Cassazione, sentenza n. 3041 del 06/02/2025

Sentenza n. 3041 del 06/02/2025

Tipologia
Sentenza
Numero
3041
Data
06/02/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una cartella emessa dopo controllo automatizzato recuperava IRAP per il 2007 e un credito relativo al 2006 utilizzato in compensazione; i giudici di merito avevano ravvisato l’autonoma organizzazione valorizzando costi, beni e partecipazione a uno studio associato. La Cassazione ha confermato la legittimità formale della cartella, poiché l’incongruenza emergeva cartolarmente, ma ha ritenuto necessario distinguere l’attività societaria svolta personalmente da quella professionale associata e verificare in concreto l’organizzazione riferibile alla prima. Accolti due motivi sostanziali, ha cassato con rinvio alla Corte tributaria del Veneto.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 1640/2/2020 depositata il 16/7/2020, decidendo in sede di rinvio da Cass. n.21309/2018 , rigettava l'appello proposto da A.A., C.C., B.B. e D.D., soci della A. Srl, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Sondrio n. 59/3/2009. Con tale sentenza era stato rigettato il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti avverso l'avviso di mora notificato il 23-26.09.2008 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2. La complessa vicenda a monte dell'atto impugnato traeva origine da un processo verbale della Guardia di Finanza del 12.5.1993 con il quale era stato accertato un rilevante contrabbando di carni bovine di provenienza extracomunitaria da cui derivava un'evasione di tributi doganali e IVA. Le carni venivano immesse in consumo durante il transito in Italia ed erano individuati quali responsabili in solido dell'obbligazione doganale sorta A.A., D.D., C.C., B.B. e E.E.

3. A seguito di tale accertamento venivano notificate ingiunzioni doganali di pagamento ai cinque coobbligati in solido, i quali proponevano separata impugnazione presso l'allora competente autorità giudiziaria ordinaria con esito differente. La posizione in capo al E.E. si consolidava con sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 14994/2003 a lui favorevole, divenuta definitiva. I ricorsi introduttivi dei A.A., B.B., C.C. e D.D. venivano inizialmente accolti, ma seguiva appello con esito parzialmente sfavorevole agli appellati e rideterminazione degli importi dovuti ad opera della sentenza n. 571/2000, oggetto di ricorso per Cassazione. La Corte, con sentenza n. 24081/2006 del 4.10.2006 rigettava i ricorsi, confermando la sentenza d'appello che diveniva definitiva.

Il 6.2.1995, prima che la Corte d'Appello di Milano rideterminasse l'importo dovuto dai A.A., B.B., C.C. e D.D. (sentenza n. 571/2000) e prima che la Corte d'Appello di Milano escludesse dall'obbligazione E.E. (sentenza n. 14994/2003), in relazione alle riprese veniva notificata dall'agente della riscossione una cartella di pagamento al E.E. e ai A.A., B.B., C.C. e D.D.

4. Successivamente al deposito della sentenza della Corte di Cassazione n.24081/2006 l'agente della riscossione emetteva l'avviso di mora alla base del presente processo, notificato in data 23.09.2008 a Sergio Claudio e B.B. e in data 26.09.2008 a C.C. e D.D., emesso per i medesimi tributi doganali, IVA, interessi e sanzioni, ma recante il parziale sgravio della partita di ruolo originaria in conformità al dettato della Corte d'Appello di Milano.

I A.A., B.B., C.C. e D.D. impugnavano l'avviso di mora e il relativo ricorso veniva respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, con sentenza n. 59/03/2009, cui seguiva appello avanti alla Commissione Regionale della Lombardia che, con sentenza n. 80/36/2010, accoglieva gli appelli riuniti annullando l'avviso di mora. Il giudice di appello riteneva che la CTP non avesse tenuto nella dovuta considerazione il fatto che l'obbligazione dei coobbligati in solido seguiva le sorti di quella dell'obbligato principale, e l'originaria ingiunzione di pagamento era stata annullata nei confronti del E.E. con sentenza della Corte d'appello di Milano n. 14994/2003. Tale sentenza, non era stata impugnata in Cassazione, ed era passata in giudicato con definitiva liberazione dell'obbligato principale dal debito tributario e la CTP riteneva che, ai sensi dell' art. 1306 , comma 2, cod. civ., producesse effetti favorevoli anche per i A.A., B.B., C.C. e D.D. coobbligati in solido.

