Cassazione, sentenza n. 25932 del 02/10/2024

Sentenza n. 25932 del 02/10/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
25932
Data
02/10/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio di rinvio sulla TIA 1, il giudice regionale aveva accolto integralmente l’appello del gestore senza individuare le porzioni dello stabilimento produttive di rifiuti speciali e quelle soggette al tributo. La Cassazione ha rilevato una carenza assoluta di motivazione: occorreva applicare concretamente il precedente principio di diritto, distinguendo le superfici tassabili da quelle esenti e verificando separatamente quota fissa e quota variabile alla luce delle prove. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice tributario regionale in diversa composizione.

Testo della pronuncia

La Corte di giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo in sede di rinvio per annullamento della precedente decisione da parte della sentenza della Cassazione n. 8205 del 2 marzo 2022 , ha accolto l'appello della HERA Spa;

2. ricorre in cassazione la contribuente Ceva logistics Srl con due motivi di ricorso (1- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli art. 111, Costit. E 132 cod. proc. civ.; 2- violazione degli art. 62 , D.Lgs. 507 del 1993 , art. 195 , D.Lgs., n. 152 del 2006 , art. 14, D.Lgs. n. 201 del 2011, art. 1 , comma 649, legge n. 147 del 2013 , violazione D.Lgs. 116 del 2020 e 16 del 2014, violazione regolamento Tares e Tari del Comune di Castel San Pietro Terme e della circolare M.E.F. del 12 aprile 2021, per aver sottoposto a tassazione tutte le aree senza escludere quelle esenti per legge indicate anche dalla sentenza rescindente della Cassazione);

2. HERA Spa ha resistito con controricorso, come integrato da memoria di replica;

3. la Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore Stanislao De Matteis, ha depositato conclusioni scritte, ribadite anche in udienza, di accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso e fondato, assorbito logicamente il secondo motivo, e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla C.G.T. di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese di questo giudizio.

1. 1. Preliminarmente si deve ritenere infondata la richiesta di inammissibilità del ricorso effettuata dal Comune controricorrente, per mancanza di specificità del ricorso.

Il ricorso, infatti, risulta autosufficiente, contenendo ampiamente i dati di fatto della questione. Del resto, "Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 366 , comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito" (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).

Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in diritto della questione controversa, in quanto richiama l'annullamento della precedente decisione da parte della Cassazione e l'assenza di qualsiasi motivazione da parte della sentenza impugnata che si e limitata unicamente alla sintesi della sentenza della Cassazione senza motivare "la riforma dell'appello".

2. La Corte di Cassazione con la decisione n. 8205 del 2 marzo 2022 aveva annullato la precedente sentenza della Corte di merito in quanto era necessario compiere accertamenti sui seguenti dati di fatto: "a) la comprovata produzione di rifiuti speciali in una porzione (per quanto estesa) dell'insediamento produttivo non escludeva, né logicamente ne giuridicamente, la produzione nello stabilimento 'anche' di rifiuti urbani ordinari;

produzione che non doveva essere dimostrata ad onere dell'ente impositore, in quanto ex lege ricollegata al solo ed obiettivo fatto materiale della detenzione dei locali, secondo quanto su richiamato; b) la prova della produzione di rifiuti speciali da parte della società contribuente, come riferito dalla stessa Commissione Tributaria Regionale, era stata comunque fornita con riguardo non alla totalità delle aree occupate, ma soltanto alla 'gran parte' di esse, il che poneva il problema (non considerato dal giudice di merito) di individuare con esattezza (con onere probatorio a carico della stessa società contribuente che intendeva in tal modo fruire del regime speciale di favore) le superfici esentate dall'imposizione in rapporto a quelle complessivamente detenute dalla società e normalmente produttive di rifiuti urbani ricompresi nell'ordinario ciclo di privativa comunale; c) tanto la 'gran parte' delle superfici produttive di rifiuti speciali, quanto le residue aree occupate, strutturalmente e funzionalmente idonee alla produzione di rifiuti urbani ordinari, concorrevano senza riduzione o esenzione di sorta al pagamento della quota fissa del tributo, in quanto – come detto – diversamente finalizzata. Tutti questi aspetti deponevano quindi per la necessità che il giudice tributario, nell'ambito di un tipico procedimento avente natura di impugnazione-merito, accertasse la almeno parziale fondatezza della pretesa tributaria in relazione sia alla almeno concorrente produzione di rifiuti urbani ordinari o a questi assimilati, sia al concorso alla quota fissa del tributo (TIA 1, per gli anni dal 2003 al 2009) da parte dell'intera superficie detenuta".

La sentenza oggi impugnata si limita a riportare stralci della decisione della Cassazione e ad accogliere totalmente l'appello della HERA Spa senza accertare, in fatto, le aree escluse, produttive di rifiuti speciali autonomamente smaltiti. La sentenza, pertanto, ha una carenza assoluta di motivazione non avendo compiuto nessuna analisi della situazione complessiva delle aree sottoposte a tassazione. La Corte di merito avrebbe dovuto dar conto dell'applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella decisione di annullamento nella fattispecie concreta distinguendo, in relazione alle prove delle parti, le aree tassabili da quelle esenti, individuando i presupposti di fatto per l'applicazione della TIA 1, per la quota fissa e per quella variabile.

2. 1. Conseguentemente si configura il vizio denunciato con il ricorso in cassazione di totale assenza della motivazione: "In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione per relationem ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ritenuto affetta da nullità la decisione impugnata per avere la stessa omesso ogni riferimento ai fatti di causa ed alle ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria)" (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17403 del 03/07/2018, Rv. 649381 – 01).

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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