Cassazione, sentenza n. 9523 del 09/04/2024
Sentenza n. 9523 del 09/04/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9523
- Data
- 09/04/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Ufficio contestava l’IVA non applicata a cessioni effettuate sulla base di una dichiarazione d’intento ritenuta falsa, addebitando alla cedente controlli insufficienti sui requisiti di esportatore abituale della cliente. Il giudice d’appello aveva invece accertato l’adeguatezza delle verifiche svolte e valorizzato anche la cessazione delle operazioni senza IVA quando emerse il mancato deposito del bilancio. La Corte dichiara inammissibili entrambi i motivi dell’Agenzia perché diretti a riesaminare fatti già valutati; precisa inoltre che la disciplina richiamata rafforza, senza crearne uno ulteriore, l’obbligo di diligenza. Il ricorso è rigettato.
Testo della pronuncia
La società contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatogli per IVA 2013, con il quale l'Ufficio contestava la mancata esecuzione del doveroso controllo circa la presenza, quanto alle operazioni oggetto di rilievo, in capo alla cessionaria società Komar Srl dei requisiti necessari per essere considerata esportatrice abituale;
da ciò derivava la violazione dell' art. 8 c. 1 lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972 stante la falsità della dichiarazione di intenti da quest'ultima società rilasciata.
La CTP rigettava il ricorso; la Esprinet Spa gravava tal pronuncia di appello; con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello e riformava la pronuncia impugnata ritenendo che le procedure di controllo preventivo poste in essere dalla contribuente erano state idonee ad escludere la partecipazione della stessa alla frode posta in essere dalla cessionaria Komar Srl
Ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso la società contribuente.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle proprie ragioni.
All'adunanza camerale del 26 aprile 2022, di fronte alla sesta sezione della Corte, il Collegio rilevava che parte controricorrente eccepiva in memoria ex art. 380 bis c.p.c. una ulteriore ragione di inammissibilità (o meglio di improcedibilità) del ricorso per cassazione, in quanto redatto e notificato in forma telematica ma depositato in forma analogica; poiché la specifica questione così posta non risultava di immediata evidenza decisoria, si disponeva la trattazione della controversia in pubblica udienza.
La contribuente ha depositato ulteriore memoria difensiva.
Motivi della decisione Alla luce di quanto appena sopra ricordato è necessario risolvere la preliminare questione riguardante l'eccepita improcedibilità del ricorso per cassazione posta dalla società controricorrente in memoria.
Deve rilevarsi in fatto che il ricorso per cassazione redatto in forma digitale e in tale forma sottoscritto con firma digitale, reca una prima attestazione, anch'essa digitalmente espressa, ex L. n. 53 del 1994 , in data 19 marzo 2021 all'atto dell'invio via PEC dell'atto, della conformità della copia analogica depositata all'originale digitale notificato e quindi una successiva attestazione – questa, invece, recante firma autografa del difensore avv. Severi, resa in data 24 marzo 2021 – della conformità, agli originali digitali, della relata di notificazione e delle ricevute dei messaggi PEC di accettazione e consegna.
Orbene, la prima di tali circostanze, ovvero il difetto di sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità relativa al ricorso, potrebbe indurre a dubitare della procedibilità dello stesso, alla stregua del principio secondo cui "il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9 , commi 1-bis e 1-ter, della L. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23 , comma 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005 ".
Ebbene, osserva il Collegio che in realtà dalle difese della società controricorrente, anche come illustrate in memoria, non si evince tale espresso disconoscimento.
In ogni caso, poi, parte ricorrente ha comunque depositata l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica (in applicazione dei principi enunciati da Cass. Sez. Un., sent. 24 settembre 2018, n.22438 , in particolare con la massima Rv. 650462-01, e ribaditi da Cass. Sez. 3, sent. 14 novembre 2022, n. 33442 ).
Ciò è infatti puntualmente avvenuto in ragione della successiva asseverazione del 24 marzo 2021 (recante, questa, la firma autografa del difensore avv. Severi) e ciò sebbene essa concerna la relata di notificazione e i messaggi "pec", dovendo ritenersi la stessa espressiva di quella "volontà asseverativa "composita"", alla quale questa Corte ha già dato rilievo, ancorché con riferimento al caso dell'asseverazione della conformità all'originale digitale della copia analogica della sentenza notificata in via telematica (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 18 marzo 2021, 7610 , Rv. 660928-01).
Può quindi procedersi all'esame di motivi di ricorso.
Il primo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e/o falsa applicazione dell' art. 8 c. 1 lett. c) e c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell' art. 1 c. 384 della L. n. 311 del 2004 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto adeguati i controlli effettuati dalla contribuente sulle dichiarazioni d'intento contestate dall'Ufficio, alla luce dell'obbligo di diligenza che la gravava.
Il motivo è inammissibile; esso, infatti, nel concreto tende a un riesame del merito;
parte ricorrente sottolinea circostanze di fatto a sé favorevoli (esser Komar Srl una s.r.l con socio unico persona fisica, con modesta composizione patrimoniale, senza dipendenti né beni strumentali secondo la visura camerale) che la CTR ha preso in esame, e in ordine alle quali ha espresso una chiara valutazione in fatto.
A ciò si perviene in quanto altri elementi fattuali hanno consentito di ritenere adeguati i controlli operati dalla controricorrente, analiticamente e profusamente indicati a pag. 5 – 6 della sentenza impugnata, le cui risultanze si sono rivelati indicatrici della effettiva sussistenza in capo a Komar Srl per quanto qui rileva, nel periodo d'imposta in esame, dei requisiti di esportatore abituale.
Il secondo motivo si duole dell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n.5 c.p.c. per avere la CTR totalmente omesso l'esame dei fatti di cui al primo motivo.
Il motivo è inammissibile.
Invero, la CTR non ha affatto omesso l'esame di tali fatti storici, che ha preso in esame a pag. 5 quinto periodo della propria motivazione ma che correttamente ha valutato nell'insieme delle circostanze rilevanti ai fini della prova, dando di ogni elemento probatorio una valutazione dapprima singolare, poi complessiva, come dovevasi; all'esito di tali valutazioni essa ha – con accertamento di fatto qui inattaccabile – ritenuto idonei i controlli operati dalla società contribuente.
Con riguardo poi alla disciplina di cui alla L. n. 311 del 2004 , corre l'obbligo di sottolineare come tale previsione non identifichi a carico del contribuente un ulteriore obbligo di diligenza; essa unicamente rafforza l'obbligo di diligenza di cui all'art. 8 già citato.
In ultimo, con riguardo alla completezza dell'accertamento di fatto operato dalla CTR, osserva il Collegio che tale verifica risulta ancora più evidente quando valorizza, correttamente, il fatto che la società contribuente quando – ad aprile 2013 – ha constatato che la Komar Srl non aveva depositato il bilancio di esercizio per l'anno 2012, essa cessò di emettere nei suoi confronti senza IVA. Ebbene tale elemento, come rilevato dalla CTR, "può essere accreditato ad adeguata prudenza, nonostante la dichiarazione di intenti della Komar avesse validità per l'intero 2013".
Pertanto, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza.
Non vi sono i presupposti processuali per il c.d. "raddoppio" del contributo unificato poiché parte soccombente è una Amministrazione dello Stato assista dall'avvocatura erariale.
P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte controricorrente che liquida in Euro 7.000,00 oltre a Euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente.
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