5. L'Agenzia delle Dogane ricorreva per Cassazione che, con ordinanza n. 21309/2018, accoglieva il ricorso cassando con rinvio la sentenza d'appello. Secondo la Corte, la definitiva rideterminazione della pretesa erariale ad opera della sentenza della Corte d'Appello, secondo la sentenza n. 21309/18 della Cassazione , escludeva di per sé la necessità che l'avviso di mora, atto dell'agente della riscossione, dovesse essere preceduto dalla notifica di una ulteriore cartella di pagamento a sostegno della pretesa impositiva. Del resto, questa traeva origine dal verbale della Guardia di Finanza, atto notificato a tutti i responsabili delle contestate violazioni doganali. Si era in presenza di un fascio di obbligazioni collegate in cui ciascun condebitore era soggetto al potere di accertamento e di riscossione dell'Amministrazione finanziaria. In tema di solidarietà tributaria, la facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobbligato solidale trovava un limite alla sua applicazione nell'eventuale esistenza nei confronti del medesimo condebitore di un giudicato contrario sul medesimo punto.

6. Riassunto il giudizio, la sentenza n. 1640/2020 della CTR Lombardia in applicazione del principio di diritto fissato dalla Corte riteneva irrilevante il fatto che il coobbligato E.E. avesse ottenuto la sentenza definitiva n. 14994/2003 a lui favorevole. I A.A., B.B., C.C. e D.D. erano ciascuno debitore della stessa somma pro-quota nei confronti dell'erario, tra di loro in rapporto di solidarietà paritaria ai sensi dell' art. 1292 cod. civ.. Lo stesso tipo di solidarietà paritaria era esistita tra ciascuno di loro e il E.E., verso il quale riferimenti come debitore o obbligato principale non dovevano indurre a considerare i primi come obbligati dipendenti, bensì solidali in rapporto paritario col secondo, trattandosi di un fascio di obbligazioni collegate.

In conclusione, la sentenza favorevole al E.E., che aveva annullato nei suoi soli riguardi l'ingiunzione doganale sottostante, non travolgeva ex tunc, nei confronti dei A.A., B.B., C.C. e D.D., l'ingiunzione doganale autonomamente impugnata da questi ultimi, né la conseguente cartella di pagamento, tenuto anche conto della parziale rideterminazione favorevole ai contribuenti operato dalla Corte d'Appello di Milano.

Esclusa nella specie l'applicabilità del giudicato riflesso, il giudice del rinvio riteneva infondati in diritto gli ulteriori argomenti difensivi dei contribuenti, secondo cui l'Ufficio avrebbe dovuto procedere alla formazione di nuovo ruolo nei confronti dei A.A., B.B., C.C. e D.D., e l'avviso di mora avrebbe perso efficacia siccome fondato su un atto annullato.

7. Contro tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con un unico controricorso. I ricorrenti depositano memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere e allegano estratto di ruolo circa la propria posizione debitoria attuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo, va valutato l'estratto di ruolo allegato alla nota di deposito effettuata dai ricorrenti in data 8.11.2024, da cui nella prospettazione difensiva non risulterebbero carichi pendenti a loro carico compatibili con le riprese doganali alla base del presente processo.

Il Collegio osserva a riguardo che né l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli né l'agente della riscossione, entrambe costituite nel processo, hanno riscontrato tale produzione e tanto meno avallato un esito definitorio stragiudiziale del giudizio, ed è impedito il mero rinvio davanti alla Corte di Cassazione, in particolare in pubblica udienza.

Il documento non è perciò idoneo da solo a dimostrare la cessazione della materia del contendere e, ancor meno, l'estinzione del processo, considerato oltretutto che i contribuenti non hanno prodotto a corredo alcun provvedimento di sgravio assunto formalmente dal titolare del credito e che oggetto del contendere è un avviso di mora.

2. In secondo luogo e preliminarmente alla disamina dei singoli mezzi di impugnazione, va dato atto dell'eccezione, sollevata in controricorso, di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell' art. 360-bis cod. proc. civ. dal momento che il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

L'eccezione è scrutinabile unitamente alla disamina delle singole censure.

