Cassazione, sentenza n. 13287 del 14/05/2024

Sentenza n. 13287 del 14/05/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
13287
Data
14/05/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite verteva sulla rettifica del valore di un immobile, ridotto dall’Agenzia in autotutela a 86.450 euro, e sull’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto dall’Ufficio, benché l’appello principale riguardasse le spese. La Cassazione ha ritenuto ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva anche su un capo autonomo e ha escluso sia l’omessa pronuncia sia l’illegittimo impiego della superficie catastale, utilizzata soltanto per individuare la consistenza del bene. Ha rigettato integralmente il ricorso dei contribuenti, senza liquidare spese all’Agenzia, rimasta sostanzialmente inattiva.

Testo della pronuncia

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l'appello principale dei ricorrenti (sulla compensazione delle spese del giudizio) e ha accolto l'appello incidentale tardivo dell'Agenzia, in relazione al valore dell'immobile oggetto di cessione, determinato in Euro 86.450,00 (conformemente alla rettifica in autotutela). La Commissione provinciale di Rieti aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di rettifica e liquidazione del valore dell'immobile ceduto, per Euro 118.400,00, con la compensazione delle spese del grado.

2. Ricorrono in cassazione i contribuenti con cinque motivi di ricorso;

3. l'Agenzia delle entrate non si è costituita nei termini, ma ha depositato atto di costituzione tardiva, senza motivi, solo per partecipare alla discussione; in udienza l'Avvocato dello Stato presente non ha discusso e non ha presentato conclusioni;

4. la Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale Carmelo CELENTANO, ha depositato memoria con conclusioni scritte, ribadite in udienza, per il rigetto dei ricorsi;

5. i ricorrenti hanno depositato memoria, in replica alla Procura generale della Cassazione, nella quale rilevano l'inammissibilità del ricorso incidentale dell'Agenzia, in quanto il ricorso principale aveva ad oggetto le sole spese. Insistono per l'accoglimento del ricorso in cassazione.

Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato; i ricorrenti denunciano violazione di legge ( art. 334 cod. proc. civ.) in quanto l'appello incidentale tardivo dell'ufficio sarebbe inammissibile, in relazione all'impugnazione principale solo sulle spese del giudizio;

il ricorso incidentale tardivo non risulta inammissibile anche se proposto dopo un appello principale, per un capo diverso e autonomo della sentenza, come affermato da questa Corte, con decisione condivisa dal collegio: "L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore -destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese – con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte)" (Sez. 3 -, Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022, Rv. 665649 – 01; vedi anche Sez. 3 -, Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022, Rv. 665649 – 01 e Sez. 2 -, Ordinanza n. 33015 del 28/11/2023, Rv. 669415 – 01).

2. Infondato anche il secondo motivo (violazione di legge, art. 18 e 19 D.Lgs. 546 del 1992 e dell' art. 112 cod. proc. civ. in relazione all' articolo 360 , n. 4, cod. proc. civ.) sull'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sul terzo motivo del ricorso introduttivo (omessa motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione per mancata indicazione o allegazione degli atti utilizzati per la comparazione).

La sentenza impugnata ha solo dato atto della rettifica in autotutela del valore del bene, per Euro 86.450,00, e sostanzialmente ha deciso sulla fondatezza della residua pretesa erariale ("In tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale" – Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020, Rv. 658662 – 01).

Sul punto deve osservarsi che l'omessa pronuncia su un motivo di ricorso non rileva quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo:

"Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto" (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019, Rv. 654304 – 01).

Del resto, la stima a mq determinata dall'Ufficio coincide con quella dei ricorrenti, Euro 650,00 al mq. Quello che è cambiato è solo la determinazione della superficie dell'immobile, indicata correttamente nella superficie catastale (mq 133, in luogo degli originari 148) ex art. 3 , D.P.R. 23/03/1998, n. 138 .

Comunque, per completezza, deve rilevarsi che all'avviso di rettifica non devono allegarsi gli atti relativi alla comparazione, ma risulta sufficiente la riproduzione del loro contenuto essenziale (Sez. 5 – , Ordinanza n. 381 del 10/01/2022, Rv. 663604 – 01 e Sez. 5 – ,

Sentenza n. 3388 del 06/02/2019, Rv. 652637 – 01). Il ricorso sul punto è generico e, comunque, nell'avviso sono riportati gli elementi completi per individuare gli atti utilizzati per la comparazione (vedi punti 1 e 2 dell'avviso).

3. Infondato il terzo motivo di ricorso (omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 , n. 5, cod. proc. civ.) in quanto non specifico in relazione alla determinazione del valore a mq dell'immobile; valore coincidente sia per i ricorrenti sia per l'Agenzia (Euro 650,00 a mq), come rilevato dalla sentenza impugnata.

4. Con il quarto motivo si prospetta una violazione di legge (art. 3, D.P.R. 138 del 1988 e dell' art. 43 del D.P.R. n. 131 del 1986 , in relazione all' art. 360 , n. 3, cod. proc. civ.)

Per i ricorrenti il valore sarebbe quello di mercato del bene, indicato nella consulenza depositata in Euro 70.000,00. La considerazione della superficie catastale sarebbe errata in quanto l' art. 3 , D.P.R. 138 del 1998 riguarda la diversa materia della revisione delle zone censuarie; invece, l' art. 43 , D.P.R. 131 del 1986 stabilisce che l'unico criterio per la determinazione del valore è quello di mercato (effettivo valore di mercato).

La superficie catastale non è stata utilizzata per determinare il valore del bene, ma solo per individuare la consistenza dell'immobile. Il valore è stato considerato in Euro 650,00 a mq (somma utilizzata dai contribuenti per il loro calcolo del valore del bene).

Conseguentemente non sussiste violazione di legge.

5. Infondato anche l'ultimo motivo di ricorso (violazione di legge, art. 15 , D.Lgs. 546 del 1992 ) in quanto con la riforma, parziale, della sentenza di primo grado la compensazione delle spese (pronunciata dalla Commissione tributaria regionale) deve intendersi per i due gradi di merito ("La parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato" (Sez. 3 -, Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023, Rv. 669125 – 01; vedi anche Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1685 del 22/01/2019, Rv. 652533 – 01).

Le spese del grado di legittimità in relazione all'omessa costituzione (tardiva al solo fine della partecipazione all'udienza) dell'Agenzia non sono dovute ("In tema di spese giudiziali, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora a detta costituzione non abbia fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale" (Sez. 1 -, Ordinanza n. 28074 del 05/10/2023, Rv. 669163 – 01).

Del resto, l'Avvocatura dello Stato in udienza non ha svolto nessuna attività, limitandosi alla presenza senza concludere.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;

Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 – quater del D.P.R. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per oppormi alla chiusura della partita IVA inattiva?

Il titolare dispone di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare chiarimenti presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Occorre dimostrare l’attività effettiva con elementi concreti, come fatture, contratti, documentazione contabile e riscontri sui rapporti commerciali o professionali.

Posso chiedere di riattivare una partita IVA già chiusa d’ufficio?

Sì, chi ritiene illegittima la chiusura può presentare una richiesta motivata a qualsiasi ufficio territoriale. Il ripristino non è automatico: l’ufficio valuta argomentazioni e prove. Se accolta, la riattivazione produce effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni.

La riattivazione della partita IVA cancella le omissioni fiscali?

No, la riattivazione ricostruisce la posizione anagrafica ma non sana automaticamente adempimenti omessi o altre obbligazioni del periodo. Il contribuente deve verificare fatture, corrispettivi e dichiarazioni e regolarizzare quanto dovuto, se necessario mediante ravvedimento operoso.

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