Cassazione, ordinanza n. 33157 del 29/11/2023
Processo tributario - Annullamento dell'atto in autotutela - Spese di lite
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 33157
- Data
- 29/11/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo l’annullamento in autotutela di avvisi TARSU emessi dal Comune, il contribuente chiedeva la rifusione delle spese dei due gradi di merito, sostenendo l’originaria manifesta illegittimità degli atti. La Cassazione ha affermato che la cessazione della materia del contendere non impone sempre la soccombenza virtuale: le spese possono essere compensate mediante una valutazione complessiva e motivata della lite, quando l’amministrazione abbia agito lealmente dopo le verifiche necessarie. Ritenuta adeguata la motivazione dei giudici regionali, ha rigettato il ricorso e posto le spese di legittimità a carico del ricorrente.
Massima
In materia di compensazione delle spese processuali susseguenti all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo vale il principio in base al quale, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo decreto, purché intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005. Pertanto, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 codice procedura civile, che può essere premiato con la compensazione delle spese.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Premesso che:
1. Il Comune di Reggio Calabria notificava a B.B. quattro avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento TARSU degli anni dal 2004 al 2009 relativa ad altrettanti immobili di proprietà del B.B. e in quegli anni locati a terzi. B.B. chiedeva al Comune di provvedere in autotutela ad annullare gli avvisi evidenziandone l'illegittimità per essere stati detti avvisi emessi nei suoi confronti invece che nei confronti dei conduttori. Non avendo avuto tempestiva risposta, il 4 novembre 2009, ricorreva alla CTP di Reggio Calabria. Il Presidente della sezione n. 8 della CTP, preso atto dell'auto-annullamento disposto dal Comune il 9 maggio 2011, dichiarava l'estinzione del processo, con decreto del 23 ottobre 2013. A.A., erede di B.B., proponeva reclamo avverso il decreto per rivendicare il diritto alla liquidazione delle spese di causa. Il reclamo veniva respinto sul motivo che "gli accertamenti e le indagini di ufficio… dovuti compiere dallo stesso ente anche a seguito di elementi informativi forniti dal contribuente, hanno comportato delle verifiche doverose nella ricorrenza delle condizioni di esclusone dell'obbligo del tributo. Le indagini e gli accertamenti che emergono dagli atti si sono protratti peraltro e senza palesi indugi o negligenze fino o comunque a ridosso del tempo di adozione dell'annullamento degli avvisi di accertamento e tutto ciò porta a ravvisare la non sostanziale soccombenza del comune di Reggio Calabria". La decisione di primo grado è stata confermata dalla CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe indicata. La CTR ha compensato le spese del grado;
2. A.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR sulla base di un motivo, cui replica il Comune di Reggio Calabria con controricorso.
Considerato che:
1. con il motivo di ricorso viene lamentata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 46 e art. 92 c.p.c., del D.L. n. 1 del 2012, art. 9 conv. dalla L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6 nonchè del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per avere la CTR ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese "nonostante i provvedimenti impositivi impugnati e successivamente annullati in autotutela nel corso del giudizio di primo grado fossero già ab origine manifestamente illegittimi". Il ricorrente rivendica le spese per il primo e secondo grado.
2. Il motivo è infondato.
2. Va premesso che si verte in ipotesi di compensazione delle spese processuali susseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo, sicchè viene in rilievo il disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 che contempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere e che al comma 3 prevede che le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge. La Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge. "La Corte delle leggi ha specificato che l'obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", le spese processuali "a carico della parte che le ha anticipate" integra(va) una ipotesi di vera e propria "compensazione ope legis" di quelle spese. Siffatta (sostanziale) "compensazione", quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò "ope legis"), intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di "compensazione" delle medesime spese, consentita al giudice dalla seconda parte del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, "la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2", come deroga alla generale previsione della prima parte dello stesso art. 15, per la quale "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio" (da liquidare "con la sentenza")" (così in Cass. n. 19947 del 2010). Con riguardo ai presupposti per la compensazione delle spese, deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, nella versione antecedente alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, avente decorrenza dal 1 gennaio 2016, che prevede che "La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2". Quest'ultima disposizione, a sua volta prevedeva, nella versione vigente ratione temporis, che "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".
In materia di compensazione delle spese processuali susseguenti all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui "In tema di processo tributario, nell'ipotesi di estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo D.Lgs., purchè intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione "ope legis" prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005" (Cass. n. 3950 del 2017; in termini anche Cass. n. 19947 del 2010 e Cass., n. 9174 del 2011).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018) le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass., ord. n. 1950 del 24/01/2022; in termini anche Cass., 13 luglio 2011, n. 15413 e Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento: la CTR, ribadendo quanto affermato dai giudici di primo grado, ha applicato il principio per cui alla cessazione della materia del contendere per auto-annullamento dell'atto impugnato non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale nel caso in cui – come nel caso di specie i giudici di merito hanno evidenziato essere avvenuto laddove, con la motivazione espressa e coerente riportata al punto 1, hanno evidenziato che il Comune aveva sì emesso provvedimenti illegittimi ma ha annullato tali provvedimenti non appena ha avuto modo di verificarne l'illegittimità – le specifiche circostanze della controversia decisa denotino un comportamento processuale dell'amministrazione conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c.;
3. il ricorso deve essere rigettato;
4. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente a rifondere al Comune di Reggio Calabria le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, mediante modalità da remoto, il 8 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2023
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