Cassazione, sentenza n. 27705 del 25/10/2024
Sentenza n. 27705 del 25/10/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27705
- Data
- 25/10/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la validità dell’adesione a un processo verbale di constatazione, comunicata senza utilizzare il modello prescritto e senza allegare il documento d’identità del dichiarante; i giudici di merito avevano accolto la posizione della contribuente. La Cassazione ha stabilito che tali difformità formali non determinano nullità in assenza di una previsione legislativa, purché siano identificabili la volontà di aderire, il verbale interessato e il soggetto istante. Non essendo state indicate concrete carenze sostanziali, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania ha rigettato l'appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva accolto il ricorso della GISOL Srl contro il silenzio rifiuto dell'istanza della stessa contribuente di adesione al p.v.c. della G.d.F. dell'1 dicembre 2008, nonché contro due avvisi d'accertamento, attinenti gli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi sulla scorta di quest'ultimo atto.
La contribuente si è difesa con controricorso.
All'esito di udienza camerale innanzi la sezione VI di questa Corte, il ricorso, con ordinanza interlocutoria, è stato rimesso a questa sezione.
Il Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, con requisitoria scritta, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell' art. 83 , comma 18, del D.L. n. 112 del 2008 , convertito
dalla legge n. 133 del 2008 , nonché dell' art. 5 bis del D.Lgs. n. 218 del 1997 .
Assume infatti la ricorrente, nella sostanza, che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere che l'effettuazione, da parte della contribuente, della comunicazione dell'adesione, prevista dall'articolo 5-bis del d-lgs. n. 218, con modalità diverse da quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e senza allegazione della copia di un documento di identità della persona fisica dichiarante, non sia nulla, come invece dovrebbe concludersi in base all' art. 4, comma 1, del medesimo provvedimento.
Il motivo è infondato.
Invero l' art. 83 , comma 18-quater, del D.L. del 25 giugno 2008 n. 112 , convertito con modifica dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 , nel disporre che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall' articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 .", non prevede che tali modalità, una volta dettate dal provvedimento direttoriale, debbano essere rispettate a pena di nullità, come invece stabilisce l'art. 4, comma 1 del provvedimento adottato. Difetta, pertanto, una fonte legislativa alla quale ricondurre tale causa d'invalidità.
Peraltro, la stessa circolare n. 55/E/2008 , invocata dalla ricorrente, pur prevedendo che la comunicazione debba essere effettuata utilizzando l'apposito modello approvato con il predetto provvedimento del Direttore dell'Agenzia, chiarisce, al punto 4, che "ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis l'adesione non richiede l'espletamento di particolari formalità, traducendosi in una semplice comunicazione del contribuente all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente" ed elenca gli elementi della comunicazione essenziali, che consentano di individuare con esattezza il p.v.c. oggetto dell'adesione ed il soggetto che presenta la comunicazione.
La stessa prassi erariale, quindi, esclude ogni automatismo tra violazione di forme prescritte dell'adesione e della sua comunicazione ed invalidità della medesima adesione, accedendo piuttosto ad un'interpretazione che privilegia la sostanza della manifestazione di volontà del contribuente.
Tale prospettiva va condivisa, anche in chiave di tutela del buon andamento della stessa pubblica amministrazione e, soprattutto, della buona fede e dell'affidamento nel rapporto tra fisco e contribuente, tanto più in considerazione del favor che deve riconoscersi, nell'interesse di entrambi, al ricorso a strumenti di possibile composizione della lite tributaria, laddove vengano utilizzati nel rispetto dei limiti sostanziali predisposti dall'ordinamento.
Nel caso di specie, il motivo non evidenzia in che modo la formulazione dell'istanza di adesione de qua, senza ricorrere al modulo prescritto dal predetto provvedimento, abbia compromesso effettivamente l'esatta individuazione degli elementi definiti essenziali dalla prassi. Su analoga carenza delle censure dell'Ufficio nel merito si fonda del resto, sostanzialmente, la ratio decidendi rassegnata dalla CTR.
Neppure con riferimento alla lamentata mancata allegazione del documento d'identità della persona fisica che ha formulato l'adesione per l'istante (produzione documentale non prescritta specificamente a pena di nullità), il motivo mette in dubbio comunque l'identificabilità sostanziale univoca del medesimo soggetto.
Pertanto, la censura in decisione si traduce, nel caso di specie, nella mera denuncia di una pretesa carenza formale, senza che ne venga neppure postulata una effettiva ricaduta sul piano sostanziale.
Può quindi sintetizzarsi il principio secondo cui "La comunicazione dell'adesione del contribuente al processo verbale di constatazione, prevista dall' art. 5-bis D.Lgs. n. 218/1997 , pur se non effettuata utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è valida ed efficace ove contenga gli elementi essenziali della relativa dichiarazione, che consentano di individuare con esattezza la volontà di aderire, il p.v.c. oggetto dell'adesione ed il soggetto che presenta la stessa comunicazione".
Il ricorso va quindi respinto.
2. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e quelle dei gradi di merito si compensano.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese generali, nella misura del 15%, agli esborsi per Euro 200,00 ed oltre agli oneri di legge.
Domande frequenti
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