Cassazione, sentenza n. 3042 del 01/02/2024

Sentenza n. 3042 del 01/02/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
3042
Data
01/02/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva la TOSAP richiesta per l’occupazione di un’area appartenente all’ente contribuente, rispetto alla quale era controversa l’esistenza di una servitù di pubblico passaggio o di usi civici. La Cassazione ha rilevato che tale questione, autonoma rispetto all’esenzione soggettiva esaminata in appello, era rimasta assorbita ed era tornata pendente dopo la cassazione della relativa decisione. Accolto il ricorso per revocazione, ha annullato la precedente pronuncia limitatamente alla decisione nel merito e rinviato al giudice tributario regionale per l’accertamento della natura pubblica dell’uso dell’area.

Testo della pronuncia

In vista dei lavori di ristrutturazione di un proprio fabbricato in Lecce, l'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Lecce fece occupare e recintare dall'impresa esecutrice dei lavori un tratto di marciapiede circostante tale fabbricato, sicché la DOGRE Srl, concessionaria per il Comune di Lecce del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), notificò allo I.A.C.P. un avviso di accertamento relativo all'anno 2007, liquidando la tassa in euro 125.184,90 oltre accessori.

Su ricorso dello I.A.C.P., la C.T.P. di Lecce annullò l'avviso di accertamento sulla base di due autonome ragioni: 1) la prima era che, non essendo contestata la proprietà in capo all'Istituto dell'area in questione, il suo uso era esclusivamente privato e su di essa non esistevano usi civici; 2) in secondo luogo, dalla ritenuta natura di ente pubblico non economico in capo allo I.A.C.P., conseguiva l'esenzione dalla TOSAP ai sensi del combinato disposto dell' art. 87 , comma 1, lett. c) del T.U.I.R. e dell' art. 49 , comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993 .

L'agente della riscossione del Comune di Lecce propose appello, contestando, tra l'altro, sia la natura di ente pubblico non economico

in capo allo I.A.C.P., e dunque l'applicabilità dell'esenzione, sia l'uso esclusivamente privato dell'area in questione, che secondo Dogre Srl sarebbe gravata da servitù di pubblico passaggio.

La C.T.R. della Puglia, sezione di Lecce, respinse il ricorso, riconoscendo l'esenzione già ritenuta sussistente dai giudici di prime cure.

Su ricorso della Dogre Srl, questa Corte cassò la sentenza d'appello affermando che lo I.A.C.P. non rientrasse nel novero dei soggetti che possono godere dell'esenzione ratione subiecti dal pagamento della TOSAP e, decidendo la causa nel merito, rigettò il ricorso di primo grado.

Con l'unico motivo ai sensi degli artt. 391-bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c., l'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – Arca Sud Salento (già I.A.C.P. della Provincia di Lecce) ha proposto ricorso per revocazione della sentenza con la quale questa Suprema Corte cassò la sentenza della C.T.R. della Puglia e, decidendo nel merito, rigettò il ricorso di primo grado dello I.A.C.P.

Si difende con controricorso Dogre Srl

Il sostituto P.G. ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell' art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione 1.Deduce la ricorrente che questa Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto revocatorio nel dare per scontato, nella sentenza qui impugnata, che nella fattispecie di causa si fosse in presenza "di una occupazione da parte dell'Agenzia per la casa (ex I.A.C.P.) di suolo pubblico": la C.T.P., infatti, aveva dato per pacifico che il suolo fosse di proprietà dello I.A.C.P., discutendosi dinanzi ad essa solo se vi fosse una servitù di passaggio pubblico su quel suolo.

Inoltre, il giudice di primo grado aveva escluso anche l'esistenza di una servitù di passaggio pubblico sul suolo in questione, e tale esclusione era di per sé sufficiente per ritenere che per l'occupazione di quel suolo lo I.A.C.P. non avrebbe dovuto pagare la TOSAP.

Su ricorso dell'agente della riscossione, che aveva investito sia l'affermazione della inesistenza della servitù di passaggio pubblico sul suolo occupato dallo I.A.C.P., sia la divisata esenzione ratione subiecti dello I.A.C.P. dal pagamento della TOSAP, i giudici di appello affrontarono solo questa seconda questione, confermando il giudizio di esenzione già espresso dalla C.T.P., da solo sufficiente per chiudere definitivamente l'appello in favore della contribuente.