3. Con un primo motivo di ricorso, senza indicazione del pertinente paradigma dell' art.360 , primo comma, cod. proc. civ., viene avanzata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 67 bis , 68 e 69 D.Lgs. 546/92 per intervenuto annullamento della cartella di pagamento n. (Omissis) sottesa all'avviso di mora oggetto del presente giudizio. La prospettazione è ulteriormente rielaborata nella memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. in cui la prospettazione dell'intervenuto annullamento della cartella di pagamento sottostante l'avviso di mora, sarebbe da ultimo confermato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia n. 2732/9/2023.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. L'inammissibilità innanzitutto deriva dalla tecnica di formulazione nella misura in cui contiene una mera prospettazione di merito e non una specifica doglianza indirizzata ad un capo della sentenza impugnata, facendo valere un presunto giudicato esterno e senza dare evidenza del passaggio in giudicato dei titoli giudiziali da cui deriverebbe.

4.2. È inoltre anche manifestamente infondato, perché chiede l'applicazione delle sentenze nn. 28-29-30-31 del 2020 della CTP di Sondrio favorevoli ai A.A., B.B., C.C. e D.D. che – nella prospettazione dei ricorrenti – avrebbero annullato l'ingiunzione doganale e la cartella di pagamento, ma tali sentenze innanzitutto hanno ad oggetto un atto diverso e successivo (l'intimazione di pagamento del 24.02.2020) all'atto impugnato nel presente processo (l'avviso di mora notificato nel settembre 2008). Inoltre, sono anche state impugnate dall'Agenzia e, quindi, non essendo definitive, non sono idonee neppure in astratto a incidere sulla materia del contendere alla base del presente processo ai fini dell' art.2909 cod. civ.

4.3. A ulteriore riscontro del fatto che non è affatto cessata la materia del contendere, il Collegio constata che la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia n. 2732/9/2023 citata nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e che ha confermato la sentenza n. 28/1/2020 della CTP di Sondrio, a sua volta non è definitiva poiché è stata impugnata ed è oggetto del ricorso iscritto all'R.G. della Corte di Cassazione n. 22551/2023 chiamata per la decisione all'odierna pubblica udienza.

5. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell' art. 1306 cod. civ. e dell' art. 7 L. 212/2000 , nella parte in cui il giudice d'appello ha escluso che la cartella di pagamento sottostante all'avviso di mora sia stata integralmente travolta.

Sotto un primo profilo, i ricorrenti A.A., B.B., C.C. e D.D. invocano l'applicazione del giudicato riflesso nei loro confronti che discenderebbe dalla sentenza definitiva resa dalla Corte d'Appello di Milano n. 571/2000 nei confronti del coobbligato solidale E.E.; in tale prospettazione l'ingiunzione doganale e la conseguente cartella pagamento sarebbe stata rimossa dall'ordinamento giuridico anche nei confronti dei coobbligati solidati A.A., B.B., C.C. e D.D.

Sotto un secondo profilo, deducono anche il vizio motivazionale dell'avviso impugnato, il quale non recherebbe menzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 571/2000 resa tra le Dogane e i A.A., B.B., C.C. e D.D., la quale ha rideterminato gli importi dovuti e costituisce l'unico titolo che potrebbe legittimare il diritto alla riscossione.

6. Il motivo è inammissibile.

6.1. Si rammenta che oggetto del processo è solo l'avviso di mora notificato nel settembre 2008 agli odierni ricorrenti, emesso a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 24081/2006 del 4.10.2006 che ha reso definitiva la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 571/2000 avente ad oggetto l'impugnazione da parte dei A.A., B.B., C.C. e D.D. delle originarie ingiunzioni doganali loro notificate. È stata così confermata la pretesa dell'Amministrazione doganale, rideterminata nel quantum in un importo minore rispetto alla determinazione contenuta nelle ingiunzioni doganali e nella conseguente cartella di pagamento notificata ai A.A., B.B., C.C. e D.D. il 6.2.1995, e da loro mai impugnata. L'avviso di mora tiene conto della rideterminazione del quantum operato dalla sentenza definitiva e del venir meno del coobbligato solidale E.E. il quale ha ottenuto successo nell'impugnazione dell'originaria ingiunzione doganale, ad opera della sentenza definitiva della Corte d'Appello di Milano n. 14994/2003.

