Cassazione, sentenza n. 11867 del 02/05/2024

Sentenza n. 11867 del 02/05/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
11867
Data
02/05/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio di rinvio relativo a un accertamento IRPEF, IRAP e IVA fondato su movimentazioni bancarie, la CTR aveva ridotto anche i versamenti non giustificati e annullato la ripresa IVA. La Cassazione precisa che il giudice del rinvio può riesaminare soltanto le questioni demandategli dalla pronuncia rescindente: doveva quindi mantenere invariato l’ammontare già accertato dei versamenti e verificare, per l’IVA, la deduzione dell’omesso contraddittorio e la relativa prova di resistenza. Accolti entrambi i motivi dell’Agenzia, la sentenza è cassata con nuovo rinvio.

Testo della pronuncia

Con ricorso del 27 aprile 2012, il Sig. A.A. (d'ora in poi, anche "il contribuente") impugnò l'avviso di accertamento n. (Omissis) emesso dall'Agenzia delle Entrate, recante una ripresa di maggiori imposte ai fini Irpef, Irap e Iva, in relazione agli anni d'imposta dal 2006 al 2009.

L'accertamento si fondava sulle movimentazioni rinvenute sui conti correnti del contribuente.

La C.T.P. di Teramo accolse in parte il ricorso del contribuente, riconoscendo come giustificati movimenti bancari per Euro 125.495. Impugnata la sentenza di primo grado da entrambe le parti, la C.T.R. rigettò l'appello principale del contribuente e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio, rideterminò i maggiori compensi in Euro 76.832.

Impugnata la sentenza d'appello da entrambe le parti, la Suprema Corte con ordinanza n. 34051 del 2019 accolse il ricorso incidentale dell'Ufficio e, in parte, il ricorso del contribuente.

Quest'ultimo riassunse il giudizio di rinvio, in esito al quale la C.T.R., nel contraddittorio con l'Ufficio, in accoglimento parziale dell'appello a suo tempo proposto dal contribuente, espunse dal calcolo del maggior reddito ai fini Irpef tutte le operazioni di prelevamento, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 ; confermò la rideterminazione del maggior reddito nel totale di Euro 63.912 (45.244 come reddito non dichiarato sommato ad Euro 18.668 di reddito dichiarato); annullò l'accertamento ai fini Iva; rideterminò nella misura più favorevole al contribuente le sanzioni. Avverso la sentenza pronunciata in esito al giudizio di rinvio, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Il sostituto Procuratore Generale, dott. Mario Fresa, ha depositato requisitoria scritta.

L'Agenzia delle Entrate e il contribuente hanno depositato memoria ai sensi dell' art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione In primo luogo, contrariamente a quanto assume il contribuente nel controricorso, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è rispettoso del canone dell'autosufficienza, essendo chiare le censure, spiegate sostanzialmente in riferimento al mancato rispetto dei vincoli imposti dalla ordinanza di cassazione con rinvio n. 34051 del 2019.

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato "Violazione dell' art. 384 c.p.c., anche in relazione all' art. 2909 c.c., con riferimento all' art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c.", l'Agenzia delle Entrate deduce che le censure proposte dal contribuente contro la sentenza d'appello, in relazione alla entità e alla giustificazione dei versamenti operati sui conti correnti oggetto di verifica, sono state dichiarate inammissibili da questa Corte nell'ambito della ordinanza rescindente da essa pronunciata e che, ciononostante, in violazione del giudicato interno, il giudice del rinvio abbia rideterminato "al ribasso", rispetto alla quantificazione operata dalla sentenza d'appello, l'entità dei versamenti non giustificati, confermando sostanzialmente la minor somma determinata dalla C.T.P. in esito alla pronuncia di primo grado.

