha rigettato il ricorso principale e assorbito quello incidentale condizionato.
Testo della pronuncia
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 468/3/2018 della Commissione tributaria provinciale di Venezia che aveva accolto il ricorso proposto da San Marco Petroli Spa contro l'avviso di pagamento per accise su olii minerali relative a cessioni a imprese slovene nel periodo tra il (Omissis) ed il (Omissis).
La CTR osservava in particolare:
-che le informazioni assunte presso l'Ufficio doganale sloveno non erano idonee ad inficiare l'efficacia probatoria dell'attestazione di ricezione (DAA n. 3) del deposito fiscale destinatario degli olii minerali in contesto situato in quel Paese della UE;
-che non erano fondate le eccezioni formali sollevate dalla società contribuente e riproposte con l'appello incidentale, con particolare riguardo al difetto di motivazione dell'atto impositivo impugnato.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente che propone altresì ricorso incidentale (condizionato) basato su tre motivi, al quale resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.
Motivi della decisione Con il primo e con il secondo motivo-ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4- l'agenzia fiscale ricorrente lamenta vizio motivazionale della sentenza impugnata, poichè la CTR ha affermato la prevalenza della dichiarazione di ricezione della merce da parte del destinatario sloveno sulle contrarie informazioni rese dall'Autorità doganale slovena, circa la mancata presentazione in dogana delle merci medesime e il mancato riconoscimento delle attestazioni ad essa riferite nel modello DAA 3, per sospetta falsità dei timbri/delle firme.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.
Va ribadito che "La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 , Rv. 641526 – 01).
Orbene, è chiaro che la motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti individuati con tale arresto giurisprudenziale, ponendosi al di sopra del c.d. "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U civ., 8053/2014).
La CTR veneta infatti ha puntualmente effettuato una ponderazione comparativa delle fonti probatorie, assegnando valore prevalente all'esemplare DAA 3 firmato dal cessionario sloveno degli olii minerali e pertanto ritenendo raggiunta la prova dell'avvenuta consegna di essi ad un depositario fiscale fuori del territorio dello Stato, con conseguente discarico di responsabilità della cedente società contribuente.
Con il terzo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. d) TUA e dell' art. 20 , par. 3, Direttiva 92/12/CEE , poichè la CTR ha affermato l'inadeguatezza delle dichiarazioni provenienti dall'Autorità doganale slovena circa la mancanza di prova dell'ingresso in quel Paese degli olii minerali in contesto, per sospetta falsità dei timbri doganali.
La censura è infondata.
In virtù del combinato disposto degli artt. 15 , par. 4, 19, 20, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, nel caso di cessioni di prodotti soggetti ad accisa tra depositi fiscali di diversi Stati membri (come nel caso di specie):
-l'appuramento della consegna avviene mediante la restituzione dal cessionario al cedente del documento di trasporto DAA 3, con la conseguente esclusione della responsabilità fiscale dello speditore; -in caso di svincolo irregolare è competente all'accertamento ed alla riscossione dell'accisa lo Stato membro ove l'infrazione è stata commessa.
Risulta accertato in fatto dalla sentenza impugnata e non è peraltro contestato che il primo adempimento è avvenuto ossia che il destinatario sloveno dei prodotti soggetti all'imposta ha restituito detto documento di trasporto con attestazione della ricezione dei prodotti medesimi.
I successivi accertamenti dell'Autorità doganale slovena non possono incidere quindi su tale responsabilità obbligatoria, ma soltanto ingenerarne gli obblighi di riscossione dell'imposta a carico del deposito fiscale di quel Paese.
In questo senso risulta dunque del tutto corretta sul piano giuridico la correlativa statuizione del giudice tributario di appello e peraltro la sua valutazione probatoria comparativa tra documento di trasporto restituito ed informativa dell'Autorità doganale slovena costituisce apprezzamento di merito, come detto sopra, adeguatamente motivato e pertanto non ulteriormente sindacabile in questa sede, secondo il parametro di censura evocato con il mezzo in esame.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Ne consegue l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato (v. Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013, Rv. 625558 – 01).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l'agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000 per onorari, Euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
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