Cassazione, sentenza n. 23748 del 04/09/2024

Sentenza n. 23748 del 04/09/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
23748
Data
04/09/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La Provincia aveva recuperato la maggiore ecotassa, oltre alle sanzioni, qualificando come rifiuti urbani smaltiti tal quali quelli per i quali la società aveva applicato la tariffa ridotta; i giudici di merito avevano ritenuto non provato il trattamento preventivo. La Cassazione conferma che chi invoca l’imposizione agevolata deve dimostrare l’effettiva natura dei materiali conferiti e giudica inammissibili o infondate le censure sulla valutazione dei registri e delle prove. Il ricorso principale è rigettato; quello incidentale della Provincia sulle spese è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di legittimità.

Testo della pronuncia

Oggetto di controversia è la pretesa di cui all'avviso di accertamento indicato in atti, con cui la Provincia di Pescara aveva contestato alla suindicata società, con riferimento a tre trimestri dell'anno 2006, l'insufficiente versamento del tributo per il deposito a discarica di rifiuti solidi urbani (cd. ecotassa), segnatamente dell'importo di 387.373,00 Euro (oltre sanzioni per 116.211,90 Euro), ritenendo – la Provincia – che il computo effettuato dalla contribuente (15,00 Euro per tonnellata di rifiuto) fosse errato, non considerando che i rifiuti conferiti dovevano essere qualificati come "rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali" e, quindi, soggetti al maggior tributo di 25,00 Euro per tonnellata.

2. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo – Sezione distaccata di Pescara – rgettava l'appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 207/1/2012 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, affermando – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione – che:

– la suindicata rettifica operata dalla Provincia era corretta "… poiché dai registri di carico e scarico con l'indicazione con il codice 200301 "rifiuti urbani non differenziati" non si può avere alcuna certezza che gli stessi rifiuti siano stati oggetto di trattamento (cioè separazione del materiale ferroso, differenziazione frazione secca e frazione umida) prima di essere avviati in discarica" (v. pagina n. 5 della sentenza);

– correttamente la sentenza di primo grado aveva ritenuto che "tali tipologie di rifiuti debbano essere considerati "rifiuti tal quali" con il corrispondente trattamento impositivo" (v. pagina n. 5 della sentenza);

– non era stato provato dalla contribuente l'assunto secondo il quale i rifiuti urbani non differenziati potevano essere inquadrati nella categoria dei rifiuti trattati, risultando tale qualità non riscontrabile attraverso il mero richiamo al predetto codice 200301;

– non poteva desumersi la natura dei rifiuti conferiti dall'argomento difensivo secondo il quale la discarica di C riceveva principalmente rifiuti urbani trattati indifferenziati, come riscontrato dai registi di carico e scarico, giacchè detto rilievo si fondava "… sull'erroneo presupposto dell'agevole possibilità di riscontro del trattamento e della tipologia di rifiuto, dal solo esame dei registri di carico e scarico" (v. pagina n. 5 della sentenza);

– "… le modalità di trattamento avrebbero dovuto essere specificate senza rischio di confusione le varie tipologie di rifiuti e tale punto è certamente rimasto nell'ambito della mescolanza e dell'incertezza" (v. pagine nn. 5 e 6 della sentenza);

– "… proprio l'indicazione 20.30.01 permette di ritenerli "tal quali" riferendosi a rifiuti urbani non differenziati perchè sostanzialmente riferibili (o equiparabili) a rifiuti conferiti in discarica sia come trattati sia come movimentati o smaltiti o semplicemente conferiti" (v. pagina n. 6 della sentenza);

– "… l'attività e la modalità descrittiva dei trasporti e della relativa tracciabilità si è rivelata chiaramente insufficiente da parte del contribuente, dando adito a dubbi e perplessità che hanno legittimato la richiesta della Provincia di sottoporre il rifiuto al maggior tributo", aggiungendo sul punto che "… l'onere probatorio, per dimostrare l'effettivo trattamento, spettava al contribuente e l'unico tipo di rifiuto cd. trattato proveniente dall'impianto di trattamento, poteva essere solo quello indicato con il codice 190000" (v. pagina n. 6 della sentenza);