L'Agenzia delle Entrate deduce che la sentenza di rinvio, in violazione della ordinanza rescindente emessa da questa Corte nel 2019, ha errato nella parte in cui, nel rideterminare il maggior reddito imponibile in capo al contribuente, non ha tenuto fermo l'ammontare dei versamenti ingiustificati determinato nella sentenza d'appello

oggetto, per altri motivi, della pronuncia di cassazione del 2019.

1.1. Il motivo è fondato.

Il giudizio di rinvio è condizionato, quanto all'oggetto della cognizione e agli esiti della decisione, dalla ordinanza rescindente pronunciata dalla Suprema Corte: il giudice del rinvio, a causa del carattere chiuso del suo giudizio, può riesaminare solo le questioni la cui cognizione gli sia stata demandata, esplicitamente o implicitamente, dalla ordinanza di cassazione con rinvio, con la conseguenza che travalica i limiti imposti dal giudicato interno, ed è viziata, la sentenza pronunciata in sede di rinvio che riesamina questioni la cui cognizione non sia stata devoluta alla Suprema Corte con il ricorso per cassazione o questioni di cui la Suprema Corte, con la pronuncia di cassazione con rinvio, non abbia demandato il riesame al giudice del rinvio.

Orbene, nel caso che ci occupa, il giudice del rinvio, nel rideterminare il reddito complessivo del contribuente, ha rivisto al ribasso, rispetto alla sentenza d'appello, anche l'entità dei versamenti non giustificati, che la ordinanza rescindente di questa Corte del 2019 aveva lasciato intatta.

Il giudice del rinvio, pertanto, nel rideterminare il reddito complessivo del contribuente, stralciati i prelievi dai conti correnti, dovrà lasciare intatta l'entità dei versamenti non giustificati, quali componenti del maggior reddito accertato in capo al contribuente, nella stessa somma determinata nella sentenza d'appello n. 530/02/2014, depositata il 13 maggio 2014, della C.T.R. dell'Abruzzo.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "Nullità della sentenza per difetto di motivazione. Violazione dell' art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell' art. 132 , comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c.", l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza di rinvio in quanto non avrebbe effettuato gli accertamenti demandati alla C.T.R. dalla pronuncia rescindente del 2019 con riferimento alla ripresa della maggiore Iva.

In particolare, il giudice del rinvio avrebbe omesso di verificare se il contribuente avesse impugnato l'avviso di accertamento con riferimento all'Iva deducendo espressamente anche la nullità dello stesso per la mancata instaurazione da parte dell'Ufficio del contraddittorio endoprocedimentale e se il contribuente, oltre a dedurre la nullità, avesse allegato e provato che l'omessa instaurazione del contraddittorio gli avrebbe impedito di svolgere difese che avrebbero potuto determinare un esito diverso e più favorevole dell'accertamento ai fini Iva.

2.1. Il motivo è fondato.

La sentenza di rinvio omette totalmente sia di accertare se il contribuente avesse dedotto la nullità dell'accertamento Iva per omesso svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale, sia di accertare se il contribuente avesse dedotto e provato che le difese che avrebbe potuto spiegare in sede di contraddittorio endoprocedimentale avrebbero verosimilmente determinato un esito diverso e più favorevole del procedimento.

Il giudice del rinvio, pertanto, è tenuto ad effettuare gli accertamenti che gli furono demandati dalla ordinanza rescindente di questa Corte del 2019, senza che possa avere influenza, su tali accertamenti, la pronuncia che le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a rendere, circa l'oggetto della prova di resistenza, dall'ordinanza interlocutoria n. 7829 del 2024 della sezione tributaria; pronuncia che, non costituendo ius superveniens né provenendo da organi dell'Unione Europea (salvo che non si pronuncerà la CGUE in seguito ad un eventuale rinvio pregiudiziale disposto dalle Sezioni Unite), non può infrangere la forza vincolante per il giudice del rinvio dei dicta contenuti nell'ordinanza rescindente del 2019.

3. In definitiva, il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo che, in diversa composizione, si atterrà a quanto stabilito in parte motiva e regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M. Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

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