Cassazione, ordinanza n. 26439 del 10/10/2024
Processo tributario - Contributo Unificato - Iscrizione ipotecaria
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26439
- Data
- 10/10/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente aveva impugnato l’invito a integrare il contributo unificato, sostenendo di avere contestato soltanto un’iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle cartelle presupposte; la CTR aveva accolto l’appello. La Cassazione ha stabilito che il valore della lite coincideva con i crediti tributari garantiti dall’ipoteca, al netto di interessi, sanzioni e accessori: considerare nuovamente il valore delle singole cartelle avrebbe duplicato il prelievo. Poiché la domanda non aggrediva autonomamente le cartelle ma faceva valere il vizio dell’atto consequenziale, il ricorso del Ministero è stato rigettato.
Massima
Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria. L'importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato. Il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546/1992, è quindi l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 546/1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, come nel caso di specie, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno di tale pretesa. La Direttiva n. 2 del 14 dicembre 2012 del Ministero delle Finanze, rispondendo ad un quesito avente ad oggetto le modalità di determinazione del valore di lite ai fini del calcolo del contributo unificato nell'ipotesi di impugnazione di un avviso di fermo o di ipoteca, ha stabilito che l'avviso di fermo e l'iscrizione di ipoteca sono atti prodromici alla riscossione coattiva dei crediti tributari e detti provvedimenti sono, altresì, impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ex articolo 19, comma 1, lettere e-bis) ed e-ter), del Decreto Legislativo n. 546/1992. Al fine della quantificazione del valore del contributo unificato, nel caso di specie, occorre tener conto esclusivamente del valore dei crediti tributari, al netto di interessi, sanzioni e altri oneri accessori, per i quali viene effettuata la richiesta di fermo o di iscrizione ipotecaria.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato che
1. A.A. impugnava l'invito al pagamento del contributo unificato, sostenendo di aver voluto impugnare solo l'iscrizione ipotecaria, e non anche le prodromiche cartelle di pagamento.
2. La CTP di Ragusa rigettava il ricorso.
3. Sull'impugnazione della contribuente, la CTR Sicilia accoglieva il gravame, affermando che "…nella fattispecie in esame, la circostanza che l'oggetto del contenzioso fosse costituito da un atto di iscrizione ipotecaria, implica l'unitarietà della controversia, a prescindere dall'eventuale esercizio del rimedio recuperatorio avverso gli atti ad essa prodromici".
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di un unico motivo. A.A. ha resistito con controricorso.
Considerato che
1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 , comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, con il ricorso n. RG 537/2016, la contribuente aveva impugnato, oltre all'avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria, sei cartelle di pagamento, di cui avrebbe chiesto l'annullamento.
1.1. Il motivo è infondato.
Preliminarmente, destituita di fondamento è l'eccezione, formulata dalla contribuente, secondo cui il Mef non avrebbe impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato che non si trattava di ricorso cumulativo, con la conseguenza che lo stesso sarebbe passato in giudicato. Invero, la censura formulata dal Ministero si concentra, in realtà, proprio sul profilo della configurabilità di un ricorso cumulativo si legge a pag. 5 del ricorso, difatti, che "…con il ricorso numero RGR 537/2016 la ricorrente impugnava sette distinti atti (un avviso di iscrizione ipotecaria e sei cartelle di pagamento)".
Del pari, destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, atteso che il Ministero ha trascritto, alle pagine 1, 2 e 5 del ricorso per cassazione, i passaggi maggiormente significativi del ricorso n. RG 537/2016 proposto dalla A.A. dinanzi alla CTP di Ragusa.
Da ultimo, l'unico motivo formulato non può reputarsi generico, in quanto con lo stesso viene chiaramente indicato il punto della decisione di secondo grado che è stato impugnato, da identificarsi nella circostanza che, secondo l'assunto del Ministero, la contribuente avrebbe contestato, nel giudizio-base, non solo l'avviso di iscrizione ipotecaria, ma anche le sei cartelle di pagamento, con inevitabili ricadute sulla quantificazione del contributo unificato da versare.
1.2. Ciò debitamente premesso, l'art. 12 , comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 recita "per le controversie di valore fino a tremila Euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste".
L'art. 12 riportato è norma che introduce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dai giudizi civili, con conseguente inapplicabilità della disposizione generale di rinvio al codice di procedura civile stabilita dall'art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 , ciò in ragione della specificità del processo tributario.
Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Commissione Tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria).
L'importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato.
Il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12 , comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , è quindi l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato ( Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021 ).
Nel caso di specie, alla stregua di quanto trascritto da entrambe le parti e, in particolare, del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla CTP, la contribuente, con il ricorso proposto avverso l'iscrizione ipotecaria, ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento, oltre che per vizi suoi propri, per intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva a seguito della mancata notificazione delle sottese cartelle.
Le Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 ; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 34346 del 15/11/2021 ) hanno chiarito che "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall' art. 19 , comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (ed è il caso di specie), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa" (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018 , in consolidamento di Cass., Sez U, 5791/2008 ).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte è dunque senz'altro consentito al contribuente impugnare una iscrizione ipotecaria al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
La Direttiva n. 2 del 14 dicembre 2012 del Ministero delle Finanze, rispondendo ad un quesito avente ad oggetto le modalità di determinazione del valore di lite ai fini del calcolo del contributo unificato nell'ipotesi di impugnazione di un avviso di fermo o di ipoteca, ha stabilito che "L'avviso di fermo e l'iscrizione di ipoteca sono atti prodromici alla riscossione coattiva dei crediti tributari. Detti provvedimenti sono, altresì, impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ex articolo 19, comma 1, lettere e-bis) ed e-ter), del D.Lgs. n. 546/1992 . Al fine della quantificazione del valore del contributo unificato, nel caso di specie, occorre tener conto esclusivamente del valore dei crediti tributari, al netto di interessi, sanzioni e altri oneri accessori, per i quali viene effettuata la richiesta di fermo o di iscrizione ipotecaria".
Alla luce di quanto detto, la A.A., al fine di determinare il valore della lite, avrebbe dovuto procedere alla somma degli importi dei tributi sottesi alle singole e sole cartelle di natura tributaria richiamate nell'iscrizione ipotecaria, al netto delle sanzioni ed interessi. Ed in effetti correttamente ha calcolato il valore dell'iscrizione ipotecaria in Euro 31.043,41, su cui poi ha determinato l'importo del contributo unificato dovuto.
In quest'ottica, pretendere di calcolare il c.u. anche sul valore delle sei cartelle di pagamento sottese comporterebbe una duplicazione della richiesta contributiva.
2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 , comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M. rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Conclusione Così deciso in Roma il 17 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2024.
Domande frequenti
Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?
Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.
Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?
No. La verifica dell'articolo 48-bis e il pignoramento presso terzi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973 sono strumenti autonomi: l'agente della riscossione può notificare il pignoramento anche senza una verifica attivata.
Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?
La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.
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