Cassazione, sentenza n. 23941 del 05/09/2024

Sentenza n. 23941 del 05/09/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
23941
Data
05/09/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Ufficio aveva applicato l’imposta di registro proporzionale dello 0,50% alla retrocessione di crediti precedentemente ceduti pro solvendo a garanzia dei canoni di leasing; la CTR aveva invece riconosciuto il regime agevolato previsto per i finanziamenti a medio e lungo termine. La Cassazione ha affermato che la cessione in garanzia e la successiva retrocessione non procurano nuova provvista destinabile a investimenti produttivi e conservano autonomia funzionale rispetto al leasing, sicché non beneficiano dell’imposta sostitutiva. Accolto il ricorso erariale, ha cassato la decisione e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario.

Testo della pronuncia

Oggetto di controversia è l'avviso di liquidazione indicato in atti con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione nei confronti del notaio A.A. l'imposta di registro in misura proporzionale (pari allo 0,50%) relativamente all'atto di retrocessione, da parte di Monte del Paschi di Siena Leasing E Factoring per i servizi finanziari alle imprese Spa a favore della società B.B. Sas di B.B. e C.C., dei crediti in precedenza ceduti pro solvendo da tale ultima società al citato intermediario a garanzia del pagamento del canone di locazione finanziaria (leasing) dovuto al menzionato istituto.

2. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo – Sezione distaccata di Pescara – accoglieva l'appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 442/2/2017 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti, affermando – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione – che:

– la Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 20 novembre 2017 e la Corte di cassazione con la pronuncia n. 19106 del 18 luglio 2018 avevano riconosciuto la spettanza del beneficio previsto dall' art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , dal punto di vista soggettivo, non solo alle aziende ed agli istituti di credito e cioè agli enti preposti all'esercizio del credito ed alla raccolta ed erogazione del risparmio del pubblico, ma anche agli intermediari finanziari

iscritti nell'elenco di cui all' articolo 107 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ";

– era applicabile il… regime agevolativo al contratto di leasing, rilevandosi che l'atto di cessione di crediti in garanzia è senza dubbio un atto inerente all'operazione principale di finanziamento in quanto volto a garantire l'estinzione del debito assunto dal contribuente nei confronti della società di leasing";

– in ragione dell'"… esistenza di tale rapporto di inerenza, l'atto di cessione in garanzia trova disciplina impositiva del pagamento dell'imposta sostitutiva sull'operazioni principale e, di conseguenza, gode del regime di esenzione (da imposte di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali, nonchè tasse sulle concessioni governative) stabilito dall' articolo 15 del D.P.R. 601/1973 ",

– l'art…. 15 citato inteso in senso estensivo dovrebbe portare all'applicazione dell'esenzione anche ad atti diversi dall'originario finanziamento" (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata).

3. L'Agenzia delle Entrate impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 5 luglio 2021 tramite posta elettronica certificata, formulando un unico motivo di impugnazione.

4. A.A. è restato intimato.

Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate ha eccepito, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell' art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , dell' art. 14 preleggi, in combinato disposto con l' art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , contestando la valutazione della Commissione regionale nella parte in cui aveva basato la decisione sul requisito soggettivo dell'agevolazione fiscale, dimenticando di considerare che il contratto di leasing finanziario non è un vero finanziamento e che la previsione dell' art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 prevede il regime agevolato solo alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da aziende ed istituti di credito.

Nello specifico, l'Agenzia ha posto in evidenza che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che per finanziamento a medio e lungo termine si intende qualsiasi operazione di erogazione di provvista finanziaria, con esclusione di quelle negoziazioni che non consentono di collegare la disponibilità di denaro con una data operazione di finanziamento, che ampli cioè la liquidità dell'accreditato, negando quindi tale natura alle fattispecie caratterizzate sola da una dilazione di pagamento.

Il contratto di leasing – a dire della ricorrente – non può essere qualificato come finanziamento inteso come operazione diretta all'erogazione di provvista, avendo, invece, la diversa funzione di mettere a disposizione dell'utilizzatore il bene che ne costituisce l'oggetto, con la conseguente inapplicabilità dell' art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 .

