Cassazione, sentenza n. 12749 del 09/05/2024

Sentenza n. 12749 del 09/05/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
12749
Data
09/05/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente chiedeva il rimborso del 90% dell’IRPEF versata per il 1990-1992, invocando la definizione agevolata prevista per i residenti delle province colpite dal sisma del 1990. La Cassazione dichiara inammissibili le contestazioni dell’Ufficio sulla domanda originaria, perché richiedevano accertamenti di fatto e non individuavano adeguatamente gli atti rilevanti; precisa inoltre che i limiti sopravvenuti alle risorse incidono soltanto sull’esecuzione del rimborso, non sul relativo titolo. Il ricorso dell’Amministrazione è integralmente rigettato.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, di cui all'epigrafe, che ha solo parzialmente accolto l'appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva accolto il ricorso di A.A. contro il silenzio – rifiuto tenuto dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso della stessa contribuente, che chiedeva la restituzione delle maggiori imposte versate – a titolo di Irpef, per gli anni 1990, 1991 e 1992. L'istanza era fondata sull' art. 9 , comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289 , relativa alla definizione agevolata, con riduzione al 10% delle imposte, riconosciuta ai residenti delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, colpite dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990.

La contribuente, assumendo di essere destinataria del beneficio in questione, ed avendo pagato le imposte per l'intero, riteneva di avere diritto alla restituzione del 90% del versato.

La contribuente è rimasta intimata.

Il P.G., nella persona del sostituto Stefano Visonà, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo rigettarsi il ricorso.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 18 , 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, per mancanza, nell'originaria istanza di rimborso, del quantum richiesto, con conseguente mancata formazione di un silenzio – rifiuto impugnabile; oltre che per difetto della prova di aver versato quanto richiesto in restituzione al fisco.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, ognuna sufficiente alla relativa declaratoria.

È vero, come assume la ricorrente (così implicitamente ammettendo di non avere sollevato la medesima eccezione nell'ambito dei gradi di merito) che si tratta di questione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado (sulla rilevabilità d'ufficio dell'improponibilità, nel giudizio tributario, di una domanda di puro accertamento cfr. Cass., Sez. U., 23/12/2009, n. 27209 ; con riferimento, in particolare, alla rilevabilità d'ufficio dell' improponibilità del ricorso introduttivo derivante dalle carenze assolute dell'istanza di rimborso cfr. Cass. n. 29040 del 2019 ). Tuttavia, la rilevazione d'ufficio per la prima volta in sede di legittimità è preclusa qualora, come nel caso di specie, il suo esame implichi un accertamento in fatto (il contenuto dell'istanza), rimesso al giudice di merito (ex plurimis, Cass. 30/12/2010, n. 26391 ; Cass. 19/08/2020, n. 17363 ).

Il motivo è poi ulteriormente inammissibile perché, con riferimento all'istanza di rimborso, non adempie l'onere di cui all' art. 366 , comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. ( Cass., 15/01/2019, n. 777 ; Cass., 18/11/2015, n. 23575 ; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726 ).

Tale onere (ribadito ed aggravato, con l'inserimento altresì della necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti processuali e documenti, dall' art. 3 , comma 27, del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 , applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, del medesimo D.Lgs.), anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950 ; Cass. 14/04/2022,n. 12259 ; Cass. 19/04/2022, n. 12481 ; Cass. 02/05/2023, n. 11325 ).

Infine, è la stessa ricorrente che (alla pag. 13 del ricorso) che rileva come sia ormai irrevocabile l'accertamento relativo alla prova del versamento dell'Irpef per gli anni in questione, per cui non e rilevante ed ammissibile la censura relativa alla mancata prova.

2. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce, in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 , comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificato dall' art. 16 – octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 .

Nella sostanza, l'errore imputato al giudice a quo consiste nel non aver considerato che l' art. 16 – octies del d.l. n. 91 del 2017 pone limiti quantitativi al pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso, che quindi non è interamente dovuta.

Il motivo è infondato.

Infatti, per consolidato orientamento di questa Corte, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (l' art. 16 – octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo ( Cass., Sez. 5, 8 gennaio 2018, n. 227 ; Cass., Sez. 6 – 5, 14 marzo 2018, n. 6213 ; Cass., Sez. 65, 26 gennaio 2021, n. 1640 ).

Pertanto, le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i consequenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (tra le tante: Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2019, n. 2846 ; Cass., Sez.5, 22 febbraio 2019, n. 5300 ; Cass., Sez. 6 – 5, 26 gennaio 2021, n. 1640 ; Cass., Sez. 6 – 5, 1 febbraio 2021, n. 2192 ; Cass., Sez. 6 – 5, 25 marzo 2021, n. 8393 ). In tal senso, è stato ribadito che la norma sopravvenuta di cui all'art. 16 – octies del D.Lgs. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 , che, a parziale modifica dell' art. 1 , comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 , ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. ( Cass., Sez. 6 – 5, 21 febbraio 2020, n. 4570 ; Cass., Sez. 6 – 5, 25 marzo 2021, n. 8393 ; Cass., Sez. 6 – 5, 22 aprile 2021, nn. 10714 e 10716). Deve dunque ritenersi che, anche con riferimento alla fattispecie sub iudice, l'applicabilità dello ius superveniens de quo (ed ogni questione ad esso correlata, non rilevante quindi in questa sede), ai fini della determinazione dell'entità del rimborso concretamente erogabile, sia rimessa alla fase esecutiva o di ottemperanza.

A tali principi si è attenuto il giudice d'appello, per cui il ricorso va rigettato.

3. Nulla sulle spese, essendo rimasto intimato il contribuente.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' art. 13 comma 1 – quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

Domande frequenti

Quanto tempo ho per oppormi alla chiusura della partita IVA inattiva?

Il titolare dispone di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare chiarimenti presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Occorre dimostrare l’attività effettiva con elementi concreti, come fatture, contratti, documentazione contabile e riscontri sui rapporti commerciali o professionali.

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