Cassazione, sentenza n. 24077 del 06/09/2024

Sentenza n. 24077 del 06/09/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
24077
Data
06/09/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un fondo sovrano chiedeva il rimborso delle ritenute su dividendi percepiti indirettamente attraverso due organismi esteri, invocando l’esenzione prevista dalla Convenzione tra Italia e Oman; il giudice regionale aveva negato la qualità di beneficiario effettivo. La Cassazione ha ritenuto che il giudice dovesse esaminare concretamente le certificazioni bancarie, la struttura dei fondi e la possibile corrispondenza tra redditività degli investimenti e finalità istituzionali del fondo sovrano, senza attribuire valore preclusivo alla localizzazione successiva di una delle entità. Accolti il secondo, terzo e quarto motivo, ha cassato con rinvio per un nuovo esame.

Testo della pronuncia

Lo State General Reserve Fund (Fondo Riserva Generale) of the Sultanate of Oman (ora Oman Investment Authority), interamente posseduto e controllato dal Governo del Sultanato dell'Oman, formulava istanza di rimborso della ritenuta su dividendi ed interessi su finanziamento soci, distribuiti per gli anni 2014 e 2015 dalla A.A. Spa

La domanda di rimborso era basata sulla natura del Fondo Riserva Generale di investitore indiretto in A.A. Spa, di cui deteneva la partecipazione tramite alcune entità estere, precisamente una Limited Partnership inglese, Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership (di seguito LP) ed un Fonds Commun de Placement à Risque, Fourth Cinven Fund FCPR, (di seguito FCPR), entrambe riconducibili al fondo d'investimento Fourth Cinven Fund.

Riteneva l'istante di avere i requisiti per godere, quale beneficiario effettivo dei dividendi, ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo aggiuntivo della legge 11 marzo 2002, n. 50 , di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Repubblica italiana e Sultanato dell'Oman, dell'esenzione totale da imposta, applicata tramite ritenuta dalla partecipata italiana secondo le aliquote vigenti ratione temporis.

Formatosi il silenzio – rifiuto su detta istanza di rimborso, lo stesso fu impugnato dal Fondo Riserva Generale dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pescara, che accolse parzialmente il ricorso. Il giudice di primo grado – riconosciuta la qualità in capo al Fondo istante di beneficiario effettivo dei dividendi distribuiti da A.A. Spa e la natura di entità trasparenti di LP e di FCPR – limitò tuttavia l'accoglimento della domanda di rimborso alla ritenuta applicata sui dividendi distribuiti per l'anno 2015, respingendo invece la domanda quanto alla ritenuta applicata sui dividendi relativi all'anno 2014, sulla base di rilevate discordanze tra gli importi richiesti a rimborso dal Fondo e la documentazione offerta a supporto della domanda.

Avverso detta pronuncia, nella parte di relativa soccombenza, il Fondo Riserva Generale propose dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell'Abruzzo – sezione staccata di Pescara – appello principale, chiedendo l'accoglimento in toto della domanda.

L'Ufficio, nel resistere all'avverso gravame, spiegò a sua volta appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado per la parte in cui era risultato soccombente.

La CTR dell'Abruzzo, con sentenza n. 37-7-2021, depositata il 29 gennaio 2021, non notificata, respinse l'appello principale, accogliendo viceversa l'appello incidentale dell'Ufficio, dichiarando quindi legittimo il silenzio – rifiuto impugnato.

Nel trascrivere, a conforto del proprio assunto, ampia parte della motivazione resa da questa Suprema Corte nella sentenza n. 14756-2020 (il refuso nel riferimento all'anno 2000 è ascrivibile a chiaro errore materiale) – il giudice di appello riteneva che:

a) le certificazioni bancarie versate in atti fossero inidonee a dimostrare che il Fondo Riserva Generale fosse l'effettivo beneficiario dei dividendi distribuiti da A.A. Spa; b) dovesse disconoscersi ad entrambe le entità riconducibili al fondo d'investimento Fourth Cinven Fund la trasparenza fiscale, non avendo i dirigenti di tali organismi di investimento l'obbligo tassativo di distribuire ai propri sottoscrittori gli utili realizzati; c) l'essere dislocato il plan of business di detti fondi nel Guernsey (isola del Canale della Manica dipendente dalla Corona britannica) che, soltanto a partire dal 2016, non risultava più inserita nella black list dell'Amministrazione finanziaria dei Paesi a fiscalità privilegiata, fosse preclusivo di uno scambio d'informazioni fiscalmente valido, ciò rendendo inapplicabile la succitata invocata Convenzione contro le doppie imposizioni.

