Cassazione, provvedimento n. 15074 del 25/07/2024
Provvedimento n. 15074 del 25/07/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15074
- Data
- 25/07/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio sul rimborso dell’imposta regionale sulla benzina, il giudice tributario piemontese ha chiesto se trovi applicazione la disciplina sulla traslazione del tributo e come debba essere ripartito l’onere di provare la mancata traslazione e l’eventuale ingiustificato arricchimento del distributore. La Prima Presidenza rileva che si tratta di una questione esclusivamente giuridica, rilevante, nuova, interpretativamente complessa e suscettibile di incidere su numerosi giudizi. Dichiara quindi ammissibile il rinvio pregiudiziale e assegna la questione alla Sezione tributaria per l’enunciazione del principio di diritto.
Testo della pronuncia
1. – Nel corso di un giudizio di appello in tema di diniego di rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione versata alla Regione Piemonte negli anni 2019 e 2020, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, con ordinanza in data 3 luglio 2024, ha sollevato il seguente rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ.: se, in materia di azione di rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) indebitamente riscossa dall'amministrazione, sia applicabile l'art. 29, comma 2, della legge 428 del 1990 nei casi di traslazione dell'imposta e quale sia il contenuto della prova in tema di esercizio del diritto al rimborso, nonché quale sia l'ambito di esigibilità di tale prova, nei confronti dei soggetti coinvolti, rispetto ai due elementi della mancata traslazione del tributo sull'utente finale e dell'ingiustificato arricchimento del distributore in caso, invece, di avvenuto trasferimento dell'onere, dato che da tali elementi possono derivare effetti sulla ripartizione del relativo onere probatorio nelle suddette azioni.
Il giudice rimettente – affermata la rilevanza della questione, non ancora specificamente affrontata dalla Corte di cassazione, ai fini della soluzione della controversia pendente – motiva sulla grave difficoltà interpretativa del dubbio sollevato e sull'ampiezza del contenzioso da esso originato.
Secondo una prima opzione interpretativa, accolta in alcune pronunce di merito, sarebbe inapplicabile al caso di specie l'art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990, mentre sarebbe destinato a operare l'art. 14 del d.lgs. 504 del 1995 che, nel disciplinare il rimborso delle accise indebitamente pagate, non contiene alcuna indicazione specifica sui soggetti legittimati a richiederlo. Seguendo questa tesi, spetterebbe alla Regione provare la traslazione dell 'IRBA in capo ai consumatori finali e l'indebito arricchimento del distributore di carburante.
Un secondo orientamento, anch'esso invalso in alcune pronunce di merito dei giudici tributari, attribuisce invece rilevanza all'obbligo per il distributore di traslare l'imposta sul consumatore finale, sicché spetterebbe alla società fornitrice della benzina provare la mancata traslazione.
2. – Questa Prima Presidenza ritiene sussistenti i requisiti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale disposto dal giudice a quo (iscritto al n. 15074 del 2024 di registro generale).
La richiesta di rinvio pregiudiziale investe una questione qualificabile come esclusivamente di diritto, concernendo l'applicabilità ai rimborsi IRBA dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990 ed il regime di ripartizione dell'onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente ed implicando, per la sua risoluzione, l'interpretazione di detta norma e di altre, nazionali ed eurounitarie, disciplinanti le accise.
Il dubbio sollevato non è stato ancora specificatamente affrontato e risolto in sede di legittimità, pur risultando pendenti alcuni ricorsi per cassazione, di recente iscrizione, proposti dalla Regione Piemonte avverso pronunce rese dallo stesso giudice a quo (registro generale n. 5389, n. 6311, n. 6866, n. 10037, n. 12077, tutti del 2024).
Sussiste il requisito della rilevanza, giacché la risoluzione della questione di diritto, nei termini in cui è stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, appare necessaria alla definizione del giudizio a quo, venendo in esso in rilievo l'applicabilità ai rimborsi IRBA dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990 e il regime di ripartizione dell'onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
L'ordinanza di rinvio dà conto delle gravi difficoltà interpretative al riguardo. Si confrontano, infatti, nell'esperienza giurisprudenziale dei giudici di merito, due indirizzi, nei quali la struttura dell'IRBA e le modalità di versamento, per come diversamente ricostruite alla luce delle norme che vengono in rilievo, sono destinate a riflettersi anche sul riparto dell'onere della prova.
L'ordinanza di rinvio, riassumendo le posizioni non collimanti emerse nelle diverse pronunce delle Corti tributarie territoriali, non manca di sottolineare la diversa ratio che ispira il citato art. 29 ( che preclude agli uffici tributari di assumere a mezzo di presunzioni che il contribuente abbia traslato l'imposta su altri soggetti, con ciò evidentemente onerandoli della relativa prova), ed il comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, recante le norme generali del processo tributario, che grava il contribuente di fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La stratificazione e la complessità del quadro normativo di riferimento, dovute al progressivo intervento di disposizioni eurounitarie, nazionali e regionali, concorre a delineare un quadro composito e – per quanto qui rileva – complesso da dipanare. Presso alcune Corti tributarie si è affermato l'orientamento che ritiene applicabile il citato art. 29, con conseguente inoperatività di presunzioni ed onere, a carico dell'Amministrazione finanziaria, di provare tanto la traslazione dell'imposta sul consumatore finale, quanto la ricorrenza dell'indebito arricchimento del distributore; presso altre Corti tributarie si ritengono, invece, applicabili anche al caso di specie i generali principi del processo tributario in tema di ripartizione dell'onere della prova (art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992), con obbligo per il contribuente di dimostrare i fatti dai quali scaturisce il suo diritto al rimborso dell 'IRBA.
La questione, infine, è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, come si può desumere sia dalle varie pronunce dei giudici tributari sul tema, sia dalla pendenza di ricorsi che pongono la stessa questione dinanzi al giudice a quo e a questa Corte di legittimità.
3.-Il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria del Piemonte deve, pertanto, essere dichiarato ammissibile, con assegnazione della relativa questione alla Sezione Tributaria, tabellarmente competente.
P.Q.M.
visto l'art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con l'ordinanza di cui in premessa e assegna la relativa questione alla Sezione Tributaria per l'enunciazione del principio di diritto.
Roma, lì 24 luglio 2024
Domande frequenti
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