Cassazione, sentenza n. 2690 del 29/01/2024

Sentenza n. 2690 del 29/01/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
2690
Data
29/01/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Alcuni contribuenti avevano contestato cartelle relative ai contributi di bonifica del 2009, mentre il giudizio di merito aveva discusso anche l’ammissibilità del ricorso cumulativo, il perimetro di contribuenza e la prova del beneficio fondiario. La Cassazione ha rilevato d’ufficio che tutti i carichi, affidati alla riscossione nel periodo previsto dalla legge, non superavano singolarmente mille euro ed erano quindi automaticamente annullati. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per tutte le cartelle e compensato integralmente le spese, senza esaminare i tredici motivi nel merito.

Testo della pronuncia

A.A., quale legale rappresentante della V.A.P.I. Italia Srl, H.H., quale legale rappresentante della S.V.M. Srl, B.B., C.C., quale legale rappresentante della Le Fonti Srl, la GEFAT Srl, D.D., .I.I., E.E., F.F., quale legale rappresentante della Tanzini Immobiliare Srl, e G.G., quale legale rappresentante della Edi Taddei Srl, proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze avverso dieci cartelle per il pagamento di contributi di bonifica a favore del Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale relativi all'anno 2009, deducendo che, in mancanza della fruizione del beneficio, il contributo richiesto si traduceva in una ingiustificata imposta patrimoniale surrettizia sulla proprietà, che nelle cartelle non era stata indicata la sussistenza del perimetro di contribuenza ex art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 , e che il consorzio non aveva provato che vi fosse stato un incremento di valore fondiario.

2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso cumulativo, essendo diverse la natura e la modalità di determinazione del beneficio derivato ad ogni ricorrente.

3. Sull'appello dei contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale Toscana accoglieva il gravame, evidenziando che era ammissibile il ricorso cumulativo, fondandosi le istanze su medesime questioni di fatto e di diritto, che il consorzio non aveva elaborato alcun piano generale di bonifica né un programma della bonifica, che il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza erano stati adottati da un organo che non aveva il potere di farlo, che non risultava comunque effettuata la trascrizione del perimetro di contribuenza e che non era sufficiente qualsiasi vantaggio, ma era necessario che esso fosse di tipo fondiario (cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione).

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio 3 Medio Valdarno (già Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana centrale) sulla base di tredici motivi.A.A., quale legale rappresentante della V.A.P.I. Italia Srl, B.B.., C.C.., quale legale rappresentante della GEFAT Srl (incorporante della Le Fonti Srl), D.D., E.E., F.F., quale legale rappresentante della Tanzini Immobiliare Srl, e G.G., quale legale rappresentante della Edi Taddei Srl, hanno resistito con controricorso. H.H., quale legale rappresentante della S.V.M. Srl, e I.I. non hanno svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria del 14.3.3023 il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, al fine di stabilire se, nell'ottica dello stralcio ex lege dei debiti tributari di importo inferiore ai 1.000 Euro, ex d.l. n. 119 del 2018 , le dieci cartelle di pagamento fossero state affidate agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010 e quale fosse l'importo delle stesse (o, comunque, dei singoli carichi nelle medesime ricompresi).

In prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103 c.p.c. e 19 D.Lgs. n. 546/1992 ", in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto il ricorso cumulativo originario ammissibile, nonostante l'assenza di identità tra le questioni sollevate sotto il profilo sia giuridico che fattuale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla questione dell'ammissibilità del ricorso cumulativo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell' art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto illegittimi gli atti impositivi a causa della mancata preventiva approvazione, da parte del consorzio, del piano generale di bonifica, nonostante la relativa censura non fosse stata mai proposta dagli allora appellanti.

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della "violazione degli artt. 4 r.d. n. 215/1933 e 8 l.r. Toscana n. 34/1994 ", in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l'atto generale in relazione al quale era stato richiesto il contributo di bonifica ai singoli consorziati era il piano di classifica di cui all' art. 16 legge Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34 , laddove il piano generale di bonifica riguardava (ed aveva rilevanza per) la sola realizzazione di nuove opere di bonifica.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell' art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza fossero stati adottati in modo illegittimo, per carenza di potere impositivo sotto il profilo dell'investitura dell'ente, nonostante gli appellanti non avessero sollevato alcuna contestazione circa le modalità di approvazione del piano di classifica.

