Cassazione, sentenza n. 23917 del 05/09/2024

Sentenza n. 23917 del 05/09/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
23917
Data
05/09/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’avviso di accertamento, intestato a una società, era stato notificato anche al suo precedente legale rappresentante, che lo aveva impugnato in proprio ottenendone l’annullamento in appello. La Cassazione afferma che chi non riveste più la rappresentanza di una società di capitali non può far valere un diritto spettante alla società; tale difetto di legittimazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo il giudicato interno. Accolto il primo motivo dell’Agenzia, la sentenza è cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Milano, spiccava avviso di accertamento n. (Omissis) per l'anno 2006 nei confronti della Ca' Sagredo Real Estate Srl notificato anche A.A. quale legale rappresentante della società.

2. Quest'ultimo impugnava l'atto emesso nei suoi confronti e la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano rigettava il ricorso.

3. A.A. proponeva appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia accoglieva, annullando quindi l'atto impugnato.

4. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR affidandosi a quattro motivi.

5. Ha resistito con controricorso il contribuente.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., 2907 c.c., 81 e 100 c.p.c., 10 , 11 , 18 e 53 del D.Lgs. n. 546/92 per non avere la CTR rilevato il difetto di legittimazione ad agire di A.A., avendo quest'ultimo proposto sia il ricorso introduttivo (come si evinceva dal contenuto dello stesso) che l'atto di appello "in proprio" (in particolare, quest'ultimo, in qualità di "legale rappresentante illo tempore di CA'SAGREDO REAL ESTATE Srl in liquidazione") e non già nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all' art.360 , primo comma, n.4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1, comma 2, 4, 5, 18, 53 e 61 D.Lgs. n.546/1992 . 1 D.Lgs. n. 545/1992 .

3. Con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all' art.360 , primo comma, n.2, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 Cost., 1, comma 2, 4, 5, 18, 53 e 61 D.Lgs. n.546/1992 , 1 D.Lgs. n.545/1992 .

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all' art.360 , primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 L. n.212/2000, 46 c.c., 31, 41-bis, 58 e 59 D.P.R. n. 600/1973 , 115 D.P.R. n.917/1986 .

5. Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.

5.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, dal ricorso (pag. 19) e dallo stesso controricorso (pag. 25), l'avviso di accertamento (Omissis) in questione – emesso nei confronti di CA'SAGREDO REAL ESTATE Srl – era stato notificato anche a A.A., quale legale rappresentante di CA'SAGREDO REAL ESTATE Srl presso il suo indirizzo privato.

5.2. Quest'ultimo ha proposto il ricorso sia in primo che in secondo grado "in proprio":

come riconosciuto dallo stesso controricorrente (v. pagg. 7 e 23 del controricorso), il A.A. ha presentato ricorso in primo grado, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, quale "rappresentante "ilio tempore" della società accertata Ca'Sagredo Real Estate Srl"; come emerge poi dalla sentenza impugnata, l'appello è stato proposto dal A.A. nella medesima qualità di "leg. rapp. illo tempore CA'SAGREDO REAL ESTATE Srl in liquidzione".

5.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "La persona fisica che, pur avendole ricoperto in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa" ( Cass. n. 26209 del 2021 ; Cass. n. 22999 del 2010 ; Cass. 19870 del 2004 ). Infatti, in forza dell' art. 81 c.p.c. secondo cui "fuori di casi stabiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", la persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale è priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società e il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato competa al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa (in tal senso Cass., n. 19870 del 2004 ; Cass., n. 29628 del 2008 ). Ciò comporta che il A.A., non essendo titolare del rapporto sostanziale fatto valere in giudizio, non avrebbe potuto far valere alcuna questione ad esso afferente, sicché, in ragione dell'originario difetto di legittimazione attiva in capo ad esso, la causa non poteva essere proposta fin dal primo grado.

5.4. Si tratta di un difetto rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo: "La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall' art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" – la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta" ( Cass. sez. un. n. 1912 del 2012 ; Cass. n. 31574 del 2018 ; Cass. n. 29505 del 2020 ).

6. La sentenza impugnata, quindi, va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta.

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa senza rinvio ex art. 382 , comma 3, c.p.c. la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;

compensa le spese processuali dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 35.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Domande frequenti

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