Cassazione, ordinanza n. 33702 del 20/12/2024
Ordinanza n. 33702 del 20/12/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 33702
- Data
- 20/12/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una ONLUS aveva ottenuto in appello l’annullamento delle sanzioni per omesso pagamento del contributo unificato, sul presupposto di obiettive condizioni d’incertezza normativa. La Cassazione ha escluso tale incertezza, osservando che la propria giurisprudenza era consolidata nel negare alle ONLUS l’esenzione fondata sulla sola qualità soggettiva e che eventuali contrasti tra giudici di merito non erano decisivi. Accolto il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario della contribuente.
Testo della pronuncia
Rilevato che
1. La CTR indicata in epigrafe accoglieva l'appello della contribuente e dichiarava non dovute le sanzioni, per l'omesso pagamento del contributo unificato, ravvisando la sussistenza di obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme di riferimento, che desumeva dalla circostanza che la Corte di Cassazione è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull'argomento, emettendo poi la sentenza n. 10013/21 delle sezioni unite;
2. ricorre in cassazione il Ministero dell'economia e delle finanze con un unico motivo di ricorso (1- violazione degli art. 8, d. lgs. n. 546 del 1992, 6, d. lgs. n. 472 del 1997 e 10, l. n. 212 del 200, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
3. la contribuente si è costituita con controricorso chiedendo l'inammissibilità del ricorso in quanto la CTR ha effettuato una valutazione di merito senza alcuna violazione di legge; in subordine il rigetto del ricorso in quanto infondato, sussistendo un contrasto interpretativo che giustificava l'eliminazione delle sanzioni.
Considerato che
1. Il ricorso è fondato e deve accogliersi con la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito da parte della Corte di Cassazione, di rigetto dell'originario ricorso della contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.
L'unico motivo riguarda la sussistenza o no di un'incertezza normativa tale da far applicare l'art. 8, d. lgs. 546 del 1992 di non applicazione delle sanzioni.
Deve rilevarsi che la Cassazione, sul punto della sussistenza di un obbligo di pagamento del contributo unificato per le ONLUS, non ha mai avuto contrasti e, le decisioni di merito, non sono rilevanti per affermare la sussistenza di un'incertezza normativa: "in tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nell'interpretazione delle norme violate, nel caso in cui la giurisprudenza della S.C., alla quale soltanto spetta assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, ai sensi dell'art. 65 del r.d. n. 12 del 1941, sia consolidata, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 3431 del 06/02/2019, Rv. 652523 – 01; vedi anche Sez. 5, n. 4599 del 14 febbraio 2022).
Anche le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 10013 del 15/4/21, richiamata dalla sentenza impugnata a fondamento della decisione, hanno considerato che «5.- L'orientamento seguito costantemente dalla Sezione Tributaria, sia prima che dopo l'ordinanza di rimessione, è nel senso che «in materia di agevolazioni tributarie, le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi del combinato disposto 8 degli artt. 10 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 27 bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, atteso che, da un lato, il termine "atti" deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, giusta la necessità di un'interpretazione restrittiva quanto ai benefici fiscali, e, dall'altro, che l'esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce dell'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell'oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione» (cfr. Cass. n. 23875, 23876, 23880, 23881, 23882, 24083 del 2020, n. 14332 del 2018, n. 27331 del 2016, n. 21522 del 2013)».
Ad ogni modo, quella svolta nella sentenza impugnata non è una valutazione di fatto, come prospettato dalla controricorrente, ma una violazione di legge, in quanto non sussistendo incertezza normativa (nell'assenza di contrasto nella giurisprudenza di legittimità) non poteva applicarsi il citato art. 8, d. lgs. 546 del 1992.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Le spese dei giudizi di merito in una valutazione complessiva degli atti possono compensarsi interamente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso della contribuente;
condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Compensa le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 17/09/2024.
Domande frequenti
Quanto vale il bonus mamme 2026?
È un'integrazione al reddito di 60 euro per ogni mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 è in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a 12 mensilità e 720 euro. Non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva per l'ISEE.
Chi ha diritto al bonus mamme 2026?
Le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due figli (il minore sotto i 10 anni) o con almeno tre figli (il minore sotto i 18 anni), con redditi da lavoro 2026 fino a 40.000 euro. Con tre figli il bonus non spetta nei mesi di contratto a tempo indeterminato.
Entro quando e come si presenta la domanda?
La richiesta va inoltrata entro il 31 dicembre 2026 dal sito INPS, nella sezione dei servizi per genitori, con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. L'erogazione avviene in una sola soluzione a dicembre, se l'istruttoria si chiude in tempo.
Quanto spetta a chi ha iniziato a lavorare a marzo?
Il conteggio è lineare: a ogni mese di lavoro nel 2026 corrispondono 60 euro, anche se l'attività copre solo una parte del mese. Chi ha cominciato a marzo matura 10 mensilità, cioè 600 euro, mentre chi lavora da dipendente tutto l'anno arriva a 720 euro.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

