Cassazione, sentenza n. 34911 del 13/12/2023
Sentenza n. 34911 del 13/12/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 34911
- Data
- 13/12/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella per IVA e IRAP 2009, contestata sotto i profili della formazione del ruolo, della notificazione, del mancato avviso bonario e dell’autonoma organizzazione dello studio associato; il giudice regionale aveva respinto tutte le doglianze. In Cassazione il contribuente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi e pagato quanto dovuto. La Corte, senza esaminare i motivi nel merito, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, compensando le spese ed escludendo il doppio contributo unificato.
Testo della pronuncia
Lo Studio legale associato Aspesi – Sartori – Vasciaveo ricorre, con cinque articolati motivi, contro l'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello proposto dal contribuente in controversia relativa all'impugnazione della cartella di pagamento per Iva e Irap relative all'anno di imposta 2009.
2. Il giudice di appello rilevava che la cartella esattoriale impugnata dai contribuenti, composta da n. 16 pagine di cui due pagine contenenti i bollettini di versamento, risultava notificata a mezzo posta con raccomandata dichiarata ricevuta il 12.03.2013. Nella cartella si leggeva che trattavasi di ruolo reso esecutivo in data 08.01.2013 con l'ente creditore.
La C.t.r. evidenziava che nella cartella era indicato il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e che la stessa conteneva gli elementi essenziali alla conoscenza della pretesa impositiva ed il riferimento normativo al controllo effettuato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ex art. 36 – bis, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.
Il giudice di appello rilevava che nel fascicolo dello studio ricorrente l'allegato 7 del primo grado era costituito dalla copia dell'UNICO 2012 e che non risultava il deposito dell'UNICO 2010 per l'anno d'imposta 2009, depositato solo all'udienza di trattazione della causa.
Inoltre, la C.t.r. riteneva che la notifica della cartella di pagamento fosse regolarmente avvenuta, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 26 con invio diretto da parte del concessionario della riscossione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.
Per quanto riguarda l'IRAP per l'anno 2009, il giudice di appello rilevava che, nel caso di studio associato, l'autonoma organizzazione era data dalla pluralità di soggetti, per l'ovvio motivo che era possibile la sostituzione tra gli associati. Pertanto non risultava provata l'assenza di elementi indispensabili ad individuare la mancanza di autonoma organizzazione; anzi, secondo la C.t.r, l'entità dei compensi dichiarati (Euro 385.843,00), il totale spese dichiarate (Euro 87.403,00) e la pluralità dei soggetti nell'esercizio dell'attività, erano elementi ostativi all'individuazione del predetto requisito.
Infine la C.t.r. riteneva che la legittimazione passiva di Equitalia Nord Spa al presente giudizio fosse limitata alle eccezioni concernenti la cartella esattoriale, in quanto, per le questioni sul merito dell'imposizione, la legittimazione spettava al'Ente creditore.
Di conseguenza rigettava il gravame.
In prossimità dell'udienza pubblica, il P.G., VisonàStefano, depositava conclusioni scritte, con cui chiedeva il rigetto del ricorso, e parte ricorrente depositava memoria, con cui chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio, per aver presentato dichiarazione, D.L. n. 193 del 2016 , ex art. 6, con la quale aveva assunto l'impegno a rinunziare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi relativi alla dichiarazione, e per aver pagato il dovuto.
Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia:
(I/A) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 42 , comma 1, e del L. 27 luglio 2000, n. 212 , art. 7 in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo il ricorrente, la cartella di pagamento sarebbe nulla perchè il soggetto che ha formato il ruolo sarebbe un dirigente decaduto in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 e tale vizio sarebbe rilevabile d'ufficio;
(I/B) la violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla violazione dell'onere probatorio, gravante sull'amministrazione, in ordine alla sussistenza dei poteri del soggetto che ha formato il ruolo;
(I/C) l'omessa motivazione, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata produzione dei documenti attestanti i poteri del soggetto che ha formato il ruolo.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia:
(II/A) la violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla violazione dell'onere probatorio, gravante sull'amministrazione, in ordine alla data di esecutività del ruolo;
(II/B) l'insufficiente motivazione, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata produzione dei documenti attestanti la data di esecutività del ruolo.
1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 26 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta direttamente a mezzo posta da parte del concessionario della riscossione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.
1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212 , art. 6 , comma 5, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorrente sostiene che la C.t.r. non avrebbe rilevato la nullità della cartella di pagamento, per non essere stata preceduta dall'avviso bonario, che avrebbe anche consentito al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni.
1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia:
(V/A) la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662 , e del successivo D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo il ricorrente la C.t.r. avrebbe errato nel non ritenere che, pur in presenza di uno studio associato, la prova dell'assenza di spese per personale dipendente comportasse l'insussistenza di un'autonoma organizzazione;
(V/B) l'insufficiente motivazione, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito, non avendo il giudice di appello considerato che il rapporto tra il valore degli ammortamenti ed i compensi percepiti era particolarmente basso, a riprova dell'inesistenza di una struttura organizzata.
2.1. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente ha presentato memoria con cui afferma di aver aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 , art. 6 , presentando la dichiarazione, con la quale ha assunto l'impegno a rinunziare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i relativi carichi, e pagando il dovuto.
Deve, altresì rilevarsi che, pur non risultando agli atti la prova della menzionata definizione agevolata, risulta venuto meno l'interesse del contribuente al ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Inoltre, "nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 , art. 6 , comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016 )" ( Cass., sez. trib., 07/12/2018, n. 31732 ).
P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