– "le spese vanno compensate tra le parti in quanto, pur nella insufficiente attività e modalità descrittiva dei trasporti e della relativa tracciabilità, sussiste la peculiarità della fattispecie sotto il profilo dell'interpretazione normativa ed in particolare delle incertezze applicative circa la sufficienza o meno dei registri e dei codici da utilizzare al fine di determinare il maggiore onere" (v. pagina n. 7 della sentenza);

3. Deco Spa impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite servizio postale il 23/25 gennaio 2017, formulando cinque motivi di impugnazione, depositando in data 19 aprile 2024 memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

4. La Provincia di Pescara notificava, in data 4 marzo 2017, controricorso, nonché ricorso incidentale condizionato, chiedendo di rigettare l'impugnazione principale e di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite, come ulteriormente illustrato con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata in data 19 aprile 2024.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell' art. 2967 cod. civ., contestando la valutazione della Commissione regionale nella parte in cui ha posto a carico della contribuente l'onere di provare la natura del rifiuto conferito a discarica, laddove la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva affidato all'ente impositivo il compito di dimostrare i presupposti della relativa pretesa.

2. Con la seconda censura Deco Spa ha dedotto, con riguardo all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 e 12 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , 5 delle Leggi reg. Abruzzo 26 luglio 2004, n. 20 e 3 marzo 2005, n. 14, nonchè dell' art. 190 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , premettendo che detta normativa prevede che nei registri di carico e scarico i rifiuti vengano classificati secondo l'origine e, quindi, secondo la loro provenienza e che le informazioni sulle caratteristiche, qualitative e quantitative, dei rifiuti risultano dai predetti registri (in cui sono annotate l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuto ed il metodo di trattamento impiegato), per cui la Commissione regionale aveva errato nel ritenere che dai predetti registri non poteva trarsi alcuna certezza sul fatto che i relativi rifiuti erano stati sottoposti a trattamento prima di essere conferiti in discarica.

In tal modo – a dire della ricorrente – il Giudice d'appello aveva attribuito al codice CER (codice europeo rifiuti) 200301 ivi indicato l'impropria funzione di identificare la qualità del rifiuto, laddove esso dà conto della sola provenienza dello stesso, non considerando che l'avviso di accertamento si fonda sul ben diverso addebito di aver versato un importo riservato alla collocazione in discarica di rifiuti urbani trattati, la cui qualità non emergeva dai predetti registri.

Sotto tale profilo, l'istante ha, quindi, posto in evidenza che la stessa Legge reg. Abruzzo 16 dicembre 1998, n. 146 , all'art. 5, prevede che la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri e che lo stesso professionista dell'ente impositore aveva riferito, con la relazione del 5 maggio 2011 e sulla base dei registri di carico, che i rifiuti, prima del deposito in discarica erano stati, in linea generale, preventivamente lavorati presso l'impianto mobile di Via (Omissis), contestando, in definitiva, alla Commissione di aver basato la decisione sull'inconferente rilievo secondo il quale l'indicazione, con il predetto codice CER 200301, di "rifiuti urbani non differenziati, non dava alcuna certezza sul loro trattamento.

3. Con la terza ragione di contestazione l'istante ha eccepito, in ragione dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell' art. 2709 cod. civ. e dell' art. 116 cod. proc. civ., assumendo che il Giudice regionale aveva osservato come lo stesso consulente della Provincia avesse dato conto del trattamento dei rifiuti urbani nell'impianto mobile di Via (Omissis) prima del conferimento in discarica, per cui non poteva fondare la propria valutazione sull'indicato codice CER, non potendo scindere il contenuto delle scritture contabili dell'imprenditore, dovendo considerare che gli stessi registri comprovavano sia la provenienza dei rifiuti e sia la loro sottoposizione a trattamento prima del loro collocamento in discarica.

4. Con la quarta doglianza la ricorrente ha denunciato, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5 della legge reg. Abruzzo 16 dicembre 1998, n. 146 e 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 , osservando che la base imponibile del tributo è determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all' art. 12 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 .

