Cassazione, sentenza n. 14373 del 23/05/2024
Sentenza n. 14373 del 23/05/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14373
- Data
- 23/05/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava cartelle fondate su un ruolo straordinario, emesso per il pericolo di riscossione derivante dal fallimento della debitrice, mentre il curatore aveva presentato istanza di accertamento con adesione. La Corte ha chiarito che la sospensione prevista per l’impugnazione e per la riscossione in pendenza di giudizio, pur estesa ai coobbligati, non opera sul ruolo straordinario, che trova causa autonoma nel fondato pericolo per la riscossione. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza regionale è stata cassata con rinvio al giudice tributario di secondo grado.
Testo della pronuncia
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli n. 11/3/12 la quale aveva riunito e accolto i ricorsi introduttivi aventi ad oggetto le cartelle di pagamento ex artt.11 comma 3 e 15 bis D.P.R. n.602/1973 per II.DD e IVA 2006 e 2007 emesse nei confronti delle società Altair informatica Srl e Safin Srl, ora in liquidazione, quali detentrici ciascuna del 50% le quote della fallita CEDAT Informatica e coobbligate solidali al pagamento delle imposte della CEDAT.
2. Le riprese traevano origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva verificato la presenza di lavoratrici in nero nella società CEDAT, cui facevano seguito avvisi di accertamento e atti di contestazione sanzioni per gli anni di imposta 2006 e 2007, sia a carico della fallita, sia delle due società controllanti, dal momento che la CEDAT imputava ex art. 11 D.P.R. n.917/1986 il proprio reddito alle socie e altresì imputava direttamente l'IVA. Infine, venivano emesse le cartelle di pagamento alla base del presente processo, derivanti dall'iscrizione a ruolo straordinaria ex artt.11 comma 3 e 15 bis D.P.R. n.602/1973 per il rischio di perdita del credito derivante dal fallimento della CEDAT.
3. Il giudice di prime cure riteneva che l'istanza di accertamento per adesione presentata dal curatore del fallimento avesse sospeso i termini anche in favore delle società ricorrenti che, per l'effetto, erano da considerarsi nei termini per impugnare non solo le cartelle di pagamento, ma anche gli avvisi di accertamento sottostanti, ed accoglieva il ricorso.
4. Il giudice d'appello confermava tale decisione, ritenendo che l'istanza presentata dal curatore assicurava l'effetto sospensivo dei termini per impugnare in favore di tutti i coobbligati al pagamento dell'obbligazione tributaria come pure dei termini per la riscossione, di 90 giorni oltre alla sospensione feriale. In conseguenza, secondo il giudice, l'Amministrazione finanziaria aveva emesso le cartelle di pagamento impugnate in violazione dell' art.12 D.Lgs. n.218/1997 e la annullava.
5 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo. La Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso e, all'esito, le contribuenti sono rimaste intimate.
Motivi della decisione 6. Con un unico motivo, in relazione all' art.360 , primo comma, n.3 cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.11 , 15 bis e 88 del D.P.R. 602/73 in relazione all' art. 48 del D.Lgs. n. 270/99 , per aver la CTR respinto l'appello proposto dall'Agenzia con la seguente motivazione, si legge a pag.3 del ricorso: "avendo il curatore "presentato istanza di accertamento con adesione", dalla medesima derivava "la sospensione per tutti i coobbligati dei termini di impugnazione dell'accertamento e di quelli per la riscossione delle imposte per un periodo di 90 giorni maggiorati, nella presente fattispecie dagli altri 45 per la sospensione feriale che si applica anche in materia tributaria. "L'istanza di accertamento con adesione "pur proveniente da un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini per l'impugnazione già indicati e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio.". Per l'effetto, l'emissione delle cartelle di pagamento impugnate sarebbe avvenuta in violazione dell' art.12 del D.Lgs. n.218/1997 .
