Cassazione, sentenza n. 5625 del 04/03/2024

Sentenza n. 5625 del 04/03/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
5625
Data
04/03/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli avvisi relativi al 2005 e 2006 recuperavano IVA e IRAP per cessioni nazionali non imponibili fondate su dichiarazioni d’intento contestate e per acquisti ritenuti soggettivamente inesistenti; i giudici di merito avevano ritenuto insufficiente la prova della consapevolezza della società. La Cassazione non ha esaminato le contrapposte censure, avendo entrambe le parti attestato il regolare perfezionamento della definizione agevolata della lite. Ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, posto le spese a carico di chi le aveva anticipate ed escluso il raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

Dalla sentenza impugnata si evince che a seguito di controlli eseguiti da militari della GdF furono notificati alla A.A. due avvisi d'accertamento, relativi alle annualità 2005 e 2006. Con gli atti impositivi, con cui era contestata la partecipazione ad una pluralità di operazioni fraudolente, l'Agenzia delle entrate pretese per l'anno 2005: 1) il recupero di Euro 287.046,41 per mancata applicazione dell'Iva su cessioni nazionali nei confronti della C.C. Srl, fatturate come non imponibili ex art. 8 , comma 1, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972; 2) il recupero di Euro 70.720,29 per indebita detrazione dell'Iva su operazioni di acquisto di semilavorati dalla C.C. Srl, considerate operazioni soggettivamente inesistenti; 3) il recupero di Euro 183.483,30 per indebita detrazione dell'Iva su operazioni di acquisto di semilavorati dalla D.D. Srl, considerate operazioni soggettivamente inesistenti; 4) il recupero di Euro 39.928,00 per indebita deduzione, ai fini Irap, di Euro 939.488,00. Quanto all'annualità 2006 l'Ufficio pretese il recupero: 5) di Euro 217.138,20 per mancata applicazione dell'Iva su cessioni nazionali come sub a; 6) il recupero di Euro 172.252,40 per indebita detrazione dell'Iva su operazioni di acquisto di semilavorati dalla C.C., di Euro 32.818,30 per indebita detrazione su operazioni intrattenute con la società E.E. Srl, nonché di Euro 3.569,76 per mancata applicazione dell'imposta su cessioni nazionali.

Gli schemi generalmente contestati erano quelli dell'acquisto da parte della contribuente di prodotti semilavorati di provenienza comunitaria e nel contempo vendita alla medesima fornitrice di pallets senza applicazione dell'Iva, per avere le cessionarie (già cedenti) rilasciato dichiarazioni di intento ex art. 8 , comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972 ; oppure della costituzione di un operatore fittizio (con ruolo di missing trader) che simulava un acquisto comunitario, con successiva cessione nazionale alla B.B., le cui operazioni erano imponibili ai fini Iva, ma la cui iva, della quale la cedente cartiera era debitrice d'imposta, non era mai versata all'Erario.

La società, che contestava la ricostruzione delle operazioni e comunque invocava la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo per carenza dei presupposti di applicabilità del raddoppio dei termini, adì la Commissione tributaria di I grado di Trento.

Con sentenza n. 99/04/2013 il giudice di primo grado accolse in parte le ragioni della società, in particolare ritenendo non allegata da parte dell'ufficio una prova adeguata della consapevolezza della società sulla falsità delle dichiarazioni di intento e sul coinvolgimento o quanto meno sulla consapevolezza delle operazioni soggettivamente inesistenti.

La pronuncia, appellata dinanzi alla Commissione provinciale di II grado di Trento, fu confermata con sentenza n. 37/02/2015.

Il giudice d'appello, dopo un ampio riassunto della vicenda processuale e delle difese apprestate dalle parti in ordine alle numerose contestazioni elevate, ha ritenuto che l'amministrazione non avesse dato prova sufficiente della conoscenza dell'illegittimità delle operazioni compiute dalle società con cui la A.A. aveva intrattenuto rapporti commerciali.

L'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la contribuente, a sua volta spiegando ricorso incidentale con due motivi.

Nelle more del giudizio la società nominava altri difensori.

Prima della celebrazione della pubblica udienza l'Agenzia delle entrate, con atto d'adesione della società, ha rappresentato che la controversia era stata definita ai sensi dell' art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 . Ha chiesto pertanto che ne fosse dichiarata l'estinzione per cessata materia del contendere.

All'esito della pubblica udienza del 7 novembre 2023, la causa è stata riservata e decisa.

Motivi della decisione Pur nell'assenza di documentazione da cui evincere i dettagli della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell' art. 6 del d.l. 119 del 2018 , sia l'Agenzia delle entrate, sia la società, hanno chiesto darsi atto della definizione della controversia.

L'Amministrazione finanziaria ha depositato, a tal fine, istanza per l'estinzione, dando atto della compiuta regolarità con cui si è concluso il procedimento introdotto con domanda di definizione, presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 6 della disciplina menzionata.

La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata.

Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell' art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all' art. 13 , comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115/2002 , in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso ( Cass., 7 giugno 2018, n. 14782 ; 12 novembre 2015, n. 23175).

Domande frequenti

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