Ha, quindi, censurato la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui aveva escluso che la verifica del trattamento effettuato e della tipologia del rifiuto potesse desumersi dal solo esame dei registri di carico e scarico, laddove il citato disposto normativo stabilisce l'esatto contrario, indicando nei menzionati registri la fronte della quantificazione del tributo, come poi dimostrato dalla relazione tecnica del 5 maggio 2011, redatta da un professionista delegato dalla Regione e posta a base dell'atto impugnato, nella parte in cui aveva dato conto del trattamento dei rifiuti urbani nell'impianto mobile di Via (Omissis), con le indicazioni in registro dell'impianto di provenienza, dei quantitativi presentati e della autorizzazioni ambientali prima del deposito in discarica.

L'istante ha, poi, lamentato che il Giudice dell'appello aveva omesso "… di motivare perché le annotazioni del trattamento rinvenienti e perfettamente riscontrabili dalla lettura del registro di carico e scarico, regolarmente tenuto, non diano prova valida della natura dei rifiuti urbani trattati assoggettati al minor tributo speciale di Euro 15/ton." (v. pagina n. 22 del ricorso).

5. Con il quinto motivo di impugnazione la società ha eccepito la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in ragione delle violazione dell' art. 116 , primo comma, cod. civ., nella parte in cui la Commissione, pur dando atto dei contenuti della citata relazione tecnica del 5 maggio 2011 circa il previo trattamento dei rifiuti presso il menzionato impianto mobile, non ne ha tratto le dovute conseguenze, rendendo una motivazione basata su di un contrasto insanabile nella parte in cui ha dato atto della conseguita prova circa l'avvenuto trattamento dei rifiuti, per poi ritenere corretta la rettifica del calcolo eseguita dall'ente.

6. Con il ricorso incidentale, invece, la Provincia ha dedotto la violazione degli artt. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 92 cod. proc. civ., assumendo che, ove il contribuente "… avesse tenuto i registri contabili secondo le prescrizioni del decreto Ronchi D.Lgs. n. 22/97 con il rigore formale richiesto e come più volte sancito dalla Cassazione, non avrebbe dato adito a controversia sull'applicabilità della tariffa tributaria" (v. pagina n. 15 del controricorso).

7. Il ricorso principale va respinto per le seguenti ragioni.

8. Risulta infondato il primo motivo di impugnazione, basato sulla contestazione del criterio di riparto dell'onere probatorio circa il trattamento dei rifiuti conferiti, che la Commissione ha addossato alla contribuente.

Tale decisione, infatti, si è uniformata al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale:

– "… tutto ciò che è conferito in discarica si presume rifiuto sottoposto al tributo previsto dall' art. 3 , commi 24 e 53, della L. n. 549 del 1995 , sicché grava sulla parte che invoca una diversa natura dei materiali conferiti al fine di ottenere l'esenzione o l'imposizione agevolata l'onere di provare la effettiva natura degli stessi ( Cass. n. 13120/2016 ; n. 30711/2011 )" (così, Cass., Sez. T., 12 aprile 2019, n. 10295);

– "… l'impostazione normativa della "ecotassa", finalizzata a favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero della materia prima e dell'energia in essi contenute, fa presumere che tutto ciò che è conferito in discarica sia rifiuto, mentre costituisce eccezione ritenere che materiali, pur conferiti in discarica, possano non considerarsi rifiuti, o che possano considerarsi rifiuti ma meritevoli di un più favorevole regime fiscale, con la conseguenza che grava sulla parte che invoca una diversa natura dei materiali, come anche il loro eventuale riutilizzo, uno specifico onere probatorio al riguardo, al fine di ottenere l'esenzione dal tributo o l'imposizione agevolata ( Cass. n. 30711/2011 )" (così Cass., Sez. T., 4 aprile 2018, n. 8268).