Sorge, dunque, il problema di verificare quale sorte processuale avesse avuto la questione dell'esistenza sull'area occupata dallo I.A.C.P. di una servitù di passaggio pubblico, questione sulla quale la C.T.R. non si era pronunciata e che tuttavia le era stata devoluta dall'appello dell'agente della riscossione.

Innanzitutto, si deve escludere che su tale questione si fosse formato il giudicato.

Essa, infatti, era stata decisa espressamente in primo grado in senso favorevole alla contribuente e il relativo capo di sentenza era stato impugnato in appello da parte dell'agente della riscossione (Dogre Srl).

Dal canto suo, la C.T.R. non si era pronunciata sul relativo motivo di appello proposto dall'agente della riscossione, né può dirsi che tale silenzio della C.T.R. si fosse tradotto in un vizio di omessa pronuncia: la decisione sul detto motivo di appello, infatti, era diventata inutile, avendo il giudice di appello dato completamente ragione alla contribuente ritenendola esclusa dal novero dei soggetti passivi della TOSAP (cfr., tra le varie, Cass., n. 2334 del 2020 ).

In altri termini, la contribuente aveva ricevuto per intero, attraverso il processo ed in esito al giudizio di appello, il "bene della vita" che intendeva conseguire, consistente nel riconoscimento della inesistenza del suo preteso obbligo di pagare la TOSAP in conseguenza dell'occupazione del suolo in questione.

Né, inoltre, può affermarsi che la C.T.R., decidendo espressamente (in senso favorevole alla contribuente) la questione dell'esenzione soggettiva dal pagamento della TOSAP, avesse implicitamente deciso (in senso favorevole all'agente della riscossione) che il suolo occupato dalla contribuente fosse gravato da una servitù di passaggio pubblico.

Infatti, può affermarsi che una questione, nell'ambito di una controversia, sia stata implicitamente decisa solo quando tra la decisione implicita di tale questione e la decisione esplicita di un'altra questione vi sia un nesso di necessaria presupposizione logica.

Orbene, nella fattispecie processuale portata all'attenzione di questa S.C., le questioni affrontate e decise dalla C.T.P. in senso favorevole alla contribuente, portate poi alla cognizione del giudice di appello, erano autonome ed indipendenti l'una dall'altra, sì da costituire due ragioni sulle quali poteva fondarsi alternativamente l'attribuzione per intero del bene della vita agognato dalla contribuente: questa confidava di ottenere l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di pagare la TOSAP in virtù di una delle due ragioni, non necessariamente in virtù di entrambe.

Ne consegue che, non potendo ritenersi che la C.T.R. fosse incorsa in un vizio di omessa pronuncia con riferimento alla questione della esistenza o meno di un diritto di servitù di passaggio pubblico sul suolo occupato dallo I.A.C.P.; né potendo ritenersi che quel giudice avesse implicitamente deciso quella questione in senso sfavorevole allo I.A.C.P., deve concludersi che essa era rimasta implicitamente assorbita dalla decisione in senso favorevole allo I.A.C.P. (e completamente satisfattiva per esso) della questione dell'esistenza dell'esenzione dal pagamento della TOSAP ratione subiecti.

Di conseguenza, la cassazione della sentenza di appello che aveva riconosciuto (in senso favorevole e totalmente satisfattivo per la contribuente) l'esistenza dell'esenzione ratione subiecti aveva determinato la reviviscenza processuale della questione non decisa, relativa all'esistenza della servitù di passaggio pubblico sull'area

occupata dalla contribuente, con la relativa necessità di deciderla e di rinviarne la decisione al giudice di merito.

Di tale reviviscenza, questa Corte, all'atto di definire il giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata, non si accorse, finendo per decidere nel merito una controversia nell'ambito della quale era rimasta ancora pendente una quaestio facti.

2. Il ricorso per revocazione, pertanto, è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha deciso la causa nel merito.

In sede rescissoria, ferma restando la statuizione di cassazione (non attinta da censure revocatorie) della sentenza d'appello, deve rinviarsi la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, dovrà decidere la questione dell'esistenza o meno sul suolo illo tempore occupato dalla contribuente di una servitù di passaggio pubblico o di usi civici.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M. Accoglie il ricorso per revocazione, annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha deciso la causa nel merito e, pronunciando in sede rescissoria, rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.

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