6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 , 16 e 29 legge Regione Toscana n. 34/1994 , in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza fossero stati adottati in modo illegittimo, per carenza di potere impositivo sotto il profilo dell'investitura dell'ente.

7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR in alcun modo esplicitato le ragioni per le quali il Commissario Straordinario non avrebbe avuto il potere di approvare il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza.

8. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR affermato, senza indicarne le ragioni, che il piano di classifica non menzionava opere di bonifica né benefici di alcun tipo.

9. Con il nono motivo il ricorrente si duole della "violazione dell' art. 15 legge Regione Toscana n. 34/1994 ", in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la trascrizione del perimetro di contribuenza rileva solo ai fini della pubblicità dello stesso, e non anche in relazione alla sua validità ed efficacia.

10. Con il decimo motivo (erroneamente indicato in rubrica con il n. 9) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 2697 cod. civ., per aver la CTR ritenuto che la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza facesse sorgere in capo al consorzio l'onere di provare "sulle spese che hanno dato luogo all'incremento di valore degli immobili di proprietà del ricorrente".

11. Con l'undicesimo motivo (erroneamente indicato in rubrica con il n. 10) il ricorrente denuncia la "violazione e/o falsa applicazione degli artt 857 860 e 862 c.c., 54 r.d. n. 215/1933 e 2, 3, 4, 15 e 16 legge Regione Toscana n. 34/1994 , in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che il contributo di bonifica presupponga un beneficio specifico e che quest'ultimo non sia misurabile anche in relazione all'utilità generale che deriva dall'opera di bonifica.

12. Con il dodicesimo motivo il ricorrente deduce l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la circostanza che il beneficio sia determinato in ragione della collocazione dei beni immobili non esclude che i privati possano verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti impositivi.

13. Con il tredicesimo motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR dichiarato inammissibile l'avverso ricorso per la mancata tempestiva impugnazione degli atti generali (piano di classifica e statuto) in relazione ai quali il contributo di bonifica richiesto ai contribuenti era stato individuato e calcolato.

14. Per quanto vi sia un contrasto all'interno di questa Corte tra l'indirizzo ( Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11817 del 18/06/2020 ), cui si intende dare seguito, il quale ritiene che "In tema di definizione agevolata delle controversie mediante cd. "pace fiscale", ai fini dell'annullamento, ai sensi dell' art. 4 , comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 , conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 , dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di mille Euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella." e quello ( Cass., Sez. L, n. 20254 del 15/07/2021 ) il quale sostiene che "Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell' art. 4 , comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 , conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018 , dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei.", non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, le singole cartelle di pagamento, affidate all'agente di riscossione tra l'1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, abbiano ciascuna un valore inferiore a mille Euro (comprensive di accessori). 14.1. Orbene, in pendenza di giudizio, è stato emanato il d.l. n. 119 del 2018 , conv. con modif. in I. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di Euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico. In particolare, il comma 1 dell'art. 4 d.l. citato ha stabilito che: "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…". L' art. 16-quater d.l. n. 34 del 2019 , conv. con modif. in I. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che "Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione". Per quanto riguarda l'ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l'annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA all'importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna. Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale; 2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico (inteso come singola partita di ruolo) o la cartella (a seconda dell'indirizzo cui si intenda aderire) risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di Euro 1.000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).

14.2. Risulta dalla documentazione acquisita che nessuno dei carichi affidati, nel periodo ricompreso tra l'1.1.2000 ed il 31.12.2010, all'agente di riscossione supera l'importo (comprensivo di interessi e sanzioni) di 1.000,00 Euro.

Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate a tutte le cartelle, riguardando debiti dei contribuenti annullati ex lege.

Il rilievo officioso che ha determinato l'esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese.

Trattandosi di una ipotesi di cessazione della materia del contendere per una sopravvenienza normativa, non ricorrono le condizioni per imporre al

ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell'art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass. n. 31732 del 2018 ; Cass. n. 14782 del 2018 ).

P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere per essere i singoli carichi di importo inferiore ai 1.000,00 Euro; compensa integralmente le spese del giudizio.

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