9. I restanti motivi presentano profili di inammissibilità e, comunque, risultano infondati; essi vanno, in parte, esaminati unitariamente, in quanto ruotano, sotto i vari aspetti prospettati, sull'erronea valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato il trattamento preventivo dei rifiuti conferiti in discarica.

10. Si esaminano, dunque, il secondo ed il quarto motivo, siccome connessi in ordine alla rilevanza da assegnare, ai fini del trattamento del rifiuto, ai registri di carico e scarico.

10.1. Il secondo motivo è inammissibile, avendo la società utilizzato impropriamente il vizio di violazione di Legge ( artt. 7 e 12 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , 5 legge reg. Abruzzo 16 febbraio 1998, n. 146 e successive modifiche, nonché art. 190 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ) per contestare, poi, nella concretezza della censura, la valutazione di merito compiuta dal Giudice regionale.

A dire della ricorrente le predette disposizioni imponevano di qualificare il rifiuto sulla base delle annotazioni risultanti dai registri di carico e scarico, risultando, quindi, non conferente l'osservazione della Commissione secondo cui "l'indicazione con il codice 200301 "rifiuti urbani non differenziati"…" non offrirebbe "… alcuna certezza che gli stessi siano stati oggetto di "trattamento"" (v. pagina nn. 4 e 5 del ricorso), attribuendo quindi al predetto codice CER una funzione di identificazione della qualità del rifiuto che non le compete.

Senonchè, tali argomenti si basano su di una lettura riduttiva della sentenza impugnata ed omettono di considerare che il nucleo essenziale della decisione del Giudice, al netto di un non sempre limpido e lineare svolgimento della narrazione (come di vedrà a proposito dell'esame del quarto motivo di impugnazione), si fonda sul rilievo secondo il quale dai menzionati "… registri di carico e scarico l'indicazione con il codice 200301 "rifiuti urbani non differenziati" non si può avere alcuna certezza che gli stessi rifiuti siano stati oggetto di trattamento (cioè separazione del materiale ferroso, differenziazione frazione secca e frazione umida) prima di essere avviati in discarica" (v. pagina n. 5 della sentenza), a cui si è aggiunto che "… le modalità di trattamento avrebbero dovuto essere specificate senza rischio di confusione le varie tipologie di rifiuti e tale punto è certamente rimasto nell'ambito della mescolanza e dell'incertezza" (v. pagine nn. 5 e 6 della sentenza), per concludere nel senso che "… l'attività e la modalità descrittiva dei trasporti e della relativa tracciabilità si è rivelata chiaramente insufficiente da parte del contribuente, dando adito a dubbi e perplessità che hanno legittimato la richiesta della Provincia di sottoporre il rifiuto al maggior tributo" (v. pagina n. 6 della sentenza).

È questo il cuore della decisione, laddove il motivo di impugnazione valorizza eccessivamente il riferimento al codice CER 200301, operato dal Giudice regionale solo come argomento aggiuntivo, ulteriore al fine di ritenere l'ambiguità, ai fini del trattamento dei rifiuti, di tale codice e corretta la valutazione dei rifiuti, in base tale codice, come "… "tal quali" riferendosi a rifiuti urbani non differenziati perché sostanzialmente riferibili (o equiparabili) a rifiuti conferiti in discarica sia come trattati sia come movimentati o smaltiti o semplicemente conferiti"(v. pagina n. 6 della sentenza), con ciò quindi senza assegnare al codice esanumerico valenza probatoria decisiva circa il mancato trattamento del rifiuto, né fondando la decisione sull'indicato codice CER, risultando, invece, la pronuncia basata, nel suo nucleo essenziale, sulla ritenuta insufficienza dell'"… attività e modalità descrittiva dei trasporti e della relativa tracciabilità…" (cfr. pagina n. 6 della sentenza).