Avverso detta sentenza la Oman Investment Authority, quale successore ex lege del Fondo Riserva Generale del Sultanato dell'Oman, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Oman Investment Authority denuncia nullità della sentenza impugnata per totale assenza della concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della Convenzione e del paragrafo 5 del relativo Protocollo aggiuntivo, nonché dell'art. 6 del D.Lgs. n. 239-1996 e dell' art. 1 del D.M. 4 settembre 1996 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene non applicabile la Convenzione, nonostante la Limited Partnership inglese sia stata costituita nel Regno Unito.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della Convenzione e del paragrafo 5 del relativo Protocollo aggiuntivo, in combinato disposto con l' art. 2697 cod. civ., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non integrato lo status di beneficiario effettivo in capo al Fondo Riserva Generale, considerando a tal fine inidonea l'allegazione delle certificazioni bancarie che attestavano come l'effettivo flusso finanziario del reddito dei dividendi della A.A. Spa fosse poi confluito da FCF LP (No. 2) al Fondo.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della Convenzione e del paragrafo 5 del relativo Protocollo aggiuntivo, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha disconosciuto che il Fondo Riserva Generale fosse il beneficiario effettivo dei dividendi distribuiti da A.A. Spa, negando la trasparenza fiscale e la natura di soggetti interposti di FCPR e LP.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato.

5.1. L'essersi la motivazione della sentenza impugnata articolata essenzialmente, in mancanza di una sia pur concisa esposizione dei fatti di causa, attraverso il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 14756-2020, resa con riferimento al beneficiario effettivo in relazione alla percezione di interessi, non impedisce di cogliere agevolmente quelle che si pongono come le tre concorrenti rationes decidendi della pronuncia impugnata, basate rispettivamente: a) sulla ritenuta inidoneità delle certificazioni bancarie versate in atti a dimostrare che il dante causa della ricorrente era l'effettivo beneficiario dei dividendi derivanti dalla detenzione di partecipazioni in A.A. Spa attraverso i fondi; b) sul disconoscimento dell'affermata trasparenza fiscale ed economica di LP e FCPR, avendo la CTR sostenuto, nella parte finale della motivazione, che i dirigenti di tali organismi di investimento non avevano l'obbligo tassativo di distribuire i proventi realizzati ai propri sottoscrittori; c) sulla dislocazione dei predetti Fondi, per quanto riferito a LP, in Paese, all'epoca, a fiscalità privilegiata (Guernsey).

5.2. Non ricorre, dunque, nella fattispecie in esame, il denunciato error in procedendo con riferimento alla dedotta nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, avuto riguardo all'intellegibilità della decisione e delle ragioni poste a suo fondamento che denotano una sufficiente comprensione dei fatti di causa (cfr. Cass. sez. 3, ord. 15 novembre 2019, n. 29721 ; Cass. sez. 6- 5, ord. 20 gennaio 2015 ; Cass. sez. 5, 10 novembre 2010, n. 22845 ), tanto che le medesime sono oggetto di censura, con denuncia di specifici errores in iudicando, con i successivi motivi di ricorso.

