Cassazione, provvedimento n. 32261 del 13/12/2024
Provvedimento n. 32261 del 13/12/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32261
- Data
- 13/12/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudice tributario aveva chiesto se all’indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza del personale del MEF fossero applicabili entrambi gli abbattimenti previsti dall’art. 19, comma 2-bis, TUIR. La Cassazione ha rilevato che proprie pronunce recenti avevano già escluso l’abbattimento commisurato ai contributi dei lavoratori, poiché il Fondo non è alimentato da contributi previdenziali direttamente a loro carico. Mancando il requisito della novità della questione, il rinvio pregiudiziale è stato dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
1. – Nel corso di un giudizio tributario promosso da un ex dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze (M.E.F.) nei confronti della Direzione Provinciale di Napoli della Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la richiesta di rideterminazione dell'importo erogatogli dal Fondo di Previdenza del Personale del Ministero delle Finanze (Fondo) a titolo di indennità aggiuntiva di fine rapporto, maturata dopo 39 anni di iscrizione al medesimo Fondo – denunciandone l'erroneo assoggettamento alla tassazione IRPEF del 23%, senza che fossero operati gli abbattimenti di imponibile previsti dall'art. 19, comma 2 bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e, dunque, in violazione di detta norma in combinato disposto con l'art. 17, comma 1, lett. a), dello stesso T.U.I.R. -, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha disposto, con ordinanza depositata l'11 ottobre 2024, il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., per la risoluzione della questione di diritto avente ad oggetto un dubbio interpretativo – non fatto oggetto di apposito quesito – in ordine alla portata del citato art. 19, comma 2 bis, ovvero se siano applicabili sulla predetta indennità erogata dal Fondo, alla cessazione dal servizio, entrambe le riduzioni previste dalla norma stessa, ossia della somma di lire 600.000 (euro 309,87) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale (comma 2 bis, prima parte), nonché della somma pari alla percentuale dell'indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza (comma 2-bis, ultima parte).
2. – L'ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 23545 del 2024.
3. – La Corte di Giustizia Tributaria rimettente evidenzia che la convenuta Agenzia delle Entrate, riportandosi anche a proprie circolari (da ultimo, la circolare n. 1/2024 del 21.12.2023), ha "aderito parzialmente alle ragioni dell'istante", riconoscendo come dovuto "solo uno dei due abbattimenti richiesti" e, segnatamente, quello di euro 309,87 di cui alla prima del comma 2 bis dell'art. 19 del T.U.I.R., negando, però, che spettasse anche l'altro abbattimento, contemplato dall'ultima parte di detta disposizione, difettando tra le entrate del Fondo proprio quella prevista dalla legge, ossia "il versamento di contributi a carico di dipendenti".
4. – Il giudice a quo osserva che "sulla questione" si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità (Cass.: Sez. V, n. 19859 del 5 ottobre 2016; Sez. V, n. 2458 del 31 gennaio 2017; Sez. VI-5, n. 25396 del 25 ottobre 2017), affermando che, «in tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo, peraltro, la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto».
Il rimettente pone, quindi, in risalto che la giurisprudenza innanzi richiamata ha, altresì precisato che il "fondo in questione, alla luce delle fonti normative che lo hanno istituito (v. d.P.R. n. 211/1981) e che lo disciplinano (in particolare, d.P.R. n. 1034/1984), eroga agli iscritti – quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, dei ruoli del personale dell'amministrazione – un'indennità che ha funzione previdenziale, e che viene determinata in rapporto al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle Finanze, ivi compresi i periodi di assenza utili ai fini della pensione … L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata".
5. – La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sostiene, però, che "la questione in oggetto presenta dunque difficoltà interpretative in ragione di quanto sopra espresso, in mancanza di un orientamento recente della Suprema Corte, tenuto altresì conto che la questione è essenziale per la definizione del presente giudizio, ed è suscettibile di essere posta in numerosi altri giudizi dello stesso tipo".
6. – Il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto, in via assorbente dell'esame di ogni altro profilo, il requisito della novità della questione, richiesto dall'art. 363-bis cod. proc. civ.
7. – La questione interpretativa posta dal rimettente si incentra essenzialmente – come è dato evincere dalla saldatura della ricostruzione della vicenda processuale con le ulteriori osservazioni svolte nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale – sulla applicabilità dell'abbattimento fiscale previsto dall'ultima parte dell'art. 19, comma 2 bis, del TUIR all'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze, giacché lo stesso giudice a quo dà atto che, quanto alla applicabilità della detrazione di euro 309,87 (già lire 600.000), di cui alla prima parte dell'anzidetta disposizione, è la stessa Agenzia delle Entrate a convenire in tal senso, secondo un indirizzo rinvenibile anche nella giurisprudenza di questa Corte.
8. – Tuttavia, pure il residuo dubbio ermeneutico del rimettente è da ritenersi superato, essendo stato sciolto da recenti pronunce della Sezione Tributaria di questa Corte, successive al deposito della stessa ordinanza ex art. 363-bis cod. proc. civ., con le quali si è affermato il principio secondo cui «alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.» (Cass.: Sez. V, n. 27341 del 22 ottobre 2024 e Sez. V, n. 27348 del 22 ottobre 2024).
9. – Rinvenendosi, dunque, nella giurisprudenza di questa Corte, sebbene successiva al deposito dell'ordinanza di rimessione (così anche il decreto presidenziale, ex art. 363-bis, cod. proc. civ. n. 20830 del 25 luglio 2024), il principio idoneo ad orientare la soluzione della questione interpretativa posta, il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Visto l'art. 363-bis c.p.c., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con l'ordinanza in premessa.
Roma, 13 dicembre 2024
Domande frequenti
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