Cassazione, sentenza n. 5887 del 05/03/2024

Sentenza n. 5887 del 05/03/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
5887
Data
05/03/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

A seguito di controllo automatizzato, l’Agenzia aveva disconosciuto crediti riportati nei modelli 770, ritenendo tardive le dichiarazioni integrative relative alle annualità precedenti. La Cassazione ha confermato che, secondo la disciplina applicabile all’epoca, l’integrativa a favore del contribuente doveva essere presentata entro il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo; quella trasmessa nel 2011 per crediti anteriori era quindi tardiva. Le ulteriori censure sul rimborso e sull’esame delle irregolarità sono state dichiarate inammissibili, assorbite o infondate, con rigetto del ricorso e condanna della contribuente alle spese.

Testo della pronuncia

L'Agenzia in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis , d.p.r. n. 600/1973 , rettificava i crediti indicati nei modelli 770 per l'anno d'imposta 2008. Non avendo la parte pagato entro i trenta giorni dalla comunicazione d'irregolarità si procedeva all'iscrizione a ruolo. La contribuente impugnava e la CTP accoglieva il ricorso. La CTR, adìta dall'Agenzia in sede d'appello, rilevava come venissero riconosciuti dall'ente impositore i crediti relativi al 2008 ma non quelli relativi al biennio precedente in quanto la relativa dichiarazione integrativa era tardiva ai sensi dell' art. 2 , comma 8, d.p.r. n. 322/1998 . Piuttosto la contribuente avrebbe potuto chiedere il rimborso ai sensi dell' art. 38 , d.p.r. n. 602/1973 .

Ricorre quindi la contribuente in cassazione, affidandosi a sei motivi. L'Agenzia resiste a mezzo di controricorso.

La ricorrente ha successivamente depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 22 e 53 , D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata abbia deciso nel merito nonostante nessuna copia della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente il ricorso in appello sia stata prodotta dall'Agenzia.

1.1. Il motivo è infondato. La produzione della copia della ricevuta di spedizione è prevista dalle norme assunte come violate al fine di consentire al giudice dell'impugnazione la verifica della tempestiva costituzione nel termine di trenta giorni dalla proposizione dell'appello.

Orbene nella specie il timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento dimostra che il 19 marzo 2013 la notifica si perfezionava, e scadendo il termine per l'impugnazione il 29 marzo 2013, mentre l'effettiva costituzione avvenne fin dal 25 marzo 2013, se ne ricava che la stessa data di ricevimento è sufficiente a dimostrare la tempestività della costituzione stessa.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 , comma 8 e 43, d.p.r. n. 600/1973 , laddove la sentenza d'appello considerava tardiva la dichiarazione integrativa, mentre le indicate disposizioni fissavano il termine stesso nel 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione.

2.1. Il motivo è infondato, poiché fino all'entrata in vigore del d.l. n. 192 del 2016 i termini per la dichiarazione integrativa erano differenti per le dichiarazioni a favore del fisco (più lunghi), introdotti nello specifico a mezzo dell' art. 2 , comma 1, d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435 , e quelli a favore del contribuente (più brevi). In particolare, il testo pro tempore vigente prevedeva che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente potesse essere presentata "non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo", pertanto nella specie entro il 31 dicembre 2009, laddove invece la stessa risulta essere stata depositata solo il 12 dicembre 2011, con conseguente sua tardività.

3. Col terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell' art. 2 comma 8-bis, d.p.r. n. 322/1998 , in riferimento agli artt. 53 e 97 , Cost.

3.1. Il rigetto del precedente motivo determina l'assorbimento del presente.

4. Col quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 38 , d.p.r. n. 602/1973 , in riferimento agli artt. 53 e 97 , Cost, e 10, l. n. 212/2000 , posto che i crediti verso l'erario potrebbero essere fatti valere non solo con istanza di rimborso, come ritenuto dalla CTR in assenza di tempestiva dichiarazione integrativa, ma anche in sede giudiziale per paralizzare la maggior pretesa tributaria.

4.1. Il motivo è inammissibile poiché con esso si allega la violazione dell' art. 38 , d.p.r. n. 600/1973 , relativo all'istanza di rimborso, mentre oggetto del ricorso del contribuente è esclusivamente la tempestività della dichiarazione integrativa strumentalmente all'asseritamente corretta deduzione di un credito fiscale.

5. Col quinto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'omessa considerazione da parte della CTR della circostanza secondo cui per l'anno 2007 non era stata contestata dall'ufficio alcuna irregolarità, per cui era fuorviato il giudizio in base al quale la dichiarazione integrativa era per quell'anno tardiva.

5.1. Il motivo è infondato perché la CTR ha preso in considerazione gli elementi indicati avendo dato atto della rilevazione di irregolarità per errata compilazione del quadro SX dei modelli 770 anni 2007 e 2008, ed avendo altresì dato atto dell'avvenuto disconoscimento dei crediti 2006 e 2007 ed invece del riconoscimento di quelli 2008, per i motivi che si sono già detti.

6. Col sesto motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, consistente in ciò, che tutte le dichiarazioni, ad applicare il principio affermato dalla CTR, sarebbero tardive, e se invece quella del 2008 era tempestiva, allora difettava il motivo dell'atto con cui venivano disconosciuti i crediti precedenti.

6.1. Il motivo è infondato, perché non tiene conto di quanto risulta anche da quanto osservato in precedenza, cioè che i crediti relativi agli anni precedenti furono oggetto di dichiarazioni palesemente tardive, mentre per l'anno 2008 si procedette a un controllo automatizzato nei termini concessi all'amministrazione di cui all' art. 36 bis , d.p.r. n. 600/1973 .

7. Il ricorso dev'essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo alla contribuente soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 , un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2500,00 oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

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