L'Agenzia ha quindi concluso, osservando che "… la cessione di un credito, volto a tutelare la propria posizione debitoria in relazione ad un finanziamento già avviato, ha una causa sua propria (nella specie di garanzia), del tutto distinta da un negozio cui accede, non avendo ad oggetto alcuna operazione finanziaria destinata a un investimento produttivo, in realtà già realizzato" (v. pagina n. 10 del ricorso).

2. Il ricorso va accolto.

3. Sulla questione giuridica coinvolta nel motivo di impugnazione ed in relazione ad una fattispecie del tutto analoga a quella in rassegna, questa Corte è, di recente, nuovamente intervenuta ribadendo principi già espressi.

4. Si è così ritenuto che nell'ipotesi in esame (cessione di credito pro solvendo a garanzia del pagamento del canone di locazione finanziaria) non operi la previsione dell' art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , che esonera dal versamento delle imposte di registro le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, tutti i provvedimenti ed atti ad esse inerenti, le garanzie a qualunque titolo prestate, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti.

5. È stato, infatti, ribadito che:

– "… la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate -in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione – in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi (Cass., Sez. 5", 29 marzo 2002, n. 4611; Cass., Sez. 5", 16 aprile 2008, n. 9930; Cass., Sez. 5", 5 marzo 2009, n. 5270; Cass., Sez. 5", 16 gennaio 2015, n. 695; Cass., Sez. 5", 15 novembre 2021, n. 34230)";

– "La questione, quindi, deve essere risolta sulla base della ratio legis della norma di agevolazione di cui al citato art. 15 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, la quale è da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possono creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale";

– "Si può perciò, ritenere che, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una situazione – come quella di specie – la quale presuppone già erogato il credito ed investita la somma corrispondente, e nella quale oggetto di regolamento negoziale è la successiva cessione del credito con finalità di garanzia, il negozio in questione non ha per oggetto un finanziamento, ma, per l'appunto, la garanzia di recupero del credito. In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento agevolato, non ricorre perché, per effetto del negozio di cessione, il cessionario non dispone di

nuovo denaro, suscettibile di impieghi produttivi ( Cass.,Sez. 5,29 marzo 2002, n. 4611 ; Cass., Sez. 5", 5 marzo 2009, n. 5270)";

– "in conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non… beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della tariffa – parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131 (nel quale espressamente rientrano: "Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge"), trattandosi di contratti caratterizzati da autonomia funzionale – seppur nel contesto di un collegamento negoziale – rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite" (così Cass., Sez. T, 16 ottobre 2023, n. 28734 ).

6. in tale direzione, quindi, e sotto il profilo tributario oggetto di controversia, l'operazione finanziaria rilevante ai fini del menzionato beneficio fiscale è quella caratterizzata dall'erogazione di una provvista finanziaria "… cioè nella possibilità di attingere danaro, in qualunque momento ciò sia necessario (così Cass., Sez. V, 29 marzo 2002, n. 4611 ), ipotesi questi non riscontrabile né nel contratto di leasing in relazione la quale era stata offerta la predetta garanzia tramite la cessione pro solvendo dei crediti e tanto meno nell'atto di retrocessione di detti crediti, all'esito dell'estinzione del debito della B.B.Sas nei riguardi del Monte dei Paschi, dovendo sul punto solo aggiungersi che, alla luce dei principi sopra ricordati, risulta preclusa un'interpretazione estensiva della nozione di finanziamento, come invece ritenuto dal Giudice regionale.

7. La sentenza impugnata non si è uniformata ai predetti principi il che comporta, in accoglimento del motivo di impugnazione, la sua cassazione.

Non solo; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell' art. 384 , primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

8. Le spese dei giudizi di merito vanno compensate, mentre seguono la soccombenza quelle di legittimità.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il controricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di 2.500,00 Euro per competenze ed al pagamento dell'importo che risulterà dai registri di cancelleria prenotato a debito.

Domande frequenti

Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?

La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.

Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?

No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.

La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?

No, per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione elimina interessi, maggiorazioni e aggio, ma non la sanzione stessa. Il risparmio può quindi essere inferiore a quello ottenibile sulle cartelle relative alle imposte.

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