10.2. Le riflessioni che precedono consentono di rigettare anche il quarto motivo dell'impugnazione principale.

Ed invero, benchè nella sentenza impugnata si sia affermato che la deduzione secondo la quale la Provincia era a conoscenza che la discarica di C ospitava principalmente rifiuti urbani trattati indifferenziati, oltre ad essere generica, si fondava "… sull'erroneo presupposto dell'agevole possibilità di riscontro del trattamento e della tipologia di rifiuto, dal solo esame dei registri di carico e scarico" (v. pagina n. 5 della sentenza), va riconosciuto che la decisione si è poi basata – come sopra illustrato – sulla ritenuta carenza probatoria circa il menzionato trattamento dei rifiuti, considerando che dai contenuti dei predetti registri tale prova non emergesse, residuando il rischio di confusione e di incertezza tra le varie tipologie di rifiuti.

Per tale via, al netto dell'infelice passaggio argomentativo, la decisione non risulta incisa dalla predetta considerazione, restata subvalente rispetto all'assorbente valutazione dell'inadeguato risultato probatorio desunto dai contenuti dei registri.

Ogni altra dissertazione sulla dedotta conseguita prova sul predetto trattamento, desumibile dai registri, coinvolge apprezzamenti di merito inesigibili nella presente sede e non riconducibili al paradigma censorio prescelto con il quarto motivo in esame (violazione di norme di diritto).

Allo stesso modo, non è attinente al predetto canone censorio il riferimento all'omessa motivazione sul perché le predette annotazioni nei registri non siano state ritenute idonee a dimostrare il trattamento dei rifiuti; con tale rilievo si lamenta, infatti, un ipotetico deficit motivazionale, il che induce a ribadire che va esclusa (in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall' art. 54 , comma 1, lett. b) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , applicabile ratione temporis) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione della sentenza (cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 , Cass., Sez. T., 19 gennaio 2023, n. 1615 , Cass., 1 marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. T., 8 agosto 2022 n 24449; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232 ; Cass. Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557 (p. 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679 ).

11. Anche il terzo motivo non merita accoglimento.

Intanto, non risulta appropriato il riferimento all' art. 2709 cod. civ., operando detta norma nei rapporti tra imprenditori (cfr. ex multis, Cass., Sez. I, 2 marzo 2022, n. 6871 ).

Per altro verso, il motivo non si presente autosufficiente, in quanto non riporta, né riassume nel ricorso in esame il contenuto specifico dei registri di carico e scarico nella parte in cui comproverebbero la sottoposizione dei rifiuti a trattamento prima del loro collocamento in discarica.

Quanto al contenuto della relazione del consulente della Provincia, che avrebbe riferito del trattamento dei rifiuti, va osservato che detto riferimento non ha alcuna pertinenza con la dedotta violazione dell' art. 116 cod. proc. civ.

Va, infatti, sul punto ricordato che secondo la lezione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, 30 settembre 2020, n. 20867 ) la relativa doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova non abbia operato – in assenza di una diversa indicazione normativa – secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendo al risultato di prova il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, quelle aventi valore di prova legale), oppure quando il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, laddove la prova sia, invece, soggetta ad una specifica regola di valutazione. Diversamente, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. sul punto Cass., Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472).

Nella specie, ribadendo che la pronuncia si è basata sulla ritenuta insufficienza probatoria dei registri, deve osservarsi che il motivo finisce con il censurare la valutazione fornita dal Giudice regionale in ordine al materiale probatorio acquisito agli atti, in termini con consentanei alla dedotta violazione della citata norma procedurale.

12. Va, infine, respinto anche il quinto motivo con il quale la società ha contestato la violazione dell' art. 116 cod. proc. civ. e la decisione del Giudice d'appello per non aver considerato che la relazione del 5 maggio 2011 redatta da un professionista incaricato dalla stessa Provincia e posta a base dell'avviso impugnato avesse dato atto dell'avvenuto trattamento dei rifiuti.

Si ribadiscono sul punto le osservazioni che precedono in ordine al modo con cui può essere dedotta la violazione dell' art. 116 cod. proc. civ.

Nella specie, ancora una volta, la ricorrente esprime un dissenso sulla valutazione effettuata dal Giudice regionale delle risultanze probatorie acquisite, inevitabilmente spingendo verso un inammissibile riesame di merito, peraltro su contenuti (della menzionata relazione tecnica) che la difesa della Provincia pure deduce essere stati riportati solo parzialmente.