7. L'Amministrazione replica che l' art. 12 del D.Lgs. 218/97 applicato dalla CTR prevede che detta sospensione opera sui termini "per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio", mentre nel presente caso, la controversia non verte né su di un ruolo provvisorio ordinario ex art. 15 del D.P.R. 602/73 , né di un ruolo iscritto in pendenza di giudizio ex art. 68 del D.Lgs. 546/952, bensì su di un ruolo straordinario ex art. 11 n. 3 del D.P.R. 602/73 , con la conseguenza che non avrebbe potuto operare la sospensione suddetta.
8. Il motivo è fondato sotto il profilo della falsa applicazione di legge.
8.1. Va premesso che la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997 opera anche se l'istanza di accertamento con adesione è presentata dal socio o dal liquidatore di una società di capitali estinta, al quale l'amministrazione finanziaria contesti la responsabilità per i debiti tributari sociali ex art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 , in quanto l'atto impositivo, indipendentemente dalla definitività dell'avviso di accertamento eventualmente notificato alla società e non impugnato, ha natura accertativa della menzionata responsabilità (cfr. ragionando, la parte motiva di Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 2923 del 31/01/2023).
8.2. Ciò precisato, l' art.12 del D.Lgs. 218/97 rubricato "Istanza del contribuente" nel testo applicabile prevede:
"Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.".
9. Il secondo comma, nel passaggio relativo alla "sospensione, per tutti i coobbligati" precisa che la sospensione è "dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio". La riscossione oggetto di sospensione è quella dipendente dall'accertamento, come nel caso del ruolo provvisorio ai sensi dell' art. 15 del D.P.R. 602/73 o di un ruolo iscritto in pendenza di giudizio ex art. 68 del D.Lgs. 546/952, come si evince dal collegamento sia testuale che logico tra il secondo comma dell'art.12 cit. e il primo comma della medesima previsione, che espressamente menziona la notifica dell'avviso di accertamento.
La sospensione suddetta non può produrre effetto con riferimento al caso in cui si verta su di un ruolo straordinario ex artt. 11 n. 3 e 15 bis del D.P.R. 602/73 . Infatti, tale ruolo straordinario ha un'origine del tutto autonoma e distinta dalla notifica dell'avviso di accertamento (ordinaria "riscossione delle imposte in pendenza di giudizio" si cui all' art.12 del D.Lgs. 218/97 ), in quanto viene iscritto in ragione del pericolo di perdita della concreta possibilità di riscuotere il credito: "i ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione" ( art. 11 n. 3 del D.P.R. 602/73 ). Tale situazione di pericolo può ben essere determinata dal fallimento della società.
Dev'essere così affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di accertamento con adesione, l' art. 12 , secondo comma, D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 , dev'essere interpretato nel senso che la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 del medesimo decreto non può produrre effetto con riferimento all'iscrizione a ruolo straordinario ex artt. 11 n. 3 e 15 bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 , la quale trae origine non dalla pendenza del giudizio relativo al sottostante avviso di accertamento, ma unicamente dal fondato pericolo per la riscossione."
10. In applicazione del principio suddetto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, per il suddetto profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
Domande frequenti
Quanto tempo ho per oppormi alla chiusura della partita IVA inattiva?
Il titolare dispone di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare chiarimenti presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Occorre dimostrare l’attività effettiva con elementi concreti, come fatture, contratti, documentazione contabile e riscontri sui rapporti commerciali o professionali.
Posso chiedere di riattivare una partita IVA già chiusa d’ufficio?
Sì, chi ritiene illegittima la chiusura può presentare una richiesta motivata a qualsiasi ufficio territoriale. Il ripristino non è automatico: l’ufficio valuta argomentazioni e prove. Se accolta, la riattivazione produce effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni.
La riattivazione della partita IVA cancella le omissioni fiscali?
No, la riattivazione ricostruisce la posizione anagrafica ma non sana automaticamente adempimenti omessi o altre obbligazioni del periodo. Il contribuente deve verificare fatture, corrispettivi e dichiarazioni e regolarizzare quanto dovuto, se necessario mediante ravvedimento operoso.
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