Cassazione, sentenza n. 11712 del 02/05/2024
Sentenza n. 11712 del 02/05/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11712
- Data
- 02/05/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società estera chiedeva il rimborso delle imposte recuperate presso la consociata italiana sulle royalties, invocando la disciplina unionale; dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello. La Cassazione ha giudicato nulla tale decisione perché la motivazione, limitata a un’esposizione astratta delle norme, non applicava il quadro giuridico ai fatti controversi. Accolto il primo motivo dell’Agenzia e assorbito il secondo, ha cassato con rinvio, demandando al giudice territoriale anche l’accertamento fattuale della legittimazione al rimborso, collegata all’eventuale manleva della consociata italiana.
Testo della pronuncia
In seguito ad una verifica fiscale presso la società italiana Autoliv Italia Spa, riguardante l'anno d'imposta 2007, nel controllare il rispetto della normativa vigente da parte della medesima al momento del pagamento delle royalties alla società estera Autoliv Development AB, non avendo riscontrato il possesso della documentazione prevista dall' art. 26 quater , comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 , ai fini dell'esonero dal prelievo fiscale della beneficiaria straniera, l'Agenzia delle Entrate, ufficio di R, procedette al recupero delle imposte dovute e non versate dal sostituto d'imposta italiano, comprensive di sanzioni ed interessi per un importo totale di euro 64.801,20.
L'odierna controricorrente è società di diritto svedese ed è controllata dalla società Autoliv AB, stessa nazionalità estera, controllante anche Autoliv Italia Spa
La società italiana definiva l'accertamento in data 23/3/2010, comunicando l'adesione allo stesso, ai sensi dell' art. 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997 , e chiedendo la rateizzazione degli importi.
In data 7/10/2011 la Autoliv Development AB (d'ora in poi, anche "la contribuente") presentò domanda di rimborso delle somme versate con bonifico alla Autoliv Spa, contestando all'Agenzia delle Entrate la mancata applicazione della direttiva 2003/49/CE , recepita nell'ordinamento italiano mediante il D.Lgs. n. 143 del 2005 .
L'istanza di rimborso fu respinta dal centro operativo di P con provvedimento di diniego del 9/8/2012, avverso il quale la società estera presentò ricorso, rigettato dalla C.T.P. ed accolto, in appello, dalla C.T.R.
Avverso la sentenza d'appello, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente resiste con controricorso.
Il sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta.
La contribuente ha depositato una memoria ai sensi dell' art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato "Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 e 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4 c.p.c.", l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza per totale carenza di motivazione, la quale non conterrebbe nessuna valutazione della fattispecie concreta sottoposta al giudizio del giudice di appello, che si sarebbe limitato ad una dissertazione sul quadro normativo senza nessuna aderenza al caso di specie, per poi concludere, sostanzialmente in maniera apodittica, con l'accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente.
1.1. Il motivo è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata è del tutto fuori centro rispetto alla fattispecie e non si occupa delle questioni di diritto devolute dalle parti alla cognizione della C.T.R., che si è limitata ad una dissertazione astratta sul quadro normativo rilevante senza applicarlo criticamente ai fatti di causa.
La sentenza, pertanto, si pone in patente violazione dell' art. 111 , comma 6 della Costituzione e, in via immediata, dell' art. 132 , comma 2, n. 4 c.p.c.
A fronte di tale vizio, non è possibile in questa sede integrare la motivazione mancante lasciando integro il dispositivo della sentenza di appello.
È vero, infatti, che la contribuente dà atto che con sei ordinanze pronunciate in data 3 novembre 2022, la Suprema Corte, affermando l'estraneità dell'odierna controricorrente agli effetti dell'accertamento con adesione concluso dalla società di diritto italiano controllata, ha cassato con rinvio le sentenze d'appello che, in relazione a diverse annualità d'imposta, avevano rigettato le pretese della Autoliv Development; ma è anche vero che, come emerge dalla stessa memoria difensiva della contribuente (pag.5) che cita testualmente la sentenza della C.G.T. dell'Abruzzo pronunciata in seguito al rinvio disposto dalle ordinanze rescindenti di questa S.C., la legittimazione alla richiesta di rimborso in capo alla società svedese deriva dall'aver essa tenuto indenne la consociata italiana da quanto questa ha versato al fisco italiano in esecuzione dell'accertamento con adesione.
Si tratta di un accertamento di fatto che spetta al giudice del rinvio, che si adeguerà, del resto, ai dieta già espressi da questa Corte con le citate ordinanze.
2. L'accoglimento del primo motivo importa l'assorbimento del secondo motivo.
3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Domande frequenti
Quanto tempo ho per oppormi alla chiusura della partita IVA inattiva?
Il titolare dispone di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare chiarimenti presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Occorre dimostrare l’attività effettiva con elementi concreti, come fatture, contratti, documentazione contabile e riscontri sui rapporti commerciali o professionali.
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La riattivazione della partita IVA cancella le omissioni fiscali?
No, la riattivazione ricostruisce la posizione anagrafica ma non sana automaticamente adempimenti omessi o altre obbligazioni del periodo. Il contribuente deve verificare fatture, corrispettivi e dichiarazioni e regolarizzare quanto dovuto, se necessario mediante ravvedimento operoso.
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