Vale allora ribadire che secondo la giurisprudenza di questa Corte la menzionata relazione stragiudiziale non è dotata di efficacia probatoria dirimente nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato; non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass., Sez. 5°, 25 dicembre 2018, n. 33503; Cass., Sez. 5°, 11 giugno 2021, n. 16579 ; Cass., Sez. 5°, 17 giugno 2021, n. 17396 ; Cass., Sez. 5°, 24 marzo 2022, n. 9541 ).

Il Giudice di appello, quindi, non era obbligato a dare espressamente conto in motivazione della prevalenza accordata all'una o all'altra delle acquisizioni probatorie nella formazione del proprio convincimento, spettando in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (tra le tante: Cass., Sez. 5°, 17 settembre 2020, n. 19351 ; Cass., Sez. 5°, 16 febbraio 2021, n. 3941 ; Cass., Sez. 5°, 23 novembre 2021, n. 36093 ; Cass., Sez. 5°, 2 settembre 2022, n. 25962 ; Cass., Sez. 5°, 15 marzo 2023, n. 7498 ), con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio ascritto ad un elemento di prova in luogo dell'altro, sempre che il giudizio sia logicamente motivato (cfr. Cass., Sez. 5°, 9 maggio 2022, n. 14488 e Cass., Sez. T., 20 luglio 2023, 21727).

13. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Il motivo, come sopra esposto, ha censurato la statuizione con cui il Giudice regionale ha compensato le spese di giudizio, sul rilievo secondo il quale nessuna controversia sarebbe sorta se la contribuente avesse annotato correttamente nei registri il trattamento riservato ai rifiuti conferiti in discarica.

Senonchè, la predetta censura non si confronta con le ragioni della decisione, che risultano fondate sul rilievo secondo il quale "…, pur nella insufficiente attività e modalità descrittiva dei trasporti e della relativa tracciabilità, sussiste la peculiarità della fattispecie sotto il profilo dell'interpretazione normativa ed in particolare delle incertezze applicative circa la sufficienza o meno dei registri e dei codici da utilizzare al fine di determinare il maggiore onere" (v. pagina n. 7 della sentenza impugnata), per cui il motivo si presenta non specifico e dunque va dichiarato inammissibile.

Questa Corte ha affermato che le predette "altre gravi ed eccezionali ragioni" che possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio integrano una nozione elastica (cfr., tra le tante, Cass. Sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495 ) e tra esse sono annoverabili – in termini non esaustivi – la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Sez. L., 7 agosto 2019, n. 21157), la novità delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso, la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità all'epoca della notifica dell'atto impugnato; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute (cfr. Cass., Sez. VI/T., 6 ottobre 2020, n. 21459).

Anche nel giudizio tributario, le "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5a, 27 gennaio 2023, n. 2572 ; Cass., Sez. 5a, 3 febbraio 2023, n. 3429 ; Cass., Sez. 6a-5a, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5a, 8 maggio 2023, n. 12212 ; Cass., Sez. 5a, 21 luglio 2023, n. 21956 ; Cass., Sez. 5a, 17 agosto 2023, n. 24716 ; Cass., Sez. 5a, 20 ottobre 2023, n. 29226 ).

Nella specie la Commissione ha reso una motivazione fondata sulla dedotta incertezza applicativa circa la sufficienza o meno dei registri e dei codici da utilizzare, che non è stata censurata dalla Provincia e che rientra nelle ipotesi in cui questa Corte ha ritenuto ammissibile la compensazione delle spese di giudizio.

14. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

15. Sussistono, infine, i presupposti di cui all' art 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione dei rispettivi ricorsi.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale.

Compensa tra le parti spese di lite del presente grado di giudizio.

Dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , per il versamento da parte della ricorrente principale ed incidentale di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione dei rispettivi ricorsi.

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Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?

No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.

La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?

No, per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione elimina interessi, maggiorazioni e aggio, ma non la sanzione stessa. Il risparmio può quindi essere inferiore a quello ottenibile sulle cartelle relative alle imposte.

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