Cassazione, sentenza n. 30499 del 26/11/2024

Sentenza n. 30499 del 26/11/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
30499
Data
26/11/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Due accertamenti avevano recuperato componenti negativi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, sostituiti contabilmente dai contribuenti con una generica voce di acquisto priva di documenti; CTP e CTR avevano confermato le riprese. La Cassazione distingue il caso dall’accertamento induttivo: poiché i ricavi erano quelli effettivamente dichiarati, spettava ai contribuenti provare documentalmente i costi realmente sostenuti, senza che il principio di capacità contributiva consentisse di prescindere dalla documentazione richiesta dall’articolo 109 TUIR. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Testo della pronuncia

L'Agenzia, con due avvisi di accertamento, riprendeva a tassazione redditi derivanti dal disconoscimento di componenti negativi per Euro 2.689.999,95, con riguardo alla ditta individuale A.A., e per Euro 10.350.000,60 per quanto riguarda la B.M. Rottami, il tutto per l'anno d'imposta 2010. Trattavasi in particolare di costi collegati ad operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP di Bergamo respingeva i ricorsi proposti dai contribuenti, e la CTR, adìta dagli stessi in grado d'appello, confermava la sentenza di primo grado. Ricorrono i contribuenti in cassazione affidandosi ad un unico mezzo. L'Agenzia resiste con controricorso e, da ultimo, i contribuenti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione 1.Con l'unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 53 Cost. nonché omesso esame di un fatto decisivo.

1.1. Il motivo è infondato.

L'assunto da cui parte la difesa dei contribuenti è che, eliminate dalle poste passive le voci inerenti alle operazioni oggetto di indagine penale (quelle cioè per le quali sussisterebbero i presupposti per essere qualificate come oggettivamente inesistenti), poiché la merce – ancorché in modo irregolare – era stata acquistata, tali poste venivano compensate con un conto generico "acquisti di materiale ferroso", apertamente non supportato da documenti giustificativi. Si sostiene che tale modo di procedere consentirebbe di salvaguardare il principio di capacità contributiva e inoltre si adeguerebbe al criterio proprio dell'accertamento induttivo, in cui a fronte dei redditi ricostruiti vengono riconosciuti i corrispettivi costi.

Di là dall'inammissibile affastellamento di motivi differenti (di cui uno, relativo all'assunto omesso esame di fatto decisivo, è di per sé inammissibile dal momento che sul punto della mancata documentazione dei costi si ha la doppia conformità delle sentenze di merito), risulta evidente che nella specie, volta che l'esame della contabilità denunci l'irregolarità dei documenti che dimostrerebbero i costi, è compito del contribuente provare documentalmente quei costi che effettivamente abbia sostenuto, come prescritto dall' art. 109 TUIR .

Qui in effetti non si versa in ipotesi di omessa dichiarazione, ma in un caso di dichiarazione effettuata con imputazione di costi non documentati, perché i documenti originariamente allegati risultano non rilevanti (in quanto ricollegati ad operazioni oggettivamente inesistenti).

I ricavi sono quelli effettivi, dichiarati, non sono ricostruiti dall'ufficio, e il principio per cui i relativi costi devono essere documentati non risulta affatto in contrasto con quello della capacità contributiva, diversamente la stessa necessità di documentazione dei costi sarebbe del tutto obliterata.

2. L'infondatezza radicale del ricorso determina la condanna delle ricorrenti alle spese di giudizio.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 , un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. La Corte respinge il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 20 mila, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Domande frequenti

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