Cassazione, sentenza n. 3223 del 08/02/2025

Sentenza n. 3223 del 08/02/2025

Tipologia
Sentenza
Numero
3223
Data
08/02/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda il recupero IRES degli interessi determinati al valore normale su un finanziamento infruttifero concesso da una controllante italiana alla controllata estera; il giudice regionale aveva annullato la ripresa perché non risultavano interessi percepiti. La Cassazione afferma che la disciplina del transfer pricing comprende anche i finanziamenti gratuiti e richiede il confronto con operazioni comparabili, fermo l’onere della contribuente di provare condizioni di mercato o ragioni commerciali interne al gruppo dopo la prova iniziale dell’Ufficio. Il ricorso erariale è accolto, con cassazione e rinvio.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

L'allora C. Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, fu destinataria, da parte dell'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Firenze – di avviso di accertamento n. ——, col quale – a seguito d'invito alla produzione di documentazione contabile ed extracontabile afferente ai rapporti con la propria controllata rumena HT Sebes, rilevato che per l'anno d'imposta 2007, così come per quello precedente 2006, per il quale la società aveva ritenuto di definire l'accertamento in adesione, erano stati concessi alla predetta HT Sebes finanziamenti infruttiferi- fu recuperato a tassazione ai fini IRES il maggior reddito d'impresa accertato per Euro 83.968,00, determinato in misura pari all'ammontare degli interessi imputabili in relazione ai finanziamenti infruttiferi concessi alla controllata.

L'atto impositivo fu impugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Firenze, che accolse il ricorso.

L'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole fu a sua volta respinto dall'adita Commissione tributaria regionale (CTR) della Toscana, con la sentenza di cui in epigrafe che, rilevando che in base alla disciplina dell' art. 110 , comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i finanziamenti infragruppo tra società residente controllante e controllata estera dovevano essere valutati in base al criterio del valore normale, ritenne nella fattispecie illegittima la ripresa a tassazione in ragione del fatto che non era emerso dal controllo che fossero stati percepiti interessi da parte della mutuante.

Avverso detta pronuncia l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

La società, nelle more divenuta GARA Srl in liquidazione, come da visura camerale allegata, è rimasta intimata.

Avviata la trattazione del giudizio all'odierna udienza pubblica fissata per la discussione, nell'imminenza della stessa il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha depositato memoria, alle cui conclusioni per l'accoglimento del ricorso erariale si è quindi riportato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione dell' art. 110 , comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e dell' art. 2697 cod. civ., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice tributario d'appello aveva finito col gravare l'Amministrazione di un onere probatorio estraneo alla disciplina del transfer pricing internazionale, laddove aveva affermato che l'Amministrazione non aveva provato che fossero stati percepiti interessi dalla controllante italiana, atteso che, stante la presunzione di onerosità del mutuo, e pacifico in fatto che il finanziamento alla controllata rumena fosse stato infruttifero, era chiaro che la transazione si ponesse per ciò solo in contrasto col criterio del valore normale posto dal citato art. 110 , comma 7, TUIR .

1.1. Il motivo è fondato e va accolto.

La pronuncia impugnata – incontroversa in fatto la circostanza relativa alla natura infruttifera del finanziamento dalla controllante italiana alla controllata rumena – non risulta aver fatto buon governo del principio affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie analoga, allora disciplinata dall' art. 76 , comma 5 del TUIR , di uguale tenore all' art. 110 del TUIR quale applicabile, ratione temporis, nella presente controversia, secondo cui in tema di reddito d'impresa, la stipula di un mutuo gratuito tra una società controllante residente e una controllata estera soggiace a detta norma, finalizzata alla repressione del cd. "transfer pricing", che deve trovare applicazione non solo quando il prezzo pattuito sia inferiore a quello mediamente praticato nel comporto economico di riferimento, ma anche quando sia nullo, atteso che a fortiori, in tale ipotesi, si realizza un indebito trasferimento di ricchezza imponibile verso uno Stato estero, a cui l'ordinamento reagisce sostituendo il corrispettivo contrattuale nullo con il "valore normale" dell'operazione, costituito in caso di prestito di una somma di danaro dagli interessi al tasso di mercato (cfr. Cass. sez. 5, 30 giugno 2016, n. 13387 ); essendosi quindi, ulteriormente precisato che " l' art. 110 , comma 7, del D.P.R. n. 917 del 1986 , va inteso come attuativo del principio di libera concorrenza, esclusa ogni qualificazione dello stesso come norma antielusiva, sicché la valutazione del valore normale delle operazioni poste in essere postula l'esame della loro sostanza economica, in una prospettiva di comparazione con analoghe operazioni effettuate tra imprese indipendenti e in libera concorrenza, con la conseguenza che sono soggetti alla medesima disciplina i finanziamenti infruttiferi internazionali tra imprese controllate e controllanti attesa l'esigenza, in funzione dell'unitaria ratio dell'istituto, di oggettivare il valore delle operazioni ai soli fini fiscali, senza che ne siano alterati gli equilibri civilistici tra i contraenti" ( Cass. sez. 5, 15 novembre 2017, n. 27018 ).

1.2. Più di recente, ancora, questa Corte (cfr., in particolare, Cass. sez. 5, ord. 20 maggio 2021, n. 13850 ; si vedano anche Cass. sez. 5, 21 gennaio 2021, n. 1232 ; nonché le coeve pronunce Cass. sez. trib. nn. 995, 996, 998, 1001 depositate il 10 gennaio 2024), ha avuto modo di chiarire che – potendo il finanziamento gratuito dipendere da "ragioni commerciali" interne al gruppo e connesse al ruolo assunto a sostegno delle consociate – la funzione tipica del transfer pricing finanziario mira ad evitare la sottocapitalizzazione delle imprese che, invece di dotarsi di capitale adeguato, ottengono dalle consorelle mezzi finanziari in forma di mutuo, donde occorre avere riguardo alla sostanza dell'operazione, ossia al credit rating dell'impresa debitrice associata e alle eventuali suddette ragioni commerciali interne al gruppo.

In tale quadro di riferimento la decisione impugnata si pone in contrasto con il criterio di riparto dell'onere probatorio delle parti in tema di transfer pricing internazionale riguardo ad operazioni di finanziamento infragruppo, così come chiarito dalla Corte con la citata pronuncia Cass. n. 13850/2021 , di cui di seguito si riporta la massima ufficiale espressiva del principio di diritto ivi enunciato:

""In materia di transfer pricing internazionale ( art. 110 , comma 7, t.u.i.r. ) e in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova ( art. 2697 , cod. civ.), in caso di finanziamento infragruppo, erogato dalla controllante italiana a una società "veicolo" estera, l'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova della transazione ad un tasso d'interesse apparentemente inferiore a quello "normale", quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso d'interesse di mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogati a soggetti con il medesimo credit rating dell'impresa debitrice associata), la cui determinazione è quaestio facti demandata al giudice di merito;

dopodiché, spetta alla società contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l'aderenza del tasso d'interesse applicato ai tassi di mercato, nel senso che identica transazione tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato sarebbe avvenuta alle stesse condizioni finanziarie; oppure, dimostrare che il finanziamento gratuito è dipeso da "ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate".

2. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in accoglimento del ricorso erariale e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, che, uniformandosi al principio di diritto sopra trascritto, provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 febbraio 2025.

Domande frequenti

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