Cassazione, sentenza n. 17654 del 26/06/2024

Sentenza n. 17654 del 26/06/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
17654
Data
26/06/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguardava la riqualificazione, ai fini dell’imposta di registro, di una cessione di quote societarie come compravendita immobiliare, confermata dai giudici di merito sulla base della funzione economica complessiva dell’operazione. Nel corso del giudizio di cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela l’avviso di liquidazione, dichiarando che nulla era più dovuto. Su conforme richiesta delle parti, la Corte ha pertanto dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese, senza applicare il raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 619/05/2019, depositata in data 9 aprile 2019 e non notificata, rigettava l'appello proposto da A.A. contro sentenza di primo grado che aveva respinto l'impugnazione proposta dal predetto avverso l'avviso di liquidazione n. (omissis) in forza del quale l'Agenzia delle Entrate aveva liquidato una maggiore imposta di registro, riqualificando, ai sensi dell' art. 20 D.P.R. 131/1986 , un'operazione di cessione di quote di una società in compravendita di un bene.

1.1. Secondo quanto è dato desumere dalla sentenza suindicata la Commissione Tributaria Regionale riteneva che l' art. 20 del D.P.R. 131/1986 consentiva all'Amministrazione Finanziaria di determinare l'imposta di registro a prescindere dal contenuto dell'atto portato alla registrazione, ma riqualificandolo in base alla funzione economica della complessiva operazione economica in cui tali atti risultavano inseriti ritenendo che l'assunto dell' ufficio, secondo cui l' atto sottoposto da registrazione era finalizzato a realizzare una compravendita immobiliare, appariva dimostrato da una serie di circostanze fattuali univoche e concordanti rivelatrici del vero e sostanziale effetto giuridico voluto dalle parti. I giudici di appello ritenevano, poi, infondate le ulteriori censure relative alla mancata applicazione del c.d. valore-prezzo ed alla erronea quantificazione della base imponibile.

2. A.A. ha impugnato detta sentenza sulla base di sei motivi, illustrati con memoria.

3. L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione all' udienza di discussione.

Motivi della decisione 1. Preliminarmente deve darsi atto che l'Ufficio ha comunicato di aver esercitato, in data 09/04/2024, autotutela sull'avviso di liquidazione n. (omissis) dichiarando che, per l'effetto, nulla era più dovuto all'Erario in relazione all'atto in oggetto.

2. In ragione di tale nota e di quanto chiesto dai difensori delle parti va dichiarata l'estinzione del giudizio in ragione della cessazione della materia del contendere.

3. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione della natura della pronunzia e del sovrapporsi in corso di causa, sull'orientamento di legittimità, di interventi normativi modificativi e delle conseguenti pronunce del Giudice delle leggi, che hanno conferito alla res controversa profili di novità, con conseguente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti.

4. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6°-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5°, 12 ottobre 2018, n. 25485 ; Cass., Sez. 5°, 28 maggio 2020, n. 10140 ; Cass., Sez. 5°, 9 marzo 2021, n. 6400 ; Cass., Sez. 5°, 17 giugno 2022, n. 19599 ).

P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; spese compensate.

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