Cassazione, sentenza n. 13790 del 17/05/2024

Sentenza n. 13790 del 17/05/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
13790
Data
17/05/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’avviso di liquidazione assoggettava a imposte di registro, ipotecarie e catastali una sentenza costitutiva che aveva disposto il trasferimento di immobili, mentre il contribuente chiedeva la sospensione del processo tributario in attesa dell’esito dell’impugnazione civile. Durante il giudizio di cassazione, la sentenza civile è venuta definitivamente meno perché la Corte d’appello ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito di rinuncia. Essendo così caduto il presupposto dell’avviso, la Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese.

Testo della pronuncia

Con sentenza n. 260/02/2018 la Commissione tributaria provinciale di Prato ha accolto il ricorso proposto dal contribuente (odierno ricorrente), il quale (previa istanza di annullamento in autotutela respinta dalla amministrazione) aveva impugnato l'avviso di liquidazione n. (Omissis) per mezzo del quale la Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento di imposte di registro, ipotecarie e catastali per complessivi euro 522.326,25 euro, in ragione della intervenuta sentenza costitutiva n. 1022/2016 emessa dal Tribunale di Prato ai sensi dell' art. 2932 cod. civ. con la quale disponeva il trasferimento dell'immobile – subordinatamente al pagamento, in favore degli attori, del prezzo di euro 3.400.000,00 per ambedue i beni immobili oggetto di controversia e dedotte le spese per sanare le difformità accertate in CTU – con riferimento al contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 11.07.2008 per rogito del notaio C.C. di P (rep. N. (Omissis), trascritto in data 14.07.2008 ai nn. (Omissis) reg. part. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Prato).

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, e la Commissione tributaria regionale della Toscana – respingendo la istanza di sospensione del giudizio avanzata in ragione della pendenza dell'appello, ritenuto pregiudiziale, alla sentenza del Tribunale di Prato (e della attesa declaratoria di cessazione della materia del contendere determinante il venir meno del trasferimento disposto ai sensi dell' art. 2932 cod. civ.), – con sentenza n. 18/1/2021, ha accolto l'appello, affermando di non concedere la richiesta sospensione "atteso che la questione sottoposta al proprio vaglio riguarda il principio giuridico sull'applicazione dell'imposta in misura fissa o variabile, di talché detto principio sarà applicato solo qualora la sentenza di appello dovesse confermare quello di primo grado".

3. Tale decisione di secondo grado viene oggi contestata dalla ricorrente con quattro distinti motivi di ricorso per cassazione.

4. La resistente Agenzia ha proposto controricorso.

5. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

6. Le parti ricorrenti hanno depositato in data 03/05/2024 memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso- ai fini dell' art. 360 , primo comma n. 4, cod. proc. civ. – si censura la decisione della C.T.R. di non sospendere il procedimento tributario in attesa della decisione della Corte di Appello di Firenze, che avrebbe dichiarato la cessazione della materia del contendere.

2. Con il secondo motivo di ricorso – ai fini dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – si censura la omessa declaratoria incidenter tantum della intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in causa e l'inefficacia della sentenza del Tribunale di Prato.

3. Con il terzo motivo di ricorso – ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – si deduce la violazione degli artt. 37 , comma 3, 27, commi 3 e 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , nonché degli artt. 1353 , 1355 e 2932 cod. civ. relativamente agli effetti civilistici e fiscali della condizione meramente potestativa in rapporto al soggetto, acquirente o venditore, cui è rimesso il verificarsi della condizione stessa.

4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso- ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. – si censura l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto della discussione e più precisamente la sussistenza di una condizione sospensiva al trasferimento dell'immobile, consistente nel rilascio da parte del comune di P della concessione in sanatoria e nella realizzazione dei lavori edili ad essa propedeutici, implicanti iniziativa del venditore, condizione che imporrebbe l'applicazione di imposta di registro in misura fissa.

5. L'Agenzia delle Entrate rileva con il proprio controricorso che l' art. 37 t.u. registro prevede l'assoggettamento all'imposta di registro degli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio "anche se al momento della registrazione siano impugnati o siano impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato", sicché la sentenza doveva comunque essere soggetta a registrazione, ancorché impugnata.

5. 1. Contesta altresì gli altri motivi di ricorso.

6. Deve rilevarsi che nelle more è intervenuta la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1093/2021 del 7.04.2021, pubblicata il 27.05.2021 e divenuta definitiva per omessa impugnazione, che ha definito la controversia civile, dichiarando la cessazione della materia del contendere tra le parti per intervenuta rinuncia e, dunque, il venir meno della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. di trasferimento dell'immobile emessa dal Tribunale di Prato, posta a fondamento dell'avviso di liquidazione.

6.2. Trattandosi di documento relativo alla ammissibilità del ricorso, lo stesso è producibile in questa sede, ai sensi dell' art. 372 cod. proc. civ.

6.3. Deve dunque essere dichiarata la estinzione del giudizio, conseguente alla cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta inammissibilità, in ragione del venir meno del presupposto dell'avviso di liquidazione, oggetto del contendere.

7. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione del fatto che la decisione della Corte di Appello di Firenze ed il suo passaggio in giudicato sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso.

Domande frequenti

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