Cassazione, ordinanza n. 24697 del 13/09/2024
Processo tributario - Omessa pronuncia sulla istanza di distrazione delle spese - Correzione degli errori materiali
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24697
- Data
- 13/09/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il difensore aveva chiesto di correggere una precedente ordinanza della Cassazione che, pur liquidando le spese, aveva omesso di disporne la distrazione richiesta. La Corte ha ribadito che tale omissione non riguarda una domanda autonoma e deve essere rimossa mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche alle pronunce di legittimità, anziché con gli ordinari mezzi d’impugnazione. Ha quindi integrato d’ufficio il dispositivo della precedente ordinanza con l’attribuzione delle spese al difensore anticipatario, senza adottare una nuova statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Massima
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 codice procedura civile, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, codice procedura civile, che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391bis codice procedura civile, anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. con la suindicata ordinanza resa nel giudizio iscritto al n. RG 12379/2019 questa Corte rigettava il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate – Territorio contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4376/7/2018 depositata il 15 ottobre 2018, condannandola al pagamento delle spese di lite nella misura di 5.600,00 Euro oltre accessori;
2. con istanza del 3 marzo 2021 A.A. segnalava l'errore materiale contenuto nella predetta ordinanza nella parte in cui non aveva provveduto alla distrazione delle spese in favore dell'avv. Giuseppe Greco;
3. con decreto presidenziale del 7/8 aprile 2022 è stata disposta la trasmissione del predetto provvedimento e della citata ordinanza della Corte per l'iscrizione a ruolo, di ufficio, del procedimento di correzione di errore materiale;
4. la Cancelleria ha comunicato in data 11 aprile 2024 al ricorrente ed all'Agenzia delle Entrate (parti costituite nel menzionato procedimento) la data di udienza;
Motivi della decisione
1. questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui "In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. , e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 – bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione" (così, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T., 9 maggio 2024, nn. 12545, 12729 e 12739, che richiamano Cass., Sez. U., n. 16037/2010 e Cass. n. 12962/2012; nello stesso senso, Cass., Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5082);
2. all'esito della novella di cui al D.Lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell'art. 380 – bid cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all'art. 380-bi's.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.;
3. nel controricorso del 10 maggio 2019, notificato il 16 maggio 2019 2021, l'avv. Giuseppe Greco aveva concluso per la condanna alle spese di giudizio "da distrarsi a favore del sottoscritto difensore anticipatalo";
4. deve pertanto provvedersi di ufficio, ai sensi dell'art. 391 – bis cod. proc. civ., alla suddetta correzione, dal momento che l'ordinanza manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità;
5. nessun provvedimento sulle spese deve essere qui adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013);
P.Q.M.
dispone che nella ordinanza di questa Corte n. 28111/2020, resa nel giudizio iscritto al n. RG 12379/2019 e depositata in data 10 dicembre 2020, alla pagina n. 2, dopo le parole "oltre accessori", sia da intendere aggiunta la locuzione "con attribuzione a favore dell'avv. Giuseppe Greco".
Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente correzione sull'originale della ordinanza predetta.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2024.
Domande frequenti
Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?
La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.
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