6. I restanti motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

6.1. Premesso che l'avere la CTR localizzato nel baliato di Guernsey, inserito nell'elenco degli Stati con i quali è possibile attuare lo scambio d'informazioni di cui al D.M. 4 settembre 1996 , attuativo dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239-1996, solo a seguito della sostituzione operata dall' art. 1 , comma 1), lett. a), del D.M. 9 agosto 2016 , il principal place of business di LP non tiene conto del fatto che esso fosse, all'atto della propria costituzione, localizzato nel Regno Unito, restando pertanto un'entità di diritto inglese da un punto di vista societario e fiscale, indipendentemente dalla successiva localizzazione del proprio principal place of business al di fuori del Regno Unito medesimo, resta evidente che lo scambio d'informazioni ben avrebbe potuto e dovuto essere reso attuabile stante la natura incontroversa di fondo sovrano del già Fondo di riserva del Sultanato dell'Oman; donde la legittimazione di esso – ove provata la qualità di beneficiario effettivo dei dividendi acquisiti indirettamente dalle partecipazioni detenute dai fondi in A.A. Spa – a richiedere il rimborso delle ritenute effettuate negli anni di riferimento secondo le aliquote vigenti ratione temporis, in applicazione del paragrafo 5, punto 1, del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Mascate il 6 maggio 1998, ratificata e resa esecutiva con L. 11 marzo 2002, n. 50 ; stabilendo, infatti, il menzionato par. 5 del Protocollo aggiuntivo alla citata Convenzione che, per quanto concerne i paragrafi 1 e 2 dell'art. 10 della Convenzione medesima, in tema di imponibilità dei dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro stato contraente, sostanzialmente conforme al modello di Convenzione OCSE, "lo State General Reserve Fund, interamente posseduto e controllato dal Sultanato dell'Oman, è esente da ogni imposta sul reddito o sugli utili derivanti dagli investimenti in Italia del Fondo stesso".

6.2. Né può dirsi che, come invece eccepito dall'amministrazione finanziaria, il terzo e quarto motivo di ricorso siano inammissibili, in quanto, sub specie della deduzione di vizi di violazione di legge nell'interpretazione della citata normativa convenzionale con riferimento all'incidenza dell'onere probatorio ricadente sulla Autorità richiedente il rimborso, miranti in realtà ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata dal giudice di merito. Il terzo, essendo mancata un'effettiva disamina da parte del giudice tributario di appello delle certificazioni bancarie prodotte, volte ad attestare che l'effettivo flusso finanziario erogato da A.A. Spa a LP fosse poi confluito nel patrimonio della ricorrente; il quarto, anche in relazione al dedotto profilo d'inammissibilità con riferimento all'assenza di specifica contestazione dell'interpretazione delle rispettive clausole statutarie, omologhe secondo quanto confermato dall'Agenzia delle entrate, secondo le regole di ermeneutica contrattuale, in punto di discrezionalità, seppur definita "non ampia" dei dirigenti dei Fondi, di non porre in essere la distribuzione dei dividendi ai sottoscrittori laddove essa dovesse impedire il rispetto delle obbligazioni di pagamento presenti e future; potendo in realtà la natura di beneficiario effettivo discendere, oltre che da specifiche clausole legali e-o contrattuali, anche sulla base di fatti e circostanze, secondo quanto peraltro desumibile, con riferimento ad esempi nei quali il beneficiario diretto dei dividendi non abbia il diritto di utilizzare e godere dei dividendi medesimi, dal Commentario all'art. 10, par. 12.4, del Modello di Convenzione OCSE, versione 2017, in linea con quanto già indicato nella precedente versione 2014, commentario cui la giurisprudenza di questa Corte – cfr. Cass. SU 25 marzo 2021, n. 8500 , par. 35, in motivazione- riconosce natura di soft law, idonea a fungere da strumento d'indirizzo ed ausilio nell'interpretazione dell'esatto contenuto e delle finalità delle convenzioni internazionali basate sul relativo modello), "showing that, in substance, the recipient clearly does not have the right to use ad enjoy the dividend uncontrastrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person".

Nel caso di specie, avrebbe dovuto avere, nel sindacato che il giudice tributario era chiamato ad esprimere una primaria o almeno concorrente valutazione, viceversa del tutto omessa, la presunzione di corrispondenza, se non contraddetta da diversi elementi di prova, della redditività degli investimenti nella società italiana attraverso i Fondi alle finalità istituzionali del Fondo generale di Riserva del Sultanato dell'Oman al fine della dimostrazione della sua natura di beneficiario effettivo (beneficial owner) dei dividendi.

7. Il ricorso va pertanto, in conclusione, accolto nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va, per l'effetto, cassata in relazione ai motivi secondo, terzo e quarto accolti, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell'Abruzzo – sezione staccata di Pescara – in diversa composizione, cui resta demandata anche la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado dell'Abruzzo – sezione staccata di Pescara – in diversa composizione, cui demanda anche la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

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