Cassazione, sentenza n. 10101 del 15/04/2024
Sentenza n. 10101 del 15/04/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10101
- Data
- 15/04/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento IRPEF imputava a un socio il maggior reddito da capitale derivante da utili extracontabili di una società a ristretta base familiare; i giudici regionali lo avevano annullato sul presupposto dell’annullamento dell’accertamento societario. La Cassazione rileva che il successivo giudicato ha invece confermato l’atto rivolto alla società, facendo venir meno il fondamento della decisione sul socio; resta pertanto necessario esaminare le questioni di merito da lui originariamente sollevate. Accolto il ricorso dell’Agenzia nei limiti indicati, la Corte cassa la sentenza e rinvia al giudice tributario regionale in diversa composizione.
Testo della pronuncia
Con sentenza n. 136/35/12 del 27/11/2012, la CTR della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 237/01/07 della CTP di Agrigento, che aveva accolto il ricorso di A.A., socio della B.B. Srl, avverso l'avviso di accertamento a lui notificato a fini IRPEF (maggior reddito da capitale) relativo all'anno d'imposta 2000.
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle parti: a) la vicenda trae origine da una verifica fiscale nei confronti della B.B. Srl e, in conseguenza dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa a carico della società a ristretta base familiare, veniva notificato ai soci, tra cui anche l'odierno ricorrente, avviso di accertamento in relazione al maggior reddito da capitale derivante dalla distribuzione degli utili extrabilancio; b) la CTP accoglieva il ricorso del contribuente in ragione dell'estinzione del giudizio concernente la B.B. Srl; c) l'Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla CTR.
1.2. La CTR rigettava il ricorso erariale osservando che: a) "l'avviso nei confronti della società era stato annullato con sentenza in pari data della medesima Commissione e tanto ovviamente bastava per travolgere l'avviso impugnato dal A.A."; b) l'appello proposto avverso la sentenza della CTP era stato rigettato dalla CTR con sentenza n. 62/35/12 dell'11/05/2012 in ragione dell'erronea notificazione a soggetto non legittimato.
2. Avverso la menzionata sentenza, l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
3. A.A. resisteva con controricorso.
4. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 23/10/2018, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la eventuale trattazione in pubblica udienza.
5. Con successiva ordinanza resa all'esito dell'udienza del 27 settembre 2022, la causa veniva nuovamente rinviata affinché le parti deducessero in ordine all'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 62/35/12.
6. In data 16/01/2023 AE depositava le deduzioni richieste.
Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 2909 cod. civ. e l'omessa applicazione dell' art. 295 cod. proc. civ., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che la CTR non avrebbe potuto annullare l'avviso di accertamento relativo al socio senza il previo passaggio in giudicato della sentenza concernente la società, ma avrebbe dovuto disporre la sospensione necessaria del giudizio.
2. Il motivo è fondato nei limiti di quanto appresso si dirà.
2.1. La CTR ha accertato che, con sentenza n. 62/35/12 della stessa Commissione resa in data 11/05/2012, era stato rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della B.B. Srl
2.2. Tuttavia, come argomentato dalla stessa AE, il giudizio che, nella prospettazione della ricorrente, ha natura pregiudiziale, è stato definito, per quanto interessa in questa sede, da Cass. n. 7765 del 20/03/2019 che, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da C.C. in nome e per conto della cessata B.B. Srl, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento relativo alla medesima società.
2.2. Orbene, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 , applicabile ratione temporis, nel processo tributario non opera la sospensione ex art. 337 c.p.c., sicché il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, è suscettibile di sospensione ex art. 295 c.p.c. ( Cass. n. 11441 del 01/06/2016 ; Cass. n. 26429 del 19/10/2018 ; si veda, altresì, Cass. n. 22673 del 05/11/2015 ; contra, Cass. n. 17613 del 05/09/2016 ).
2.3. Ne consegue il sopravvenuto difetto di interesse di AE ad ottenere la sospensione necessaria del processo di appello, ma la permanenza dell'interesse della stessa ad ottenere la cassazione della sentenza di appello in ragione del venir meno del presupposto giuridico (l'annullamento dell'accertamento relativo a B.B. Srl) alla base dell'annullamento dell'atto impositivo nei confronti di A.A.
2.6. In particolare, la conferma dell'accertamento nei confronti della società, così come affermato dalla S.C., implica la necessità di esaminare nel merito le questioni poste da A.A. con l'originario ricorso e riproposte in appello.
3. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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