Cassazione, sentenza n. 30611 del 28/11/2024

Spese mediche - Detraibilità - Assicurazione sanitaria

Tipologia
Sentenza
Numero
30611
Data
28/11/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente chiedeva la detrazione IRPEF del 19 per cento per spese sanitarie relative a un familiare a carico, pagate direttamente alla struttura dalla propria assicurazione; CTP e CTR avevano negato il beneficio perché mancava l’esborso diretto. La Cassazione stabilisce che il pagamento dell’assicuratore costituisce una modalità di liquidazione fiscalmente equivalente al rimborso, purché il premio assicurativo non sia deducibile o detraibile. Accolto il ricorso, la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la Corte accoglie la domanda originaria.

Massima

La detrazione del diciannove per cento delle spese sanitarie prevista dall'art. 15 TUIR, in presenza di un contratto di assicurazione sanitaria stipulato dal contribuente, deve applicarsi, sempre a condizione della non deducibilità del relativo premio, non solo in caso di anticipazione delle stesse da parte del contribuente medesimo cui faccia seguito il rimborso da parte dell'assicuratrice, ma altresì ove le stesse siano direttamente corrisposte alla struttura sanitaria dall'assicuratrice, costituendo quest'ultima una mera modalità di liquidazione che dal punto di vista fiscale determina i medesimi effetti del rimborso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato che:

1.Il contribuente chiedeva il rimborso del 19 % delle spese sanitarie sostenute per familiare a carico da parte della propria assicuratrice volontaria (assicurazione sanitaria), in virtù del disposto di cui all'art. 15 TUIR , non avendo proceduto alla relativa detrazione nell'ambito della dichiarazione di competenza (2015). La CTP prima e la CTR in sede d'appello, respingevano l'istanza.

Il contribuente ricorre in cassazione affidandosi ad unico motivo, e l'Agenzia resiste con controricorso.

Da ultimo il contribuente ha depositato memorie illustrative.

Considerato che:

1. Con l'unico mezzo il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 , comma 1, lett. c), TUIR , in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., osservando che erroneamente il giudice d'appello ha applicato la disposizione in esame, sostenendo che il diritto alla detrazione sussisterebbe solo allorché il contribuente avesse direttamente effettuato l'esborso, e non invece allorché lo stesso fosse stato effettuato dalla propria assicuratrice volontaria.

1.1. Il motivo è fondato.

Va certamente condiviso l'assunto della difesa erariale per cui le norme che stabiliscono detrazioni, esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono soggette ad applicazione analogica.

Va peraltro premesso che l'art. 15 TUIR così stabilisce dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: (…) c) le spese sanitarie, per la parte che eccede (…) Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo".

Evidente dunque la finalità del legislatore da un lato di consentire una (limitata) detrazione delle spese in esame dal reddito ove il contribuente se ne faccia carico (anziché gravare le stesse sul servizio sanitario nazionale) o ne sia tenuto indenne in virtù di un contratto di assicurazione privato, purché a sua volta egli non abbia portato in detrazione il relativo premio.

Orbene la disposizione dettata in chiusura della lett. c), in base alla quale spetta la detrazione anche in caso di rimborso da parte dell'assicuratrice, a condizione come ricordato sopra che i premi versati dall'assicuratrice che effettui il rimborso stesso siano non deducibili o non detraibili, dimostra l'equiparazione che il legislatore opera fra sostenimento della spesa e pagamento del premio assicurativo, costituendo in tal caso il rimborso un effetto del contratto di assicurazione e quindi del disposto di cui all'art. 1917 cod. civ.

Alla luce di quanto precede appare evidente che, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, a fronte di una situazione del tutto identica (l'aver subito un sinistro sanitario; l'aver corrisposto in relazione allo stesso dei premi assicurativi non detraibili) non è possibile leggere la norma come condizionante in via assoluta la detrazione dalla circostanza dell'anticipo della spesa da parte del contribuente, cui consegua il rimborso, e pertanto che la stessa vada letta come se escludesse la detrazione nel caso in cui l'importo della spesa sia stato sostenuto direttamente dall'assicuratrice.

La circostanza che il contribuente abbia pagato e poi si veda rimborsato, piuttosto che non debba neppure sborsare la somma in quanto versata direttamente dall'assicuratrice, è fiscalmente indifferente, poiché in entrambi i casi l'onere grava sull'assicuratrice in virtù del contratto di assicurazione, con sollievo del servizio sanitario nazionale, e sul contribuente grava l'onere indeducibile del premio assicurativo.

Neppure può spendersi il suggestivo argomento per cui il contribuente in tal modo non solo non paga ma si vede riconosciuta una sostanziosa detrazione del diciannove per cento, in quanto altrettanto accade nel caso del rimborso: anche qui egli ottiene dall'assicuratrice il rimborso ed in più ottiene la suddetta deduzione.

Piuttosto deve ammettersi che il sistema fiscale ha operato, con la norma in commento, una scelta di fondo circa la detraibilità, in caso di contratto assicurativo avente ad oggetto le spese sanitarie, delle spese stesse (per il caso che si verifichino) piuttosto che del premio (certamente corrisposto).

Tali considerazioni sono evidentemente alla base degli stessi atti di prassi dell'Agenzia citati dal ricorrente, ed in particolare dalla dettagliata circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 la quale, a pag. 41, così recita " In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni: – per effetto di premi di assicurazioni sanitarie (per i quali non spetta alcun beneficio) versati dal contribuente…".

D'altronde già con la risoluzione n. 167/E del 25 novembre 2005 l'Agenzia aveva ritenuto che la detrazione si applicasse anche in caso di pagamento diretto da parte (in quel caso) da un fondo di assistenza integrativa per dirigenti, in quanto "il pagamento diretto alle strutture sanitarie si atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista a scopo di semplificazione e velocizzazione…" che "determina gli stessi effetti del rimborso previsto dall'art. 15 TUIR ".

Tale risoluzione è stata da ultimo richiamata dalla stessa Agenzia dalla risoluzione n. 43/2024 resa in fattispecie del tutto analoga.

Le osservazioni che precedono rendono così irrilevante la circostanza, del tutto neutrale, che il contribuente abbia effettuato la spesa ricevendone poi il rimborso o che la stessa sia stata direttamente sostenuta dall'assicuratrice, fermo restando il requisito della non deducibilità del relativo premio assicurativo.

Deve allora affermarsi il seguente principio di diritto "La detrazione del diciannove per cento delle spese sanitarie prevista dall'art. 15 TUIR , in presenza di un contratto di assicurazione sanitaria stipulato dal contribuente, deve applicarsi – sempre a condizione della non deducibilità del relativo premio – non solo in caso di anticipazione delle stesse da parte del contribuente medesimo cui faccia seguito il rimborso da parte dell'assicuratrice, ma altresì ove le stesse siano direttamente corrisposte alla struttura sanitaria dall'assicuratrice, costituendo quest'ultima una mera modalità di liquidazione che dal punto di vista fiscale determina i medesimi effetti del rimborso".

2.Da quanto precede discende l'accoglimento del ricorso e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 , cod. proc. civ., va accolto il ricorso introduttivo, con aggravio di spese per l'amministrazione soccombente, previa compensazione di quelle relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese che, previa compensazione di quelle sostenute nei gradi di merito, determina con riferimento al presente giudizio in Euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, ed oltre ad esborsi per Euro 200,00.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2024.

Domande frequenti

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