Cassazione, ordinanza n. 19834 del 18/07/2024
Spese giudiziali - Difensore antistatario - Omessa pronuncia sull'istanza di distrazione - Procedimento di correzione degli errori materiali
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19834
- Data
- 18/07/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
In una precedente controversia tributaria la Corte aveva condannato la parte soccombente alle spese, omettendo però la distrazione in favore del difensore che si era dichiarato antistatario nella memoria illustrativa. La Cassazione afferma che tale omissione si rimedia mediante il procedimento di correzione degli errori materiali e che il difensore è legittimato a promuoverlo quando abbia formulato una specifica richiesta, ammissibile anche nella memoria quale ultimo atto d’interlocuzione con il collegio. Il ricorso è accolto e il dispositivo viene integrato con la distrazione; non sono liquidate ulteriori spese, data la natura amministrativa del procedimento.
Massima
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta. Nella fattispecie, era stata pronunciata la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest'ultima, che ne aveva fatto richiesta nella memoria ex art. 380-bis.1 codice procedura civile. Infatti, l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa e ciò in quanto tale memoria in sede di legittimità costituisce l'ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il collegio, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO CHE:
1. all'esito del giudizio promosso dalla "A.A. E C. Sas" nei confronti del Comune di Barano d'Ischia (NA) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 13 giugno 2017, n. 10568/08/2017 (procedimento iscritto al n. 18901/2018 R.G.), l'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione l'8 febbraio 2023, n. 3829, ha rigettato il ricorso ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e ad altri accessori di legge;
2. il difensore del Comune di Barano d'Ischia (NA) ha chiesto la correzione della predetta ordinanza (erroneamente qualificata in ricorso come "sentenza") per l'omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane in memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ;
3. la "A.A. E C. Sas" è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE:
1. il ricorso può trovare accoglimento;
2. invero, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6°-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6°-Lav., 18
novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 20 ottobre 2023, n. 29235; Cass., Sez. 5°, 26 giugno 2024, n. 17650);
3. nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest'ultima, che ne aveva fatto richiesta nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ;
4. peraltro, è pacifico che l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa (tra le tante: Cass., Sez. 29 maggio 2014, n. 12111; Cass., Sez. 2°, 11 giugno 2019, n. 15668; Cass., Sez. 5°, 7 giugno 2021, n. 15741; Cass., Sez. 6°-2, 4 ottobre 2022, n. 28782; Cass., Sez. 2°, 6 novembre 2023, n. 30822; Cass., Sez. 18 aprile 2024, n. 10509); e ciò in quanto tale memoria in sede di legittimità costituisce l'ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il collegio, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito;
5. pertanto, si dispone che il dispositivo della predetta ordinanza sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario del controricorrente, aggiungendo, dopo le parole "condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti", la locuzione ", da distrarsi in favore del difensore antistatario del Comune controricorrente, Avv. Pierpaolo Pelosi da Napoli, per dichiarato anticipo.";
5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 6 febbraio 2024, n. 5079).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione l'8 febbraio 2023, n. 3829, mediante l'aggiunta nel dispositivo, dopo le parole "condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti", della locuzione ", da distrarsi in favore del difensore antistatario del Comune controricorrente, Avv. Pierpaolo Pelosi da Napoli, per dichiarato anticipo."; dispone, altresì, che tale correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2024.
Domande frequenti
Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?
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