Cassazione, ordinanza n. 24721 del 16/09/2024

Obbligazione tributaria - Sanzioni e interessi - Termine di prescrizione

Tipologia
Sentenza
Numero
24721
Data
16/09/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio verteva sulla prescrizione di sanzioni e interessi iscritti a ruolo, dichiarata quinquennale dal giudice d’appello per due cartelle; l’Agenzia sosteneva invece l’applicazione unitaria del termine decennale previsto per il tributo principale. La Cassazione ha ribadito che interessi e sanzioni, se non fondati su una sentenza irrevocabile, si prescrivono in cinque anni, acquistando gli interessi autonomia dopo la loro insorgenza. Il termine decennale dell’actio iudicati opera soltanto in presenza di giudicato; pertanto il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.

Massima

Quanto alla durata del termine di prescrizione relativo alle sanzioni ed agli interessi conseguenti al mancato pagamento di tributi, gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, codice civile, che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale. Tale principio, risulta in linea con altri precedenti, secondo i quali, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, codice civile. Sicché, il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative e degli interessi è assoggettato al termine di prescrizione decennale, previsto dall'art. 2953 codice civile per l'actio iudicati, solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato, mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RITENUTO CHE

Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Genova, A.A. impugnava una comunicazione di iscrizione ipotecaria e le relative cartelle presupposte, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario iscritto a ruolo nei suoi confronti.

Dichiarata, in primo grado, la cessazione della materia del contendere sull'intera controversia, sebbene tale pronuncia fosse stata richiesta relativamente a solo alcune cartelle, in appello veniva parzialmente accolta l'impugnazione del contribuente e, con riferimento a due cartelle, veniva dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'Agenzia delle entrate per sanzioni e interessi. In particolare, la CTR riteneva applicabile l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. solo ai tributi, mentre per le sanzioni e per gli interessi, riteneva applicabile la prescrizione quinquennale, in virtù rispettivamente degli artt. 20 , comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e 2948, comma 1, n. 4, c.c.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, sulla base un solo motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. Sono rimasti intimati la AMIU GENOVA Spa e il Comune di Genova.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico motivo di doglianza, l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 2946 c.c. e dell' art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997 , in relazione all' art. 360 , n. 3, c.p.c., poiché il termine di prescrizione del credito tributario doveva considerarsi unitario e doveva essere rinvenuto in quello applicabile all'obbligazione principale, destinato ad estendersi anche alle componenti accessorie. Il termine quinquennale di cui all'art. 20 troverebbe applicazione solo se le sanzioni vengono richieste autonomamente e non contestualmente al tributo principale. La ricorrente richiama, in particolare, l' art. 24 , comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997 , secondo cui per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce e la giurisprudenza della S.C. (e, segnatamente, la pronuncia n. 10549/2019), che valorizza la unitarietà del termine di prescrizione.

2. Il motivo è infondato.

Ed invero, quanto alla durata del termine di prescrizione relativo alle sanzioni ed agli interessi conseguenti al mancato pagamento di tributi, recentemente la Suprema Corte ha affermato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall' art. 2948 , n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale ( Cass. n. 2095/2023 , Rv. 666756-02).

Tale principio, affermato anche da arresti più recenti ( Cass. n. 4969/2024 , conf. n. 13781/2023, non massimati), risulta in linea con altri precedenti, secondo i quali, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall' art. 20 , comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall' art. 2948 , comma 1, n. 4, c.c. ( Cass. n. 7486/2022 , Rv. 664137-01; nello stesso senso n. 5577/2019, Rv. 652721-02).

Sicché, secondo la costante giurisprudenza della S.C., il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative e degli interessi è assoggettato al termine di prescrizione decennale, previsto dall' art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato, mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall' art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997 .

3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, risulta corretta la decisione impugnata, che ha applicato il termine di prescrizione quinquennale, e non decennale, al credito per sanzioni ed interessi.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e la parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore del contribuente controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Nulla sulle spese con riferimento alle altre parti rimaste intimate.

Rilevato che la parte soccombente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' art. 13 , comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;

condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore di A.A. delle spese del giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre Euro 200 per esborsi e 15% per spese forfettarie, accessori come per legge.

Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile della Corte, l'11 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2024.

Domande frequenti

Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?

La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.

Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?

No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.

La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?

No, per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione elimina interessi, maggiorazioni e aggio, ma non la sanzione stessa. Il risparmio può quindi essere inferiore a quello ottenibile sulle cartelle relative alle imposte.

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