Cassazione, ordinanza n. 29322 del 13/11/2024

Accertamento - Società di persone - Recesso del socio

Tipologia
Sentenza
Numero
29322
Data
13/11/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento recuperava a IRPEF la differenza di recesso maturata da una socia di società di persone mediante assegnazione di immobili; il giudice regionale aveva escluso la rilevanza dei costi finanziati dal padre, pur qualificando le somme come donazioni alle figlie socie. La Cassazione ricorda che la differenza costituisce reddito di partecipazione per la parte eccedente il costo della quota, ma rileva un contrasto irriducibile nella motivazione sulla rilevanza degli apporti. Accoglie il motivo relativo al vizio motivazionale, assorbe gli altri e rinvia per un nuovo esame.

Massima

In ordine alla tassazione della differenza di recesso conseguita dal socio di società di persone, regolata dall'art. 20- bis TUIR che, riproducendo la previsione contenuta nell'art. 6 del DPR n. 42/1988, per la quale, ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'art. 17, comma 1, lett. l), del TUIR, e cioè redditi compresi nelle somme e valori attribuiti al socio in sede di recesso, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata, perché tale disposizione qualifica, quali redditi da partecipazione, e pertanto redditi d'impresa, i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale rinviando nel contempo, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, alle regole dettate dal legislatore per gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitale dall'art. 47, comma 7, TUIR.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO CHE

1. A.A. proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento emesso per maggior Irpef per l'anno di imposta 2010 con cui era recuperata a imposizione, quale reddito di partecipazione nella cessata società A.A. e Antonietta Snc, di cui ella era socia al 50%, la differenza di recesso determinatasi a seguito dell'assegnazione alla socia di immobili aziendali di valore eccedente il valore attribuito in sede di riparto.

La Commissione tributaria provinciale di Frosinone rigettava il ricorso della contribuente.

2. La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l'appello, in particolare evidenziando la legittimità dell'accertamento ai sensi degli artt. 20-bis e 47 , comma 7, t.u.i.r. , poichè la differenza di recesso non poteva essere abbattuta tenendo conto dei costi, sostenuti per la realizzazione e ristrutturazione degli immobili, finanziati non dalla società o dalle socie ma dal padre di queste, e le cui somme costituivano una donazione in favore delle figlie.

3. Contro tale decisione A.A. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La causa è stata fissata per l'adunanza camerale dell'11/09/2024.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 3) cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 47 , comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986 anche in relazione agli artt. 20-bis , 45 , 47 , comma 7, 44 e 86 t.u.i.r. , in quanto la CTR avrebbe erratamente ritenuto inapplicabile l'art. 47, comma 5, in base alla contraddittoria considerazione che le somme versate dal padre quali donazioni alle figlie, socie della società, e servite alla costruzione degli immobili poi assegnati, non potessero essere considerate per abbattere la differenza di recesso; trattandosi di donazione alle figlie le relative somme devono ritenersi un versamento effettuato dalle stesse alla società.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., e dell' art. 36 , comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 , in quanto la CTR avrebbe dato rilevanza ad un elemento, la provenienza delle somme utilizzate per la costruzione degli immobili da un terzo, non utilizzato dall'ufficio nel proprio avviso di accertamento, che si fondava sulle dichiarazioni contenute nell'atto notarile di assegnazione.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99 , 112, 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., e dell' art. 35 , comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 , avendo la CTR del tutto omesso di motivare sulle considerazioni svolte nell'atto di appello, aderendo acriticamente alle conclusioni del giudice di primo grado senza spiegare la intrinseca contraddittorietà, con le conclusioni raggiunte, dell'assunto che si trattasse di una donazione paterna alle figlie.

2. Occorre prioritariamente esaminare per ragioni logiche il terzo motivo che deduce nullità della sentenza per grave vizio motivazionale, anche per intrinseca contraddittorietà della motivazione.

2.1. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell' art. 36 , secondo comma, n. 4, D.Lgs. 546/1992 ) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione "manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" ( Cass., Sez. U., n. 8053/2014 ; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018 ; Cass. n. 6626/2022 ).

2.2. La lite verte sulla tassazione della cd. differenza di recesso conseguita dal socio di società di persone, che è regolata dall'art. 20-bis t.u.i.r. che, riproducendo la previsione contenuta nell' art. 6 del D.P.R. n. 42 del 1988 , stabilisce che ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all' art. 17 , comma 1, lett. l), del t.u.i.r. (e cioè redditi compresi nelle somme e valori attribuiti al socio in sede di recesso), valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.

Tale disposizione qualifica, quindi, quali redditi da partecipazione, e pertanto (secondo la maggioritaria interpretazione dottrinale e la prassi dell'Agenzia delle entrate, circolare n. 6E del 13 febbraio 2006 e risoluzione n. 64 del 25 febbraio 2008) redditi d'impresa, i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale rinviando nel contempo, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, alle regole dettate dal legislatore per gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitale dall'art. 47 , comma 7, t.u.i.r.

Tale ultima disposizione definisce le modalità da seguire per determinare l'importo da assoggettare a tassazione in capo al socio recedente e prevede che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

2.3. Nel caso di specie la motivazione, invero alquanto scarna, esprime una evidente contraddizione, che appare irriducibile e che finisce per impedire la comprensione della effettiva ratio decidendi, laddove, inizialmente, sembra attribuire astrattamente idonea rilevanza, al fine di sterilizzare la differenza da recesso, agli apporti recati dalla sola società o dai soci, e dall'altro, assumendo che i pagamenti posti in essere dal padre per la realizzazione dell'immobile configurassero una donazione in favore delle figlie, socie della società, ne esclude poi la rilevanza.

4. Pertanto il ricorso va accolto nel suo terzo motivo, assorbiti gli altri.

La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per nuovo esame, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, l'11 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2024.

Domande frequenti

Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?

Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.

Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?

No. La verifica dell'articolo 48-bis e il pignoramento presso terzi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973 sono strumenti autonomi: l'agente della riscossione può notificare il pignoramento anche senza una verifica attivata.

Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?

La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.