Cassazione, sentenza n. 09808 del 19/11/2024

Sentenza n. 09808 del 19/11/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
09808
Data
19/11/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

A seguito di indagini su operazioni inesistenti, l’Agenzia aveva recuperato redditi non dichiarati, costi indebitamente dedotti e IVA; la Commissione regionale aveva ripristinato la ricostruzione basata sulle medie di imprese operanti nello stesso settore. La Cassazione ritiene infondate le contestazioni sulla sottoscrizione e sulla motivazione per relationem degli avvisi, poiché la delega di firma può derivare da ordini di servizio e gli atti richiamati risultavano conosciuti. Conferma inoltre il ricorso a dati esterni per una contabilità inattendibile, rilevando la genericità delle critiche alla ricostruzione, e respinge il ricorso.

Testo della pronuncia

L'Agenzia, con quattro avvisi di accertamento, riprendeva a tassazione redditi non dichiarati relativi agli anni d'imposta 2006, 2007, 2008 e 2009, a seguito dell'emersione – in virtù di indagini anche penali – di operazioni inesistenti, con indebita deduzione di costi ed altre violazioni. La CTP, in parziale accoglimento dei ricorsi, rideterminava la percentuale di ricarico nella misura del 10 % (anziché quella superiore stabilita dall'Agenzia). A sua volta la CTR, adita in grado d'appello da entrambe le parti, respingeva le doglianze del contribuente circa gli asseriti vizi degli atti ed invece accoglieva quelle dell'Agenzia in relazione alla determinazione dei costi e la relativa incidenza rispetto ai ricavi dichiarati, giovandosi delle medie del settore.

2. Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre l'Agenzia si è limitata a depositare un foglio di "costituzione".

Da ultimo il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione 1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 42 , commi 1 e 3, D.P.R. n.600/1973 e 56, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 , nonché dell' art. 2697 , cod. civ., per aver disatteso la CTR le disposizioni che determinano la nullità degli avvisi di accertamento allorché, come nella specie, gli stessi non siano sottoscritti da dipendenti aventi l qualifica dirigenziale. 1.1. Il motivo è infondato.

Intanto lo stesso difetta di specificità laddove non chiarisce in base a quali elementi si deduca che i sottoscrittori degli avvisi che ne occupano siano stati sottoscritti da soggetti che non risultano dirigenti, ne specifica dove e in che atto abbia dedotto la nullità conseguente a siffatta asserita mancanza.

In ogni caso va osservato che l' art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , dispone che "Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

Con tale delega (di firma) il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante dirigente, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (cfr.art. 11, comma 1, lett. c e 4, Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000 ; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.

Va allora data continuità all'orientamento, confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 28850/19 ; 11013/2019 , 8814/2019 ), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire anche attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011 ) e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 42 D.P.R. n. 600/1973 , per non essere stati gli avvisi motivati.

2.1. È prevista dallo stesso art. 42 cit. l'ammissibilità della motivazione per relationem, con il correttivo per cui, se l'atto cui si rinvia non sia conosciuto né ricevuto dal contribuente, nella motivazione deve esserne riprodotto il contenuto essenziale. Idoneo, cioè, a consentire al contribuente stesso di difendersi.

Nella specie i giudici d'appello, quanto al p.v.c. richiamato, hanno accertato che lo stesso era stato precedentemente notificato al professionista che difendeva il contribuente, ed in effetti lo stesso contiene ampi riferimenti alle dichiarazioni rese dal consulente del contribuente dott. B.B. (e anche dichiaraizoni rese dallo stesso contribuente), mentre gli atti del procedimento penale si riferiscono ad un procedimento nei confronti dello stesso contribuente, al quale dunque essi erano conosciuti (si noti che il procedimento si concluse con una sentenza di applicazione pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., preceduto da un provvedimento di custodia cautelare reso anche nei suoi confronti).

3. Col terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 53 Cost. e 109 TUIR., per aver erroneamente la CTR avallato un reddito netto molto elevato come quello determinato dall'Agenzia, sulla base di statistiche generiche ed errando altresì nella determinazione di una percentuale data dalla proporzione tra il fatturato delle aziende esaminate e la somma dei costi deducibili. 3.1. Anche tale motivo è infondato. Intanto le doglianze sono caratterizzate da estrema genericità se non evanescenza ("inverosimiglianza di un reddito netto così elevato … non trattandosi di beni di lusso ma bensì di rottami"; "l'Ufficio ha utilizzato tabelle statistiche generiche e non oggetto di pubblicazioni … comprendendo nel campione esaminato aziende di dimensioni affatto diverse."), suggerendo piuttosto di far capo alle percentuali di ricarico emergenti dalla contabilità del ricorrente, inficiata tra l'altro come premesso dalla presenza di operazioni inesistenti, e che proprio per la sua inattendibilità imponeva una ricostruzione con dati esogeni.

In ogni caso i giudici d'appello, in base ad un accertamento in fatto, hanno potuto verificare che la ricostruzione operata dall'Agenzia si è basata sulla media dei dati rinvenienti da un campione di imprese esercenti nello stesso settore del contribuente, disconoscendo poi i costi eccedenti rispetto alla relativa media, rilevando altresì che fronte della sussistenza di operazioni inesistenti, a tale metodologia il contribuente non aveva opposto alcun criterio alternativo dotato di maggiore logica.

Anche i riferimenti agli assunti errori di calcolo non collocano i pochi dati citati, in quanto il ricorso sul punto difetta di specificità non rendendo i dati riportati controllabili, sicché non viene neppure in rilievo l'errore aritmetico come presupposto di un error in iudicando, che peraltro ha riguardo ai conteggi effettuati dal giudice.

4. Al postutto il ricorso dev'essere respinto, con aggravio di spese in capo alla parte ricorrente soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 , un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 20 mila oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

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