Cassazione, ordinanza n. 5405 del 29/02/2024
Accertamento - SRL socio unico - Scudo fiscale
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5405
- Data
- 29/02/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La massima afferma che una società a responsabilità limitata con socio unico non può opporre, contro l’accertamento di utili non dichiarati, lo scudo fiscale attivato dal socio quale persona fisica, poiché il beneficio è precluso alle società di capitali. Il testo associato riguarda però una diversa controversia bancaria sulla ricostruzione del saldo di conto corrente mediante consulenza tecnica, anche in assenza della serie completa degli estratti. In tale giudizio la Cassazione dichiara inammissibili tutti i motivi della banca e la condanna alle spese; i dati non consentono di collegare questo esito alla questione tributaria indicata nella massima.
Massima
In caso di accertamento di maggiori utili non dichiarati nei confronti di una società a responsabilità limitata a socio unico, non è consentito alla stessa invocare la protezione dello scudo fiscale attivato ex art. 13-bis DL n. 78/2009 , convertito dalla Legge n. 102/2009 , dal suo socio e legale rappresentante, attesa la preclusione per le società di capitali, stante il rinvio compiuto dal comma 5 di detto articolo all' art. 11 DL n. 350/2001 , convertito dalla Legge n. 409/2001 , e dunque altresì di giovarsi degli effetti del rimpatrio operato da detto soggetto esclusivamente come persona fisica.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO CHE:
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 4 ottobre 2017 , dichiarò non dovuta dalla Fise Impianti Srl la somma di Euro 274.195,57 portata dal saldo passivo del conto corrente intrattenuto con la banca e respinse la domanda di ripetizione di indebito per Euro 20.000,00, o quella minore o maggiore accertata.
Con sentenza del 30 giugno 2021, la Corte d'appello di Firenze , in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto l'impugnazione principale e respinto l'appello incidentale, condannando la banca alla restituzione della somma di Euro 88.666,36, oltre interessi.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che correttamente il primo giudice abbia disposto la c.t.u. al fine di ricostruzione i rapporti di dare-avere tra le parti, espungendo quindi l'anatocismo, gli interessi ultralegali e la c.m.s., avendo permesso le indagini peritali di accertare, nonostante la non completa produzione degli estratti conto in atti, che la società vantava un credito verso la banca per Euro 88.666,36.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca, sulla base di tre motivi, mentre la controparte ha depositato il controricorso.
Considerato che:
1. – Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell' art. 2697 c.c. in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito, avendo la corte territoriale disatteso il principio di allegazione dei fatti costitutivi ed invertito l'onere della prova, dal momento che la controparte aveva mancato di indicare nell'atto di citazione i versamenti asseritamente indebiti, con domanda quindi del tutto generica, e non aveva prodotto la serie integrale degli estratti conto.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell' art. 366 c.p.c. , non risultando riportato il contenuto specifico delle avverse difese ed atti, tale da valutare la censura proposta.
Quanto alla doglianza di mancata produzione avversa della intera serie degli estratti conto, il motivo non tiene conto del principio consolidato, secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova ( Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526) ed in particolare che, per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, detto giudice ben può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio ( Cass. 1° giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso anche, fra le molte, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 19 maggio 2020, n. 9140).
2. – Con il secondo motivo, deduce l'omesso esame di fatto decisivo, consistente nella valutazione di tutti i documenti in atti, avendo il giudice operato acritica adesione alle risultanze della c.t.u.
Il motivo è inammissibile, ai sensi dell' art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , non enucleando lo specifico fatto decisivo asseritamente omesso, essendo onere della parte ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. , indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., sez. trib., 28 giugno 2019, n. 17512, e molte altre).
Inoltre, il motivo è altresì inammissibile poiché per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice di merito e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità ( Cass. 26 agosto 2021, n. 23504).
Per il resto, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell' art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , è consentito denunciare in cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo; ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l'omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l'esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il "come" ed il "quando" tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività ( Cass., sez. I, 23 marzo 2017, n. 7472).
3. – Con il terzo motivo, si deduce ancora l'omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell' art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , e la violazione dell' art. 2697 c.c. , in quanto vi erano in atti lettere bancarie, pertinenti i rapporti per cui è causa, dal giudice del merito non esaminate, e l'attrice aveva chiesto di compensare il saldo passivo con i propri crediti, in tal modo riconoscendo il primo.
Il motivo è inammissibile, in quanto sotto l'egida del vizio di violazione di legge o omesso esame, intende invece riproporre un giudizio sul fatto.
4. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo, ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 , da parte della ricorrente, pari a quello richiesto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2024.
Domande frequenti
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