Cassazione, ordinanza n. 35462 del 19/12/2023

Vendita di azienda - Plusvalenza non dichiarata - Valore calcolato sul fondamento di accertamento con adesione ai fini dell'imposta di registro

Tipologia
Sentenza
Numero
35462
Data
19/12/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Ufficio aveva determinato la plusvalenza derivante dalla cessione di un’azienda utilizzando esclusivamente il maggior valore concordato, ai fini dell’imposta di registro, nell’accertamento con adesione sottoscritto dall’acquirente. La Cassazione conferma l’annullamento dell’atto: l’adesione, quale accordo volontario, produce effetti soltanto verso chi vi ha partecipato e non assume valore neppure indiretto contro il venditore che contesti la pretesa. In assenza di ulteriori prove, anche presuntive, sul maggiore corrispettivo, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è rigettato.

Massima

L'accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l'amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell'adesione, non può che avere efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l'atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Fatti di causa

1. La Stia Impianti Srl stipulava atto di cessione di azienda registrato l'(——), indicando un valore di vendita pari ad Euro 27.000,00, dei quali Euro 20.000,00 per l'avviamento commerciale. L'Amministrazione finanziaria notificava quindi alla contribuente l'avviso di accertamento n. (——), con il quale richiedeva maggiore Ires, sulla base della plusvalenza che assumeva essere stata realizzata con la cessione dell'azienda, avendo l'acquirente Alfimpianti Srl stipulato accertamento con adesione, ai fini dell'imposta di registro, ai termini del quale il valore della cessione era indicato in Euro 75.000,00, di cui 68.000,00 per l'avviamento.

2. La Stia Srl impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento.

3. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione adottata dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, ritenendo tra l'altro inopponibile alla contribuente l'esito di un accertamento con adesione stipulato da diverso soggetto, confermava la decisione della CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l'Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento d'impugnazione. La società non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale udienza di discussione orale del ricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, l'Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. , perchè il giudice dell'appello ha erroneamente disconosciuto "la presunzione secondo cui il maggior valore dell'immobile definito ai fini dell'imposta di registro… può essere preso a riferimento ai fini dell'accertamento della plusvalenza ai fini Irpef, salva la prova contraria di aver corrisposto un prezzo inferiore" (ric., p. 3).

2. Sembra allora opportuno ribadire, innanzitutto, che la società Stia Impianti Srl ha stipulato una cessione di azienda quale parte venditrice, senza dichiarare di aver conseguito una plusvalenza imponibile. L'Agenzia delle Entrate ha stipulato un accertamento con adesione, ai fini dell'imposta di registro, con l'acquirente Alfimpianti Srl , mediante il quale è stato definito un prezzo di cessione dell'azienda che avrebbe comportato un'elevata plusvalenza imponibile a favore della Stia Impianti Srl , che non è stata parte dell'accordo.

2.1. Sostiene l'Amministrazione finanziaria che l'accertamento con adesione, peraltro in relazione a diverso tributo, concluso con l'acquirente dell'azienda, importerebbe la definizione di un valore di cessione che varrebbe quale presunzione nei confronti della venditrice dell'azienda. La tesi non appare condivisibile.

2.2. Questa Corte regolatrice ha avuto in proposito occasione di chiarire che "l'accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l'amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell'adesione, non può che avere efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l'atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. A ciò consegue che l'estensione degli effetti dell'accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo "in bonam partem" ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente", Cass. sez. V, 25.6.2021, n. 18351.

Non avendo l'Amministrazione finanziaria invocato altre prove, neppure presuntive, in relazione ad un valore di cessione dell'azienda diverso e maggiore di quello dichiarato dalla Stia Impianti Srl , il suo ricorso deve essere rigettato.

2.3. Per completezza può poi aggiungersi che questa Corte regolatrice ha pure avuto modo di specificare che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3 , – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l'IRPEF (corrispettivo)", Cass. sez. V, 2.8.2017, n. 19227.

3. Non devono essere liquidate spese di lite, non avendo la Stia Impianti Srl svolto difese nel giudizio di legittimità.

3.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2023

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