Cassazione, ordinanza n. 3025 del 01/02/2024
Accertamento - ICI - Contributo Unificato
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3025
- Data
- 01/02/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il ricorso riguardava due accertamenti ICI, contestati per qualificazione edificabile dei terreni, obblighi dichiarativi, motivazione e tempestività; dopo il rigetto nei due gradi di merito, la contribuente ha rinunciato al giudizio di cassazione con accettazione della controparte. La Corte ha pertanto dichiarato estinto il processo e compensato integralmente le spese. Ha inoltre escluso l’ulteriore contributo unificato, poiché la misura, di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, opera soltanto in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non anche di rinuncia.
Massima
Non vi è luogo ad applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato che
1. La A.A.@ Srl proponeva appello, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardi, avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso da essa proposto contro due avvisi di accertamento ai fini ICI relativi agli anni 2008 e 2009, affermando che la notificazione dell'atto di accertamento fiscale non era avvenuta tardivamente.
2. La Commissione Tributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame, affermando che non ricorrevano i presupposti per l'esenzione fiscale invocata dalla contribuente, dovendo qualificarsi i terreni come edificabili, e che, configurando l'omessa dichiarazione dell'ICI, relativa all'anno 2008, come una infedeltà, il relativo avviso fiscale risultava notificato nei termini di legge.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la A.A.@ Srl sulla base di sette motivi. Il Comune di Vanzago ha resistito con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. , 37, comma 53, d.l. n. 233/2006 (conv., con modific., in l. n. 248/2006 ) e 1 e 5 d.lgs. n. 504/1992 , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per aver la CTR confuso, a suo dire, il concetto di esenzione fiscale con quello di esenzione dall'obbligo dichiarativo.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 53, decreto Bersani e 1 e 5 d.lgs. n. 504/1992 , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per non aver la CTR considerato che la dichiarazione ICI non era dovuta, trattandosi di fabbricati, e non di area edificabile.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell' art. 5 d.lgs. n. 504/1992 , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per non aver la CTR considerato che le aree di pertinenza sono esenti dal tributo e dall'obbligo dichiarativo.
4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. , 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990 , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per non aver la CTR ritenuto che l'avviso di accertamento fosse carente sotto il profilo motivazionale per la determinazione del valore venale delle aree edificabili.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 161 , l. n. 296/2006 e 52 e 59 d.lgs. n. 446/1997 , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per non aver la CTR rilevato che l'avviso di accertamento era stato notificato oltre i termini previsti per legge e dal Regolamento ICI approvato dal Comune di Vanzago nel 1997.
6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 32 d.lgs. n. 546/1992 , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per non aver la CTR considerato che aveva proposto nuove motivazioni e modificato la domanda iniziale prima dell'udienza di trattazione.
7. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell' art. 58 d.lgs. n. 546/1992 , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per non aver la CTR rilevato che aveva proposto nuovi documenti nel corso del secondo grado di giudizio.
8. In data 5 luglio 2021 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale accettazione dei difensori del controricorrente.
In ragione di ciò, deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell' art. 391 cod. proc. civ. .
Le spese sono compensate, come da accordo tra le parti.
Non vi è luogo ad applicazione dell' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , nel testo introdotto dall' art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012 . Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, "che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (per tutte, Cass. 12 novembre 2015, n. 23175 ).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2024.
Domande frequenti
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