6.2. Ciò premesso, il capo censurato della sentenza impugnata in questa sede è il seguente: "La Suprema Corte sul rapporto che lega i sig.ri A.A., B.B., C.C. e D.D. e il sig. E.E. tra di loro e ciascuno di loro nei confronti dell'erario, si è espressa con chiarezza, affermando che trattasi di un fascio di obbligazioni collegate nelle quali ciascun condebitore è soggetto del potere di accertamento e di riscossione dell'amministrazione finanziaria. Tanto premesso la tesi dei riassumenti aggirerebbe surrettiziamente il principio di diritto espresso dalla SC ribadendo, invece, l'errata interpretazione circa l'estensione a loro favore della sentenza favorevole del E.E., che ha annullato nei suoi soli riguardi la cartella di pagamento n. (Omissis), annullamento che non travolge ex tunc, nei confronti dei A.A., B.B., C.C. e D.D., l'originaria ingiunzione doganale frattanto autonomamente impugnata da questi ultimi, né la conseguente cartella di pagamento (Omissis) poi divenuta n. 5001190 alla luce del parziale sgravio operato dalla Corte d'Appello proprio a seguito del ricorso degli odierni appellanti. Esclusa nella specie l'applicabilità del giudicato riflesso, infondato in diritto è l'argomento per cui l'Ufficio avrebbe dovuto procedere alla formazione di nuovo ruolo nei confronti dei signori A.A., B.B., C.C. e D.D. o per il quale l'avviso di mora – scaturito dalla sentenza 571/2000 del giudice d'appello divenuta irrevocabile – avrebbe perso efficacia siccome fondato su un atto annullato.".

7. Orbene, la prima parte della censura in cui si invoca l'operatività del giudicato riflesso, non si confronta realmente con tale ratio decidendi e ripropone la prospettazione di parte secondo cui la vittoriosa azione davanti al Tribunale del coobbligato solidale E.E. avrebbe effetto anche sui signori A.A., B.B., C.C. e D.D.. È la tesi del giudicato riflesso in applicazione dell' art. 1306 , comma 2, codice civile, che è stato escluso nella fattispecie dalla Cassazione con l'ordinanza rescindente n. 21309/2018 alla luce del principio secondo cui, anche in tema di solidarietà' tributaria, la facoltà' del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobbligato solidale trova un limite alla sua applicazione nell'eventuale esistenza, nei confronti del medesimo condebitore, di un giudicato contrario sul medesimo punto (v. Cass. n. 14814/2011 e n. 3306/2003 ). Tale giudicato contrario nella fattispecie è costituito dall'intervenuta definitività della sentenza della Corte di appello di Milano, recante la condanna in solido degli allora appellati A.A., B.B., C.C. e D.D. al pagamento in favore dell'erario della minor somma rideterminata in ragione delle operazioni irregolari effettivamente accertate ( Cass. 21309/2018 , cit.).

8. La seconda parte della censura è inammissibile innanzitutto perché la questione della violazione dell' art. 7 dello Statuto del contribuente con riferimento alla motivazione dell'avviso di mora risulta nuova, dal momento che non ne parla la sentenza impugnata, la quale ha peraltro operato nei limiti del giudizio rescissorio. Del resto, i ricorrenti non danno prova e neppure allegano che la questione fosse stata ritualmente introdotta in primo grado e riproposta in ogni successivo grado (appello, cassazione, giudizio rescissorio).

In secondo luogo, la questione è anche introdotta in totale difetto di specificità, non essendo riprodotta la motivazione dell'avviso di mora al fine di valutarne la rilevanza ai fini della decisione, ulteriore concorrente profilo di inammissibilità.

9. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 20.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2025.

Domande frequenti

Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?

Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.

Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?

No. La verifica dell'articolo 48-bis e il pignoramento presso terzi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973 sono strumenti autonomi: l'agente della riscossione può notificare il pignoramento anche senza una verifica attivata.

Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?

La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.